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Rif. DV14063
Documento 29/05/2024 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 180
Data 29/05/2024
Riferimento PROT. CNI N. 6313
Note
Allegati
Titolo OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI PROFESSIONALI – CONTO ANNUALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE – ART.2, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 31/08/2013 N.101, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N.125/2013 – ART.60, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 – GLI ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI SONO SOGGETTI ALL’ADEMPIMENTO COSTITUITO DAL CONTO ANNUALE DELLE SPESE DEL PERSONALE – PROMEMORIA E INFORMATIVA
Testo Con la presente – facendo seguito alle circolari CNI 12/07/2023 n.68, 1/09/2023 n.84 e 13/02/2024 n.130 (1) – si rammenta che gli Ordini ed i Collegi professionali, per effetto delle modifiche recate da ultimo dell’art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44 (“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”), come convertito dalla legge 21 giugno 2023 n.74 (74), sono da quest’anno tenuti all’adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale.

Il testo vigente dell’art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge 30/10/2013 n.125 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.44/2023, è infatti il seguente:

“2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

E gli “adempimenti previsti dall’art.60, comma 2, del d.lgs. n.165/2001” sono – appunto – quelli costituiti dal conto annuale.

Si riporta nuovamente, per la sua rilevanza ai fini in esame, il testo vigente dell’art.60 (3), comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n.165:


“2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.”.


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Come si vede, la lettera della legge prescrive che il conto annuale vada inoltrato dalle singole Amministrazioni interessate – per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – “entro il mese di maggio di ogni anno”.

La complicazione nasce dalla circostanza che – ad oggi – il Ministero delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato non ha ancora pubblicato la circolare dedicata al conto annuale 2024, contenente le istruzioni per la redazione e l’invio del conto annuale da parte degli Ordini professionali.

Il Consiglio Nazionale, da settimane, sta infatti monitorando con attenzione il sito Internet istituzionale del MEF ma - al momento - è stata pubblicata unicamente la circolare 14 maggio 2024 n.23 (“Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2023) e Monitoraggio anno 2024.”), che però non riguarda il sistema degli Ordini professionali.

Difatti è ivi riportato che tali istruzioni valgono per gli Enti pubblici non economici “con dotazione organica di oltre 200 addetti”.

Inoltre, la medesima circolare, a pag.3, afferma che “con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione ‘Conto annuale 2023’”.

Riepilogando:

I) Abbiamo, da un lato, un obbligo di legge in capo (anche) agli ordini e Collegi professionali, introdotto nel mese di giugno 2023.

II) Tale adempimento – in base ad una lettura razionalmente orientata e sistematica (4) - deve ritenersi prescritto e cogente a partire dalla dichiarazione di quest’anno, legata al conto annuale 2023, ovvero la data di entrata in vigore dell’obbligo in capo agli Ordini.

III) Dall’altro lato, alla astratta assoggettabilità degli Ordini professionali all’obbligo della rilevazione della consistenza del personale e delle relative spese, non può – ad oggi – fare seguito la effettiva attuazione, per carenza delle necessarie istruzioni, dovute al ritardo dell’Autorità ministeriale preposta.

Ognuno vede come un siffatto modo di procedere – da parte del complesso “Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato” - sia fonte di confusione, rallentamento dell’azione amministrativa e dubbi e incertezze nell’attività amministrativa degli Ordini professionali.

Il Consiglio Nazionale esprime sconcerto e profonda preoccupazione per tale altalenante modalità di azione, soprattutto considerando quanto taluni Apparati dello Stato si siano tenacemente impegnati (giusto l’anno scorso) per ricondurre il sistema degli Ordini professionali “sotto il giogo” del conto annuale delle spese del personale (nonostante, come noto, gli Ordini professionali non gravino sul bilancio dello Stato e si finanzino in piena autonomia, con il solo contributo dei propri iscritti).


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In questa sede preme comunque segnalare e rimarcare come attualmente non siano disponibili le istruzioni che permettano agli Ordini professionali di assolvere all’obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale, previsto dalla legge.

Tale stato di cose appare infatti assolutamente deprecabile e censurabile, dato che non mette in condizione i soggetti obbligati di realizzare quanto imposto da una legge dello Stato.

Va da sé che – allo stesso tempo – appare senz’altro pacifico e fermo che, sino a che non verranno pubblicate le necessarie istruzioni applicative da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’obbligo di presentazione del conto annuale in capo agli Ordini professionali deve intendersi spostato in avanti, oltre la scadenza del mese di maggio e nessuna responsabilità potrà essere addossata agli stessi, per non avervi provveduto nei termini di legge.
Di ogni novità intervenuta sull’argomento sarà in ogni caso data tempestiva comunicazione – come sempre – tramite circolare.

Allo stato si evidenzia come, ad avviso del CNI, la presentazione del conto annuale sia l’unico obbligo, tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, cui debbono sottostare gli Ordini professionali (in quanto contemplati dalla norma espressamente tra i destinatari), malgrado i tentativi delle articolazioni territoriali della Ragioneria Generale dello Stato (5) di gravare il sistema degli Ordini e Collegi professionali di numerosi e defatiganti adempimenti, propri delle Amministrazioni dello Stato centrale.

Questo perché “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche…, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente” (6).

***

Tanto si doveva per opportuna informazione, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l’autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell’Ordine territoriale, riguardo l’adempimento degli obblighi di legge.

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NOTE

(1) Tutte rinvenibili sul sito Internet istituzionale.

(2) V., amplius, sul punto, la già citata circolare CNI n.68/2023.

(3) “Controllo del costo del lavoro”.

(4) V., ancora, la più volte citata circolare CNI n.68/2023.

(5) V., ad es., l’adempimento costituito dal Monitoraggio dello Stock dei debiti commerciali di cui si è riferito nella già richiamata circolare CNI n.130/2024.

(6) Così il secondo periodo del comma 2-bis dell’art.2 del decreto-legge n.101/2013, come convertito dalla legge n.125/2013 e modificato, da ultimo, dall’art.12-ter del decreto-legge n.75/2023.

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