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Con la presente si trasmette a tutti gli interessati l’Interpello n.6/2024, elaborato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad una istanza di Interpello trasmessa dal Consiglio Nazionale, sulla rilevante tematica dell’obbligo di aggiornamento periodico dei preposti (in allegato).
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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna aveva sollecitato la chiamata in causa della Commissione per gli interpelli – per il tramite del Consiglio Nazionale – al fine di ottenere un chiarimento definitivo sulla corretta interpretazione delle modifiche recate dall’art.13 (1), comma 1, lettera d-quinquies), n.4), del decreto-legge 21/10/2021 n.146 (2) , convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, al TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dove è stato aggiunto il comma 7-ter all’art.37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) del d.lgs. n.81/2008.
Di seguito il testo vigente del comma 7-ter citato: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”.
Mentre lo stesso decreto-legge n.146/2021, come convertito in legge, aveva inserito nella parte finale dell’art.37, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 un periodo in cui si stabiliva che “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” dovesse adottare un accordo per la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, compresi i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (v. l’istanza di Interpello del Consiglio Nazionale, prot. CNI n.3739 del 28/03/2024, allegata).
Sempre il decreto-legge n.146/2021 aveva sostituito il comma 7 dell’art.37, d.lgs. n.81/2008, che ora dispone:
“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”.
In realtà – come accade spesso in Italia – l’Accordo Stato-Regioni (di cui trattano i commi 2 e 7 dell’art.37 d.lgs. n.81/2008), che doveva essere concluso “entro il 30 giugno 2022”, ad oggi ancora non è stato approvato e questo stato di cose ha finito per generare delle incertezze e dei dubbi interpretativi tra gli operatori coinvolti.
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Si trattava quindi di stabilire, una volta per tutte, data la complicata e non chiarissima tecnica legislativa utilizzata, se per l’obbligo di aggiornamento periodico del preposto debba valere – pur in assenza del previsto Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - la nuova disciplina e dunque la cadenza almeno biennale (TESI A), oppure se, all’opposto, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba continuare a trovare applicazione il precedente regime e quindi l’aggiornamento quinquennale dei preposti (TESI B).
Il CNI aveva auspicato una presa di posizione esplicita dell’organismo appositamente deputato a fornire chiarimenti “di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”(3), ritenendo non risolutivo il pur autorevole parere contenuto nella circolare n.1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Adesso, finalmente, il pronunciamento della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro interviene a mettere un punto fermo sulla annosa questione, a beneficio di tutte le imprese e i professionisti del settore.
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Secondo la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è corretto quanto riportato nella TESI B prospettata dal CNI e dunque l’Autorità ministeriale ritiene, dalla lettura della complessiva normativa, che “le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” (v. allegati).
Ne risulta confermato – con l’autorevolezza che promana dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – che, attualmente, in capo al preposto resti l’obbligo di aggiornamento quinquennale, come previsto all’interno dell’Accordo Stato-Regioni del 2011.
Il Consiglio Nazionale manifesta apprezzamento per la risposta pervenuta in tempi relativamente rapidi (considerato il carico di lavoro della Commissione) e piena soddisfazione per avere contribuito – grazie alla sinergia con gli Ordini territoriali degli Ingegneri e gli iscritti che hanno evidenziato i problemi riscontrati nell’attività quotidiana – ad ottenere un risultato che sarà di sicuro sostegno e chiara guida per indirizzare tutte le Amministrazioni, le imprese e i professionisti.
Un particolare ringraziamento si intende rivolgere alla Consigliera delegata Ing. Tiziana Petrillo e al GdL Sicurezza del CNI, che segue da tempo la tematica e che – con l’ausilio dell’Ufficio Legale del Consiglio Nazionale – ha istruito la pratica per il Ministero.
Ad avviso del CNI è comunque opportuno continuare, in tutte le sedi, nell’opera di divulgazione, attuazione e messa in pratica delle previsioni del d.lgs. n.81/2008 e degli innovativi principi sulla sicurezza ivi contenuti.
Nel frattempo, si invitano i destinatari della medesima a diffondere nel proprio ambito territoriale la presente circolare e l’Interpello n.6/2024.
ALLEGATI:
1) Istanza di Interpello del Consiglio Nazionale, prot. CNI n.3739 del 28/03/2024;
2) Interpello n.6/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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NOTE
(1) Da notare che l’art.13 menzionato è collocato all’interno del Capo III del decreto-legge n.146/2021, espressamente intitolato al Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(2) “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
(3) Ex art.12, primo comma, d.lgs. n.81/2008.
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