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Rif. DV14148
Documento 15/01/2025 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 240
Data 15/01/2025
Riferimento PROT. CNI N. 567
Note
Allegati
Titolo EQUO COMPENSO – DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024 N.209 RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36 – PREVISIONI RIGUARDANTI L’EQUO COMPENSO - CONSIDERAZIONI
Testo Cari Presidenti,

come noto, la legge 21 aprile 2023 n.49 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.” (1)) - applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed alle società partecipate disciplinate dal decreto legislativo n. 175/2016 – pone, a pena di nullità delle clausole difformi, l’obbligo del committente di corrispondere al professionista un compenso equo, intendendosi come tale quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali. La regola si applica anche al caso di compenso risultante dall’esito della gara ed all’affidamento, ovvero alla predisposizione di un elenco di fiduciari.

Allo stesso tempo, per la progettazione e gli altri servizi di ingegneria e architettura, l’art.41, comma 15, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36) e l'Allegato I.13 al medesimo stabiliscono le modalità di individuazione dei corrispettivi, rinviando al D.M. 17/06/2016 e precisando che i parametri di cui al suddetto D.M. 17/06/2016 non costituiscono più soltanto una “base di riferimento”, ma devono essere obbligatoriamente utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.


Inoltre, ai sensi dell’art.8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 è fissato, quale principio fondamentale del Codice dei contratti pubblici, il divieto di gratuità della prestazione intellettuale, e viene ribadita l’applicazione dell’equo compenso nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio Nazionale ha sin dal primo momento segnalato la necessità di applicare la legge sull’Equo compenso anche al Codice dei Contratti Pubblici, vista la sua diretta implicazione sulla qualità delle prestazioni professionali.

Ciononostante, a partire dall’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023 n.49 sono emersi, pur minoritari, degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti in ordine alla corretta applicazione nel settore dei contratti pubblici.

Con l’approvazione del decreto legislativo 31 dicembre 2024 n.209 (“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36”) sono state introdotte numerose e rilevanti modifiche all’impianto del Codice dei contratti pubblici, alcune delle quali incidenti direttamente sulla disciplina dell’equo compenso.

Il d.lgs. n.209/2024 – ai sensi dell’art.97 (2) del medesimo – è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dunque in data 31 dicembre 2024.


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L’intento del Decreto correttivo è quello di intervenire per risolvere talune criticità, incongruenze e disfunzioni emerse nell’applicazione del Codice dei contratti pubblici, a seguito del confronto e dell’audizione del mondo delle imprese e dei professionisti del settore.

L’obiettivo perseguito è quello di chiarire, in via legislativa, gli ambiti applicativi di norme controverse e dibattute, quali quella sul divieto di prestazioni professionali gratuite e quelle riguardanti le modalità applicative dell’equo compenso applicato ai servizi di ingegneria e di architettura.

In questa sede verranno analizzate solamente le novità riguardanti l’equo compenso, rinviando a una successiva circolare ulteriori commenti sui contenuti di pari importanza del Correttivo, frutto anche delle costanti perorazioni del CNI, quali, a mero titolo esemplificativo: l’estensione a 10 anni della validità dei requisiti professionali; il riconoscimento dell’incentivo ai dirigenti tecnici; l’introduzione di una procedura che consenta l’univoco calcolo della revisione prezzi; i chiarimenti sul Partenariato Pubblico Privato, ecc..

L’intervento di riforma si è realizzato attraverso una duplice direttrice.

Per un verso, è stato inciso (3) l’art.8 del Codice dei contratti pubblici, dedicato al “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.”, aggiungendo le seguenti parole alla fine del secondo periodo del comma 2 dell’art.8: “secondo le modalità previste dall’art.41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.” (4).

Per altro verso, l’art.14 (5), primo comma, lettera i), del d.lgs. n.209/2024 ha recato modifiche al testo dell’art.41 del Codice dei contratti pubblici, attraverso l’introduzione di tre nuovi commi, dopo il comma 15.

L’aggiunta operata al testo dell’art.8 del d.lgs. n.36/2023 ha appunto lo scopo di coordinare tale disposizione con le novità che lo stesso Decreto Correttivo ha introdotto alla disciplina dell’equo compenso tramite i commi da 15-bis a 15-quater del successivo art.41 Codice dei contratti pubblici (6).

In particolare, è stato approvato il nuovo comma 15-bis dell’art.41 cit., che – dopo un richiamo ai principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice – è volto a dettare precise e stringenti direttive all’attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti nel settore degli appalti pubblici.

Il comma 15-bis dell’art.41 d.lgs. n.36/2023 è finalizzato a chiarire che le disposizioni del Codice dei contratti pubblici costituiscono diretta attuazione dei predetti principi e, conseguentemente, stabiliscono una specifica modalità applicativa della legge n.49/2023, relativa alla disciplina generale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Nel dettaglio, il nuovo comma 15-bis afferma che i corrispettivi, determinati secondo le modalità previste nell’Allegato I.13, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara (in relazione ai contratti relativi all’affidamento di contratti di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, come previsto all’art.108, comma 2, lettera b), del Codice) comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili.
In base alle nuove regole, le stazioni appaltanti dovranno quindi procedere all’aggiudicazione dei contratti attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’art.108, comma 5, del Codice (7), consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;

b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante in tal caso deve stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Mentre il nuovo comma 15-ter dell’art.41 d.lgs. n.36/2023 dispone che: “Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all’articolo 54, comma 1, terzo periodo.” (8).

Si evidenzia come il suddetto punto a) rispecchi e sia sostanzialmente coerente con l’impostazione in questi anni portata avanti dal Consiglio Nazionale, ovvero che in base al principio dell’equo compenso la componente “compenso” non sia assoggettabile a ribasso, mentre possono costituire oggetto di ribasso le voci costituite da “spese e oneri accessori”, secondo il miglior rapporto qualità-prezzo.
Si tratta di modifiche normative che – senza stravolgere il testo del Codice dei contratti pubblici – mirano ad introdurre elementi di certezza e quindi di stabilità nell’operato delle Stazioni appaltanti, che in passato hanno manifestato grandi difficoltà nel trovarsi a gestire il sistema delle commesse pubbliche.
I primi commentatori hanno parlato quindi della introduzione di un regime speciale dell’equo compenso per il settore dei contratti pubblici, dove i criteri a base della previsione di un compenso equo trovano un’applicazione scaglionata e calibrata, secondo un meccanismo di importi e percentuali massime di ribasso praticabili, a seconda della procedura di affidamento che viene in rilievo.
Nel nuovo assetto ordinamentale, pertanto, si ha, da un lato, una articolata disciplina dell’equo compenso valevole per lo specifico ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – regolamentata dalle richiamate disposizioni contenute nel decreto legislativo n.36/2023, come modificato dal decreto legislativo n.209/2024 – e, dall’altro lato, una normativa sull’equo compenso, disciplinata dalla legge 21 aprile 2023 n.49, destinata a valere e a trovare applicazione in tutti i restanti casi (9).

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L’art.83 del d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 ha inoltre previsto una modifica all’Allegato I.13 del decreto legislativo n.36/2023, introducendo un nuovo articolo 2-bis (“Metodi di calcolo dei punteggi economici”) che definisce i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo un metodo di calcolo di natura non lineare e ivi puntualmente descritto, in considerazione e alla luce di quanto previsto dal correlato articolo 41 in materia di “equo compenso”.
In particolare, è stabilito che la formula da utilizzare per la definizione dei punteggi relativi alle offerte economiche dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro è del tipo non lineare ed è riportata a seguire:

Se Ri< Rmed

𝑃𝐸𝑖 = (𝑅𝑖/𝑅med )^α∗ X

Se Ri> Rmed

𝑃𝐸𝑖 = X

ove:

• 𝑃𝐸𝑖= punteggio economico provvisorio dell’operatore economico i-esimo;

• 𝑅𝑖= ribasso offerto dall’operatore economico i-esimo;

• 𝑅𝑚ed= media ribassi offerti;

• α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

• X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

Il coefficiente α = 0,1 tende a valorizzare l’offerta tecnica rispetto a quella economica, pertanto se ne auspica l’utilizzo.
Il comma 15-quater dell’art.41 d.lgs. cit. stabilisce, infine, che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’art.50, comma 1), lettera b), corrispondenti ad importi inferiori a 140.000,00 euro, i corrispettivi delle prestazioni professionali, determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13, possono essere ridotti in una percentuale non superiore al 20 per cento.
Si tratta, pertanto, di una previsione e di una percentuale che ha come campo di applicazione il settore degli affidamenti diretti (anche senza consultazione di altri operatori) dei servizi di ingegneria e di architettura.

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Il Consiglio Nazionale – che ha partecipato ai vari tavoli di lavoro tramite proposte e osservazioni, con il coordinamento operato dai Consiglieri delegati Domenico Condelli e Sandro Catta – esprime innanzitutto apprezzamento per la volontà del Parlamento di introdurre modifiche legislative nella direzione di una razionalizzazione della disciplina e miranti a chiarire l’esatto perimetro del principio dell’equo compenso, di fronte alle altalenanti prese di posizione della giustizia amministrativa e delle Autorità di regolazione (ANAC).

La soluzione ora fissata nei commi da 15-bis a 15-quater dell’art.41 del d.lgs. n.36/2023, a parere del CNI - frutto di una mediazione rispetto a iniziali posizioni di forte penalizzazione per le Categorie professionali - realizza un contemperamento tra i diversi punti di vista, stabilendo percentuali fisse e non modificabili (ovvero, non ribassabili) dell’importo da porre a base di gara, nonché affermando che – per i corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura determinati ai sensi dell’Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici – il margine di ribasso non può essere superiore al 20 per cento, con ciò determinando elementi di certezza a vantaggio di tutti gli operatori del settore e, in ultima analisi, di una corretta e trasparente concorrenza tra gli operatori economici.

La modalità di assegnazione dei punteggi, per il tramite del combinato disposto del ridotto peso conferito all’offerta economica e della valorizzazione mediante una formula esponenziale che disincentiva fortemente i ribassi elevati, consente - a giudizio del CNI - di garantire l’integrità sostanziale del compenso di cui al DM 17 giugno 2016.

In questo senso, si ritiene che la riforma realizzi l’auspicato chiarimento normativo, stabilendo una volta per tutte che l’equo compenso trova applicazione nel settore dei contratti pubblici.

Con le nuove regole, inoltre, professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni avranno a disposizione dei criteri chiari e certi per la determinazione del compenso e dei ribassi praticabili, grazie a delle soglie percentuali predeterminate dal Legislatore.

Il Consiglio Nazionale, in ogni caso, continuerà nella propria battaglia per l’affermazione in tutte le sedi e l’applicazione in tutti i campi del principio di un compenso equo, quale garanzia della qualità della prestazione e giusta remunerazione dell’attività svolta e dell’impegno profuso dai professionisti.

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Si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

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(1)Pubblicata sulla G.U. 5 maggio 2023 n.14 ed entrata in vigore il 20 maggio 2023.

(2) Rubricato: “Entrata in vigore”.

(3) Ad opera dell’art.1 del d.lgs. 31 dicembre 2024 n.209.

(4) Questo il testo integrale del vigente art.8, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023 n.36, come modificato dal d.lgs. n.209/2024: “Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”.

(5) (“Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36”).

(6) Si riporta di seguito il testo integrale del vigente art.41, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater, d.lgs. n.36/2023, come modificato dal d.lgs. n.209/2024:
“15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.”.

(7) Si riporta di seguito il testo integrale del vigente art.108, comma 5, d.lgs. n.36/2023: “L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.

(8) Secondo il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza del 27 novembre 2024 (numero 1463/2024 e data spedizione 2/12/2024) sullo “Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36”, “Il comma 15-ter, sempre con riguardo agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mantiene ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 (concernente il caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) e all’allegato II.2, confermando che agli affidamenti per tali prestazioni professionali si applicano le norme sulla verifica di anomalia dell’offerta.”.

(9) Afferma il citato parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato che il nuovo comma 15-quater dell’art.41 d.lgs. n.36/2023 stabilisce “il range di sistemica compatibilità con il principio del compenso equo, previsto dall’articolo 8, comma 2, del Codice. Tale disposizione, come pure quella del precedente comma 15-bis, sembrano invero utili ad inferire che nella materia dei contratti pubblici non si applica la disciplina in materia di ‘equo compenso delle prestazioni professionali’ di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, vigendo la suesposta disciplina speciale.”.

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