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Rif. DV14374
Documento 05/05/2026 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 414
Data 05/05/2026
Riferimento PROT. CNI N. 4744
Note
Allegati

DV14375

Titolo ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI – DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14 GENNAIO 2025 - VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE. PRINCIPI, OBIETTIVI E STRUMENTI – APPLICABILITÀ AGLI ORDINI PROFESSIONALI – POSIZIONE DEL CNI
Testo Caro Presidente,

in seguito a diverse richieste sul tema giunte in queste settimane al Consiglio Nazionale, con la presente circolare intendiamo fare il punto della situazione riguardo i contenuti della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti” del 14 gennaio 2025, che stabilisce un minimo di 40 ore di formazione annuale obbligatoria per i dipendenti pubblici (1).

Una precisazione preliminare è d’obbligo.

È noto che la formazione costituisce una parte essenziale dell’attività del dipendente pubblico e che le iniziative formative assumono un ruolo centrale nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione italiana.
In questa sede si intende sottoporre ad analisi unicamente il valore giuridico e l’ambito applicativo, sotto il profilo legale, della cd Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025, ferma restando l’assoluta rilevanza dell’attività formativa nel processo di crescita professionale del lavoratore e la necessità che a tutti i dipendenti pubblici siano assicurate possibilità di frequenza di appositi moduli formativi perché – come afferma la Direttiva citata – “la formazione costituisce, per le persone, un attivatore di competenze fondamentale per lavorare in modo più efficace e consapevole, per conseguire più elevati livelli di performance individuale, per cogliere opportunità di crescita, di mobilità e di carriera.” (ivi).

Ad avviso del Consiglio Nazionale, la Direttiva Zangrillo non costituisce una fonte del diritto, bensì un atto di indirizzo politico-amministrativo, rivolto alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.
Riguardo l’ambito applicativo, infatti, la Direttiva 15 gennaio 2025 (pag.2) si rivolge espressamente “a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001”(2).

Ciascuna Amministrazione – come puntualizzato dal CCNL di settore – dovrà attivarsi e perseguire l’obiettivo formativo, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Nel caso degli Ordini professionali occorre, al contempo, tenere conto della disposizione di cui all’art.12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112:
“1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente»”.

La relativa previsione di legge, con valore di disposizione di principio, è in vigore dal 17 agosto 2023 e mira a chiarire, una volta per tutte, che non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali. Agli Ordini e Collegi professionali si applicano unicamente le previsioni di legge che introducono vincoli e/o adempimenti rivolti esplicitamente al sistema degli Ordini professionali.

In assenza, nella normativa primaria, di un riferimento diretto ed esplicito alla categoria degli Ordini e Collegi professionali, si ritiene dunque che l’incombenza in discussione – nelle forme evidenziate – non riguardi le Categorie professionali(3).

Gli Ordini professionali, in ogni caso, sono tenuti a curare e programmare la formazione professionale del proprio personale dipendente, come previsto all’interno del CCNL del comparto Funzioni Centrali, cui appartengono gli Enti pubblici non economici, quali sono gli Ordini e Collegi professionali.

Tale presa di posizione del Consiglio Nazionale è contenuta nel parere CNI 29/04/2026, indirizzato all’Ordine degli Ingegneri di Venezia, che si trasmette in allegato, per la sua utilità quale orientamento che interessa la totalità dei Consigli degli Ordini territoriali.

Il tutto, ovviamente, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che guida l’azione del Consiglio Nazionale e fatta salva la sfera di autonomia e valutazione discrezionale di ciascun Consiglio dell’Ordine territoriale, riguardo gli adempimenti cui prestare osservanza.

***

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessario sulla rilevante tematica, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

- Parere CNI per Ordine di Venezia del 29/04/2026.

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NOTE

(1) A pag.1 della Direttiva si legge: “…la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative, in modo da garantire il conseguimento dell’obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno.”.

(2) Si riporta di seguito il testo dell’art.1, comma 2, d.lgs. n.165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.

(3) Si rimanda sul punto, per approfondimenti, alla circolare CNI 1/09/2023 n.84 (“Conto annuale delle spese sostenute per il personale – art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44, come convertito dalla legge n.74/2023 – proroga della scadenza pubblicata sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato – art.12-ter del decreto-legge 22/06/2023 n.75, come convertito dalla legge n.112/2023 – approvata disposizione di principio - delineato con nettezza il campo di applicazione delle norme di finanza pubblica dirette agli Ordini professionali - informativa e aggiornamento sulla nuova disciplina”), pubblicata sul sito Internet istituzionale.

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