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Rif. DV09538
Documento 04/12/2006 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 04/12/2006
Riferimento
Note
Allegati
Titolo QUESITO SU POSSIBILITA' DUPLICE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DELL'ALBO - RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RICHIESTA DI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
Testo Il Consiglio Nazionale, con nota datata 18/9/2006, aveva richiesto al Ministero Vigilante di pronunciarsi sulla possibilità di doppia iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo, per coloro che, iscritti nella sezione B, maturano i requisiti per la iscrizione nella sezione A per il medesimo settore.

Il Ministero della Giustizia, con nota prot. DAG 110777 del 24/10/2006, ha risposto nel senso della impossibilità della duplice iscrizione (anche se in possesso dei relativi requisiti, il professionista iscritto ad una sezione dell’Albo non può esserlo anche ad altra sezione).

Poiché la richiesta del CNI riguardava l’ipotesi della doppia iscrizione "nel medesimo settore", resta da chiarire se il pronunciamento ministeriale deve ritenersi limitato a tale fattispecie, oppure valga anche per il caso del professionista che, in ipotesi, già iscritto ad un settore della sezione B dell’albo (es. civile e ambientale), consegua anche i requisiti per iscriversi in un diverso settore della sezione A dell’albo (es. settore dell’informazione).

Riassumendo: la doppia iscrizione è da intendersi sempre preclusa, oppure è vietata solo qualora si tratti del medesimo settore delle due Sezioni dell’albo, con conseguente ammissibilità della doppia iscrizione che riguardi due settori diversi?

E’ evidente che anche tale questione necessita di un chiarimento ministeriale, a beneficio dell’attività degli Ordini provinciali.

Ulteriore aspetto su cui si richiede l’autorevole avviso dell’Autorità Ministeriale, già accennato nel quesito datato 18/9/2006, è se il professionista che (avendone i requisiti) passa dalla sezione B alla sezione A dell’albo, nel medesimo settore, possa "portare con sé" ed utilizzare la precedente anzianità di iscrizione, ai fini del raggiungimento del numero minimo di anni di iscrizione previsto da alcune normative di settore (ad es., antincendio o sicurezza cantieri).

In sintesi: l’anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell’albo può essere sommata a quella ottenuta nella sezione A, qualora il settore di iscrizione sia il medesimo?

Un espresso pronunciamento del Ministero Vigilante si rende necessario per rispondere con cognizione di causa agli Ordini provinciali che vi hanno interesse e, quindi, agli iscritti.

Per le due questioni suesposte si richiede quindi l’autorevole parere dell’Autorità in indirizzo.
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