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Rif. dv10092
Documento 28/09/2009 NOTA
Fonte CNI
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 28/09/2009
Riferimento PROT. CNI N. 4859
Note
Allegati
Titolo OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLARE DEL 05.08.2009 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14.01.2008 – CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 3, DEL DECRETO – LEGGE 31.12.2007, N. 248 (G.U. N.187 DEL 13.08.2009)”
Testo In merito alla Circolare in oggetto, relativa alle “Osservazioni sulle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 – Cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 20, comma 3, del Decreto – Legge 31.12.2007, n. 248 (G.U. n.187 del 13.08.2009)”, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene preoccupante la situazione che sta emergendo sul territorio nazionale a seguito dell’applicazione della stessa.
La Circolare ha introdotto una diversa modalità di applicazione fra i lavori pubblici e le costruzioni di natura privatistica.
Per i lavori pubblici sussiste la possibilità di applicare le Normative previgenti (Decreti Ministeriali 1996 – Decreto Ministeriale 2005), in alternativa alla Nuova Disciplina (Decreto Ministeriale 2008) , sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30.06.2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi.
Per le costruzioni di natura privatistica tale possibilità è invece limitata alle costruzioni iniziate prima del 30.06.2009.
Questa interpretazione non sembra, a giudizio degli scriventi, perfettamente rispondente al comma 3 dell’articolo 20 del decreto-Legge n.248/2007 che cita testualmente : “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14.09.2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo”.
Infatti dalla lettura del suddetto comma si evince chiaramente che non sussiste alcuna esplicita distinzione fra costruzioni private e pubbliche, evidenziando pertanto il carattere generale del provvedimento a differenza di quanto, invece, avviene nella Circolare in oggetto.
Questa disparità di trattamento pubblico-privato darebbe pesanti ripercussioni economiche sull’imprenditoria privata creando altresì dubbi sull’applicabilità per Enti Autorevoli (Ferrovie dello Stato, Società Autostrade ecc) che potrebbero essere configurati alla stregua dei privati.
L’impatto economico sugli operatori privati è altresì aggravato per tutti i soggetti che, pur avendo depositato presso l’Organo competente le pratiche relative all’opera strutturale entro il 30.06.2009, hanno di fatto iniziato i lavori nei giorni successivi sulla base di progetti che alla data della diffusione della circolare (13.08.2009) sono di fatto dichiarati inadeguati.
Ciò comporta inevitabilmente la sospensione dei lavori, il rifacimento dei progetti ed eventuali demolizioni di opere in parte costruite, con ingenti danni economici su scala nazionale.
In base a queste considerazioni, questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene opportuna una revisione della Circolare di cui all’oggetto considerando, per tutti i lavori privati per i quali sia stata depositata la pratica strutturale entro il 30.06.2009, la possibilità di applicare la previgente Normativa Tecnica (Decreti Ministeriali 1996 – Decreto Ministeriale 2005), in alternativa alla Nuova Disciplina (Decreto Ministeriale 2008).
Questa interpretazione è altresì in linea con il chiarimento inviato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla Regione Toscana in data 06.09.1996 in merito all’applicazione dei D.M. 16.01.1996 e 04.03.1996 inerente sempre le costruzioni in zona sismica che, allegato alla presente in fotocopia, cita testualmente “E’ da ritenere anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti in precedenti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LLPP che, nell’accezione di “opere in corso” possano comprendersi anche quelle per le quali, alla data del 5.06.1996 risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell’articolo 17 della Legge 64/1974, ovvero dell’articolo 4 della Legge 1086/71.”
Questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiede altresì che tale possibilità sia consentita anche per le successive varianti di opere progettate e depositate entro il 30.06.2009.
Ritenendo indispensabile un Suo tempestivo intervento ai fini di evitare il sostanziale blocco delle costruzioni in un momento di particolare crisi economica dello Stato, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e Le porgiamo i nostri ossequi.

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