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Con la presente si chiede alle Autorità in indirizzo di esprimere il proprio autorevole parere sulla questione che si va ad illustrare.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova ha trasmesso a questo Consiglio Nazionale la richiesta di parere proveniente dal Politecnico di Milano, Polo Regionale di Mantova, e riguardante la possibilità o meno di iscrivere i laureati in Architettura e produzione edilizia (laurea triennale) alla sezione B dell’albo degli Ingegneri, settore a) Ingegneria civile e ambientale, con il titolo di Ingegnere iunior, alla luce del fatto che il decreto ministeriale 26 luglio 2007 ha sancito la corrispondenza tra la classe L 23-Scienze e tecniche dell’edilizia (cui appartiene il corso di laurea in Architettura e produzione edilizia) e la classe di laurea 4-Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (di cui al DM n. 509/1999), quest’ultima espressamente indicata tra quelle che consentono l’iscrizione alla Sezione B dell’albo degli Ingegneri (in allegato).
In realtà, ad avviso dello scrivente, stabilire se la corrispondenza tra le Classi di laurea relative al DM n. 270/2004 e le Classi di laurea relative al DM n. 509/1999 di cui all’Allegato 2 del DM 26/7/2007 (“Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio – attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea magistrale”) sia idonea a determinare il risultato ipotizzato dal Pro Rettore Vicario del Polo Regionale di Mantova non è compito che spetta al Consiglio Nazionale.
E’ il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – autore delle Linee guida in questione – il soggetto competente in materia di titoli di studio, determinazione delle classi di laurea ed esami di Stato.
Si tratta, infatti, di stabilire le finalità, il valore e gli eventuali limiti di tale corrispondenza, ai sensi del DM 26 luglio 2007 (che, per inciso, all’art.2 - “Chiarimenti interpretativi dei decreti ministeriali” – relativamente all’art.1, commi 7 e 8, del decreto ministeriale riguardante i corsi di laurea magistrale, afferma laconicamente che “Ai fini dell’applicazione della norma le corrispondenze tra le classi relative al DM n.509/1999 e quelle relative al DM n.270/2004 sono riportate in allegato alle presenti linee-guida”).
Da parte sua il Ministero della Giustizia, Autorità Vigilante per la Categoria degli Ingegneri, ha competenza in materia di iscrizione all’albo e può autorevolmente pronunciarsi sulla problematica in discussione.
A ciò si aggiunga che è il MIUR – assieme al Ministero della Giustizia – ad aver partecipato alla stesura del DPR 5 giugno 2001 n. 328, per cui le due Autorità hanno, ciascuna per quanto di spettanza, titolo a fornire indicazioni interpretative del contenuto e della ratio delle relative disposizioni.
Il Consiglio Nazionale, in questa sede, non può mancare di rilevare come fin dal suo apparire abbia denunciato – anche formalmente - le incongruenze e le lacune da cui è affetto il DPR 328/2001, incongruenze e lacune che hanno comportato confusione ed incertezze tra gli interessati, in primis Università e Ordini professionali, tenuti a darvi applicazione.
Basti qui pensare alla annosa questione della possibilità o meno di duplice iscrizione (avendone i requisiti) alla sezione A e alla sezione B dell’albo degli Ingegneri, in settori differenti, problematica sulla quale si attende ancora un chiarimento ministeriale definitivo (v., da ultimo, la nota interlocutoria della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, datata 16 giugno 2009, prot. m_dg.DAG.0081583.U).
E’ noto, comunque, che il comma 2 dell’art. 48 del DPR 5/6/2001 n.328 (“Esami di Stato per l’iscrizione nella Sezione B e relative prove”), indica espressamente quali lauree consentono l’ammissione all’esame di Stato, condizione necessaria per l’iscrizione alla Sezione B dell’albo.
E l’art. 48 del DPR 328/2001 – che non risulta modificato – prevede che per sostenere l’esame di Stato propedeutico all’iscrizione nella Sezione B dell’albo per il settore a) civile e ambientale è necessario il possesso della laurea nella classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria edile, oppure nella classe 8 – Ingegneria civile e ambientale (in allegato).
Ogniqualvolta si ha di fronte un determinato titolo accademico, quindi, come noto, occorre verificare la classe di laurea cui appartiene e confrontare tale elemento con le due classi di laurea sopracitate, idonee per l’iscrizione alla Sezione B dell’albo.
Detto questo, si ritiene che soltanto il Ministero dell’Università e il Ministero della Giustizia possono fornire una risposta ufficiale al Politecnico di Milano e alle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri circa la possibilità di iscrizione alla Sezione B dell’albo degli Ingegneri (e, prima ancora, circa la possibilità di sostenere il corrispondente esame di Stato) dei laureati in Architettura e produzione edilizia.
Si chiede dunque alle Autorità ministeriali in indirizzo di esprimersi sulla problematica rappresentata, in modo da dissipare ogni dubbio al riguardo.
In attesa di una cortese risposta si inviano i sensi della più viva stima.
Allegati:
1)richiesta parere Ordine degli Ingegneri di Mantova del 22 gennaio 2010;
2)art. 48 DPR 328/2001;
3)art.2 DM 26/07/2007.
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