Testo
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Con la presente si chiede al Ministero Vigilante di esprimere il proprio autorevole parere su taluni aspetti controversi e rilevanti della disciplina dettata dal recente decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”).
Si tratta di una serie di dubbi e perplessità che attengono soprattutto alla tempistica di iscrizione all’albo e alla diversità di soluzioni previste nel decreto attuativo rispetto all’ordinamento della professione di Ingegnere (Regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537).
Quesito n.1
Come noto, l’art.45, primo comma, del decreto legislativo n.59/2010 prescrive che : “La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per I'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'Ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento”, mentre il secondo comma della medesima disposizione dispone che : “Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda”.
Il terzo comma dell’art.45 cit., infine, afferma che : “Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, ovvero l’istituto del silenzio-assenso.
L’art.8 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 (“Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto”), tutt’ora formalmente vigente, invece – per i cittadini abilitati in Italia – prevede, al primo comma, che : “Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo”.
C’è quindi una evidente discrasia tra le due normative, che richiede un intervento chiarificatore da parte del Ministero, considerato che, ai sensi del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, non sono ammesse discriminazioni di alcun genere che si basino sulla mera cittadinanza.
E’ per questa ragione, infatti, che ai sensi del secondo comma dell’art.46 del decreto legislativo n.59/2010 : “I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per I'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
Al momento, infatti, - in assenza di qualunque intervento normativo sul disposto dell’art.8 del RD 2537/1925 cit. – gli Ordini provinciali, a quanto risulta, per i cittadini abilitati in Italia, continuano a riconoscere vigente ed operativo il più lungo termine di tre mesi per l’iscrizione all’albo (in astratto, perché il procedimento di iscrizione di regola si conclude entro tempi ristretti).
Anche l’applicabilità dello strumento del silenzio-assenso ai cittadini con qualifiche professionali ottenute in Italia che fanno domanda di iscrizione all’albo risulta incerta.
E’ noto, d’altra parte, che l’art.48 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 prevede l’adozione, su proposta del Ministero della Giustizia, di appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, con particolare riferimento ad alcune professioni tra cui quella degli Ingegneri, ai principi del decreto legislativo stesso.
Si ritiene, infatti, che riunire in un unico testo la disciplina applicabile per coloro che intendono iscriversi all’albo degli Ingegneri (siano essi cittadini italiani o comunitari) risponderebbe ad evidenti esigenze di chiarezza e razionalità normativa.
Si chiede dunque all’Autorità ministeriale in indirizzo – nelle more dell’adozione dei Regolamenti succitati - di esprimersi sulla problematica rappresentata, in modo da dissipare ogni dubbio al riguardo.
Quesito n.2
L’art.44 del decreto legislativo 59/2010 afferma che alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l’art.20 del medesimo decreto.
L’art.20 del decreto – come noto – dispone al secondo comma che : “I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità”.
Da quanto sopra parrebbe intendersi che la richiesta di requisiti particolari, ed in particolare i requisiti di cui all’art. 21 del decreto 59, - fermo restando il possesso e verifica delle qualifiche professionali ai sensi del d.lgs. 206/2007- è giustificata solo per “ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente”.
Può in quest’ottica assumersi che l’Ingegneria - come peraltro stabilito dallo stesso Ministero della Giustizia, con nota prot. 59896 del 29/04/2010, diretta al Dipartimento delle Politiche Comunitarie e riferita all’applicazione del d.lgs. 206/2007 – è professione che rientra in tale tipologia, unitamente alle altre professioni indicate nella medesima nota, anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 59/2010?
Come è evidente, la risposta sulla questione è dirimente per la Categoria degli Ingegneri, per cui si richiede al Ministero di pronunciarsi anche su tale aspetto.
Quesito n.3
Un ulteriore dubbio concerne l’esatta interpretazione da dare al disposto dell’art.46 del decreto legislativo n.59/2010 “Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate”.
Come noto, il primo comma dell’art.46 cit. dispone che : “Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”.
Può l’articolo 46, comma 1, intendersi nel modo seguente?
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale che il Ministero della Giustizia rilascia a favore di un professionista, costituisce titolo necessario e sufficiente per accedere alla professione regolamentata (ad es., la professione di Ingegnere in Italia), senza altre formalità o atti diversi dal superamento delle eventuali misure compensative cui il decreto subordina la validità del riconoscimento stesso.
In altre parole, il decreto di riconoscimento avrebbe il medesimo valore (e la medesima funzione) dell’attestazione di avvenuto superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione in Italia.
Se, tuttavia, il professionista intende anche esercitare in concreto l’attività regolamentata, dovrà anche iscriversi all’Ordine professionale ed in tal caso – a parere del CNI - dovrà produrre tutti gli altri documenti (anche avvalendosi dell’autocertificazione) normalmente richiesti ad un cittadino abilitatosi in Italia.
Questa appare, al Consiglio Nazionale, l’esatta interpretazione da dare alla previsione normativa in esame, ma si richiede al Ministero una conferma ufficiale della bontà della soluzione qui richiamata.
Quesito n.4
Per quanto attiene l’iscrizione automatica e senza spese ad una sezione particolare dell’Albo del prestatore occasionale di servizi regolamentati ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, è possibile avere chiarezza sulla decorrenza temporale dell’iscrizione, fermo restando che parrebbe doversi anch’essa concludere - pena l’applicazione del silenzio-assenso - entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda?
L’autorizzazione alla prestazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II (“Libera prestazione di servizi”) del d.lgs. 9/11/2007 n.206 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”).
Prima di un mese dalla prima prestazione, salvo i casi di urgenza, il prestatore deve inviare al Ministero della Giustizia la dichiarazione preventiva di cui all’art. 10 del decreto legislativo citato. Tale dichiarazione può essere, nel caso dell’Ingegneria e di altre professioni attinenti la sicurezza, sottoposta a verifica da parte dell’Autorità competente e, in caso di sostanziali differenze fra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, il prestatore può essere sottoposto a una specifica prova attitudinale. L’intero procedimento non può tuttavia superare il termine di due mesi (art.11 del d.lgs. 206/2007).
Entro o immediatamente dopo due mesi, a seconda della necessità o meno della verifica, il Ministero trasmette gli atti al Consiglio Nazionale e al Consiglio dell’Ordine competente per territorio affinché il prestatore sia iscritto automaticamente, ossia senza alcun controllo ulteriore, alla sezione speciale, per un periodo di un anno rinnovabile.
Due questioni si pongono.
Mentre normalmente la prestazione può essere svolta appena il professionista ha ottenuto l’assenso del Ministero o comunque entro due mesi, ci si domanda invece se il Ministero non è riuscito a ultimare la valutazione e rimane in silenzio, come potrà l’Ordine professionale procedere all’iscrizione (non essendo a conoscenza della prestazione in questione)?.
Quale dovrà essere, in questo caso, la data d’inizio (e conseguentemente la data finale calcolata dopo 365 giorni) dell’iscrizione?
Per cui, in caso di decadenza dai tempi consentiti per l’esame della pratica e quindi di inizio autonomo dell’attività da parte del prestatore, come intende il Ministero comunicare all’Ordine l’obbligo di iscrizione alla sezione speciale e, in questa ipotesi, come va calcolata la validità annuale dell’iscrizione?
Come si vede le perplessità e le difficoltà interpretative sono tante, per cui questo Consiglio Nazionale, onde non trovarsi in maggiori difficoltà di quelle fin qui incontrate in materia di diritto di stabilimento, causa l’assenza del Regolamento ministeriale (previsto addirittura ai sensi del d.lgs. 115/1992 e nuovamente previsto ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 206/2007) auspica l’emanazione quanto più sollecita possibile dei regolamenti di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 59/2010 per potere operare con un minimo di certezza delle procedure e nel pieno rispetto della normativa.
Il predetto regolamento, che ha la precipua funzione di adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti nel d.lgs. 59/2010 “in particolare con riferimento all’ordinamento professionale…degli ingegneri e degli architetti”, può essere difatti l’occasione per eliminare tutte le ambiguità e colmare le lacune ancora presenti nella fase di attuazione della normativa relativa alla libera prestazione di servizi.
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