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Viene richiesto al Consiglio Nazionale, a seguito della circolare CNI n. 383/2011, se l’utilizzo del timbro professionale – non obbligatorio per legge – possa esserlo nel caso in cui l’Ordine decida di adottare un timbro specifico e se questo (in caso di risposta affermativa) possa valere anche per i vecchi iscritti, già dotati di timbro ma indicante solamente il numero di iscrizione.
Sulla questione è possibile osservare quanto segue.
In primo luogo, in via generale, si riconferma che, a differenza di altre categorie, la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale, il cui utilizzo quindi – non essendo né previsto né regolato dalla legge – non è obbligatorio per il professionista Ingegnere.
Vero è che si è affermata da tempo, tra gli Ordini provinciali, la prassi di dotare i nuovi iscritti di tesserino e timbro, per la propria attività professionale (mentre risulta che alcuni Ordini, ad es. quello di Genova, lasciano che siano gli stessi iscritti – se lo ritengono opportuno - a dotarsi autonomamente del timbro).
Come riportato nella recente circolare CNI n. 383/2011, allora, non essendo il timbro previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sui suoi contenuti - peraltro, nel rispetto della verità e di una corretta informazione verso l’esterno – è rimessa all’autonoma valutazione del Consiglio dell’Ordine provinciale (v. anche la circolare CNI 28/10/2002 n.237).
Come accennato sempre nella circolare del Consiglio Nazionale citata, rientra quindi nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell’Ordine decidere eventualmente, tramite apposita e motivata delibera consiliare, di imporne l’utilizzo ai propri iscritti, a fini di tutela della professione.
Non basta quindi che un Consiglio dell’Ordine decida di predisporre e consegnare un apposito timbro agli iscritti, occorrendo anche una delibera di Consiglio (o una norma deontologica dello stesso) che ne sancisca la obbligatorietà.
Di più il Consiglio Nazionale non può spingersi a dire, essendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari dell’Ordine provinciale degli Ingegneri di appartenenza, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza di giudizio.
E’ ovvio, infine, che, non essendo prevista dalla legge professionale degli Ingegneri l’adozione del timbro, non vi è una norma cui fare riferimento per rispondere al secondo quesito dell’Ordine, che si determinerà anche qui discrezionalmente, nel rispetto del principio della parità di trattamento e di uguaglianza.
In questa sede si può solo rilevare – di fronte alla segnalazione che il timbro degli iscritti vecchio ordinamento, iscritti ora a tutti e tre i settori, riporta “solamente il numero di iscrizione” – che la circolare CNI n.237 del 2002 (“Modalità di tenuta dell’albo : sezioni A e B”), e ora la circolare CNI n.383/2011, invitano gli Ordini ad una “chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione” e, quindi, “dell’appartenenza alla sezione A o B dell’albo e a quale/i settore/i”.
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