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Rif. DV10827
Documento 09/02/2012 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 09/02/2012
Riferimento PROT. CNI N. 569
Note
Allegati
Titolo LEGGE DI STABILITÀ 2012 – NOVITÀ IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE - TASSA STATALE E TASSA DI ABILITAZIONE – ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO
Testo A seguito delle importanti novità in materia di autocertificazione introdotte dalla legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità 2012), viene richiesto se la cd decertificazione riguarda anche il pagamento della tassa statale e della tassa regionale di abilitazione, ovvero se si debba o meno esibire oggi copia della ricevuta di pagamento al momento della domanda di iscrizione all’albo.

Sulla richiesta è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, se si è intesa correttamente la richiesta di parere, occorre segnalare all’Ordine che l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa universitaria necessaria per ritirare l’attestato di abilitazione non è prevista per l’iscrizione all’albo professionale.

Non essendo adempimento dovuto ai fini dell’iscrizione, non può nemmeno predicarsi una dichiarazione sostitutiva rispetto alla sua esibizione (e questo già prima delle recenti riforme).

Sul punto si rimanda alla lettura del precedente parere CNI 17/09/2001, allegato.

Come è ivi riportato, il controllo sull’avvenuto versamento della tassa per il rilascio dei diplomi di abilitazione è compito che spetta alle Università e non ai Consigli degli Ordini provinciali.

Per quanto riguarda, invece, il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla tabella allegata al T.U. DPR 26/10/1972 n.641, si segnala che l’art.15, comma 1, della legge 12/11/2011 n.183 (già allegato alla circolare CNI n. 5/2012) ha stabilito – tra l’altro – , introducendo l’art.44-bis nel DPR 28/12/2000 n.445 (cd Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), che “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

E l’art.71 del DPR n.445/2000 è quello che prevede che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.

Questo si aggiunge alla possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art.46 DPR 445, anche per quanto riguarda (lettera p) l’ “assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione dell’ammontare corrisposto”.

Fermo restando che la ricevuta di pagamento della tassa non è un certificato, sembrerebbe quindi che – per effetto delle novità introdotte dall’art.15 legge n.183/2011 – anche il versamento della tassa di concessione governativa oggi non debba più essere dimostrato e vada autocertificato, con conseguente obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio o verificare tramite controlli quanto asserito dall’interessato.

Trattandosi comunque di interpretare la portata applicativa del disposto dell’art.44-bis del DPR 445/2000, la presente viene inviata anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui è dovuta la stesura del testo di legge, nonché p.c. al Ministero Vigilante, al fine di esprimere autorevole parere in merito.

Su questo aspetto si richiede dunque al Dipartimento della Funzione Pubblica di voler chiarire ufficialmente se, in sede di domanda di iscrizione all’albo professionale, la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa debba essere ancora esibita oppure se l’avvenuto pagamento possa e debba essere anch’esso autocertificato, in base all’art.44-bis DPR 445/2000.

In attesa di un cortese urgente riscontro, a beneficio dell’attività di tutti i Consigli degli Ordini provinciali degli Ingegneri, si inviano distinti saluti.

ALLEGATO:

- Parere CNI 17/09/2001
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