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Rif. DV11143
Documento 14/03/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 192
Data 14/03/2013
Riferimento PROT. CNI N. 1382
Note
Allegati

DV11143_ALL1.doc

DV11143_ALL2.docx

DV11143_ALL3.doc

DV11143_ALL4.doc

Titolo ISTITUZIONE CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA – TRASMISSIONE MODELLI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA E MODELLI DI CURRICULUM VITAE
Testo Come riportato nella circolare CNI n.151 del 5/12/2012, in data 30 novembre 2012 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (Anno CXXXIII – numero 22) il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 (d’ora in poi : il Regolamento).

Il Regolamento dà attuazione alle previsioni del DPR n. 137/2012 istitutive dei Consigli di disciplina territoriali per quanto attiene alla loro composizione, nonché alle modalità di designazione, alle cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, ai requisiti di onorabilità e professionalità e al procedimento per la nomina dei relativi componenti.

In vista del rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, si rende quindi necessario operare un riepilogo della disciplina, in funzione di ausilio dei nuovi Consigli, chiamati a mettere in moto la procedura per istituire i citati Consigli di disciplina territoriale.

A questi fini, si rammenta che gli istituendi Consigli di disciplina dovranno essere composti da un numero di membri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine. Qualora i Consigli di disciplina territoriali siano composti da più di tre membri, dovrà essere prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno composto da tre consiglieri, dei quali non più di uno esterno all’Ordine. Il Regolamento (art. 2, commi 2 e ss.) attribuisce ai Collegi l’istruzione e la decisione sui procedimenti assegnati dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Al fine della designazione dei componenti dei Consigli di disciplina e della successiva nomina da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, è necessario anzitutto che gli iscritti che intendano partecipare alla selezione presentino la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

All’atto della candidatura, gli iscritti hanno l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale (qui allegato e che dovrà essere messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale) e rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 4, del Regolamento (anch’essa qui allegata e disponibile sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale).

Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

Nel CV allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie esperienze professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni di opere monografiche o lavori scientifici concernenti le materie dell’ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento disciplinare. Questi costituiscono titoli preferenziali ai fini delle designazione del candidato e della successiva nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale.

Qualora i Consigli territoriali intendano designare a componenti dei Consigli di disciplina anche soggetti non iscritti all’Albo degli Ingegneri, la loro scelta avviene d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. I componenti esterni saranno scelti, previa valutazione dei rispettivi curricula professionali (e anche per essi si allega uno schema di CV, a disposizione degli Ordini) e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precitato art. 4, comma 4 del Regolamento, tra gli iscritti da almeno 5 anni agli Albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; oppure tra gli esperti in materie giuridiche o tecniche; oppure tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

Entro sessanta giorni dall’insediamento, i Consigli territoriali, esaminati i curricula pervenuti, dovranno selezionare, con delibera motivata, i candidati designati in un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare e, all’esito, ne predisporranno l’elenco.

Almeno due terzi dei nominativi ivi indicati dovranno risultare iscritti all’Ordine degli Ingegneri territorialmente competente e il numero dei candidati provenienti dalla sezione B dovrà essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2 del Regolamento, o il numero di candidature risulti comunque insufficiente, i Consigli territoriali procedono d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento.

Dopo la sua compilazione, l’elenco è pubblicato senza indugio sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale ed è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’articolo 4, comma 1 del Regolamento (a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge), affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti dei Consigli di disciplina territoriale, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

La nomina dei componenti dei Consigli è immediatamente comunicata dal Tribunale agli uffici dei corrispondenti Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale per consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. La prima convocazione e il successivo insediamento dei Consigli di disciplina territoriale sarà, quindi, effettuata a cura del componente con maggiore anzianità d'iscrizione all’Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all’Albo, del componente con maggiore anzianità anagrafica, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi.

***

Si rammenta, infine, che in sede di prima applicazione del citato Regolamento, l’invio da parte dei Consigli territoriali dell’Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell’elenco dei candidati dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento del Consigli territoriali dell’Ordine eletti successivamente all’entrata in vigore del medesimo Regolamento (ovvero il 30 novembre 2012).

Nel raccomandare la massima attenzione al rispetto della tempistica e dei passaggi previsti dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali, in modo da non incorrere in errori e quindi a possibili contestazioni, si resta comunque a disposizione per qualunque chiarimento necessario.


ALLEGATI:
1) Modello di Dichiarazione candidati iscritti all’albo ;
2) Modello di Dichiarazione candidati NON iscritti all’albo ;
3) Modello di Curriculum Vitae, per i candidati iscritti all’albo, da allegare alla candidatura ;
4) Modello di Curriculum Vitae, per i candidati NON iscritti all’albo degli Ingegneri.
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