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Rif. DV11177
Documento 05/04/2013 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 05/04/2013
Riferimento PROT. CNI N. 1821
Note
Allegati
Titolo ORDINANZA DEL MIUR DEL 30/03/2012 – ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2012 – LAUREATI IN INGEGNERIA SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO – RICORSO AL TAR DEL LAZIO – SENTENZA TAR LAZIO, 20 MARZO 2013 N.2892 – RIGETTO DEL RICORSO – CONSEGUENZE – RICHIESTA URGENTE DI PARERE
Testo Con la sentenza 20 marzo 2013 n.2892 il Tar del Lazio, Sezione Terza, pronunciandosi nel merito della questione, ha respinto il ricorso presentato da una serie di laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento, che chiedevano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato in base all’ordinamento previgente al DPR 328/2001 e quindi di potersi iscrivere a tutti e tre i settori della sezione A dell’albo (in allegato).

Allo scopo i ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza di fissazione degli esami di Stato per l’anno 2012 del Ministero dell’Università, laddove – per la prima volta dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – non consentiva ai laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento di continuare a sostenere gli esami di Stato “con prova unica da svolgersi con unica sessione”.

Come noto, erano stati dei provvedimenti governativi a permettere – per molti anni – ai laureati in base al vecchio ordinamento di usufruire delle proroghe della disciplina transitoria, più vantaggiosa.

Scaduta l’ultima proroga nel 2011, per l’anno 2012 gli esami di abilitazione sono stati indetti dal MIUR sulla base della disciplina del DPR 328 del 2001, con la conseguenza che anche i laureati secondo il vecchio ordinamento che non avevano beneficiato delle proroghe sono stati posti nella condizione di dover sostenere l’esame di Stato sulla base della nuova disciplina che li obbliga a sostenere due prove scritte, una orale e una pratica e all’iscrizione alla sezione A dell’albo limitatamente a uno dei tre previsti settori.

In conclusione, la pretesa dei laureati in Ingegneria vecchio ordinamento di continuare a sostenere l’esame di Stato secondo le regole precedenti è stata respinta dal Tar Lazio, e pertanto si pone la questione delle ricadute della sentenza sui provvedimenti medio tempore intervenuti.

Considerando che – a seguito del decreto cautelare provvisorio n.1999/2012 e della successiva ordinanza cautelare 21 giugno 2012 n.2192 del medesimo giudice – alcuni laureati in Ingegneria vecchio ordinamento sono stati ammessi a sostenere con riserva l’esame di Stato secondo le vecchie regole e sono stati quindi iscritti con riserva a tutti e tre i settori della sezione A dell’albo, gli Ordini territoriali degli Ingegneri coinvolti hanno richiesto indicazioni a questo Consiglio.

Ma, come noto, in tema di iscrizione all’albo vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine provinciale, mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i detti provvedimenti, (ex art.10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non essendo inoltre la situazione che si è venuta a creare pacifica, con la presente si sollecita l’autorevole parere del Ministero Vigilante sugli effetti della sentenza n.2892/2913 sulle intervenute iscrizioni a tutti e tre i settori della sezione A dell’albo.

Da un lato, infatti, si potrebbe sostenere che il rigetto del ricorso si riverberi sui provvedimenti amministrativi di ammissione con riserva, adottati avendo come base i provvedimenti cautelari (favorevoli) del Tar Lazio, determinandone la caducazione (“Il provvedimento di ammissione con riserva alle prove concorsuali in pendenza di giudizio non cancella dal mondo giuridico il precedente provvedimento di esclusione, ma si limita a sospendere e/o a procrastinarne gli effetti fino alla decisione del giudizio nel merito, e tale decisione determina, se favorevole, l'eliminazione dell'impugnato provvedimento di esclusione e, di conseguenza, il consolidamento degli atti concorsuali compiuti in dipendenza dell'ammissione con riserva e, se sfavorevole, la definitiva stabilizzazione ex tunc del provvedimento di esclusione e, quindi, l'invalidazione degli atti concorsuali posti in essere a seguito dell'ammissione con riserva” (Tar Molise, 21 dicembre 1998 n. 418).

Dall’altro lato, si pone la previsione dell’art.4, comma 2-bis, (“Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale”) del decreto-legge 30 giugno 2005 n.115, che stabilisce che : “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela” (e “Per provvedimenti giurisdizionali non si intendono solo le sentenze, ma anche le ordinanze cautelari” : Consiglio di Stato, 6 marzo 2006 n.1153).

La citata disposizione sembra quindi aver introdotto (l’ambito applicativo non risulta però chiaro allo scrivente Consiglio) il principio cd di assorbimento, come testimoniato dalla giurisprudenza rinvenuta, relativa alla sua applicazione (“Con l'art. 4, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, si è inteso estendere agli esami di abilitazione professionale il principio c.d. di assorbimento, elaborato con riferimento esclusivo agli esami scolastici di maturità” : Consiglio di Stato, 5 dicembre 2006 n.7124).

In sostanza, secondo questa normativa, ai fini dell’abilitazione, si attribuisce valore decisivo al superamento dell’esame di Stato.

Soprattutto si segnala quanto affermato dalla sentenza n.2557 del 4 maggio 2010 del Consiglio di Stato, secondo cui “La disposizione di cui all'art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato” (in allegato).

Allo stesso modo il Consiglio di Stato, 12 luglio 2010 n.4493 (sempre in tema di abilitazione professionale), ha stabilito che “A norma dell'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito in legge con legge n. 168/2005, conseguono il titolo per cui concorrono i candidati che abbiano superato le selezioni previste per l'accesso ad una determinata carriera anche se l'ammissione alle stesse è avvenuta in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e sempre che possiedano i requisiti per partecipare alla selezione” (in allegato).

Come detto, però, non appare pacifico il campo di applicazione del comma 2-bis dell’art.4 del decreto-legge n. 115/2005.

Si richiede dunque l’autorevole pronunciamento del Ministero della Giustizia sugli effetti della sentenza del Tar Lazio in oggetto sulle iscrizioni intervenute all’albo degli Ingegneri a seguito dell’ammissione con riserva degli interessati agli esami di Stato per la professione di Ingegnere, al fine di permettere ai Consigli degli Ordini territoriali di orientarsi correttamente e nel rispetto della legge.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

ALLEGATI :

1) Tar Lazio, 20 marzo 2013 n.2892 ;
2) Tar Molise, 21 dicembre 1998 n.418 ;
3) Consiglio di Stato, 6 marzo 2006 n.1153 ;
4) Consiglio di Stato, 5 dicembre 2006 n.7124 ;
5) Consiglio di Stato, 4 maggio 2010 n.2557 ;
6) Consiglio di Stato, 12 luglio 2010 n.4493.

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