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Rif. DV12170
Documento 24/02/2015 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 24/02/2015
Riferimento PROT. CNI N. 1337
Note ISTANZA DI INTERPELLO
Allegati
Titolo ISTANZA DI INTERPELLO – ART.90, COMMI 9 E 10, D.LGS. N.81/2008 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – TRASFERIMENTO AGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL DURC – ACCERTAMENTO DI UNA IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - SIGNIFICATO DELLA DIZIONE “ASSENZA DEL DURC” – CONSEGUENZE – SOSPENSIONE EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO - RICHIESTA PARERE – PROT. CNI N.1336
Testo Con la presente si richiede l’autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena.

Il quesito attiene alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art.90 del decreto legislativo 9/04/2008 n.81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e della estensione della previsione che tratta della “assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.

***

Dato che :

- l’art.90, comma 9, lett. c), del Testo Unico sulla sicurezza dispone che : “Il committente…. trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ….….. il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi…”;

- il committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, come previsto dall’Allegato XVII e art. 90, comma 9, d.lgs. n.81/2008 ;

- per effetto di recenti modifiche di semplificazione dei procedimenti amministrativi, non è più prevista in capo aib committenti di lavori edili privati la produzione del DURC nell’ambito delle procedure edilizie, ma che lo stesso DURC venga acquisito autonomamente dagli uffici comunali ;

- l’acquisizione del DURC delle imprese e/o dei lavoratori autonomi impegnati avviene, ad opera degli uffici comunali, in seguito alla comunicazione del nominativo delle imprese e/o lavoratori ;

- il DURC viene poi richiesto dagli uffici comunali nei termini stabiliti dei procedimenti amministrativi, di calendario e di organizzazione, termini che in taluni limitati casi possono generare intervalli temporali variabili, tra invio della pratica ed esercizio della richiesta DURC, e che a volte consentono comunque l’avvio delle lavorazioni in capo all’impresa fino anche alla ultimazione, nel caso di lavori di minore entità ;

- con il trasferimento in capo agli Sportelli Unici per l’Edilizia ed agli uffici comunali della procedura di acquisizione dei DURC relativi ad imprese e lavoratori autonomi impegnati nell’attività nei cantieri, si assiste in taluni casi a procedure di sospensione di efficacia dei titoli abilitativi in conseguenza dell’accertamento di DURC con notazione di irregolarità contributiva.

Verificato che la sospensione dell’efficacia dei titoli abilitativi (già conformi in tutto alla disciplina edilizia ed urbanistica) comporta, qualora siano iniziati, l’esecuzione di lavori in assenza di titolo abilitativo e pertanto “abusivi” e perciò da regolarizzare con procedimento di sanatoria.

Considerato infine che l’adozione di tali rilevanti misure deriva da una interpretazione specifica che equipara la particolare casistica di irregolarità contributiva con la nozione di “assenza del DURC” delle imprese o dei lavoratori autonomi contenuta nella specifica previsione di cui all’art. 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008.

Con la presente istanza di interpello si domandano pertanto i seguenti chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art.90, commi 9 e 10, del d.lgs. n.81 del 2008 :

1) l’esatto significato della dizione “”in assenza del documento unico di regolarità contributiva” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi ;

2) se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che - nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotti con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC (dell’impresa e/o del lavoratore autonomo) irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo, con le conseguenze descritte in precedenza. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n.81/2008 (“L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo “dell’organo di Vigilanza” in cantiere e quindi con il riscontro della “assenza del DURC”.

Solo da tale riscontro consegue la comunicazione dell’inadempienza all’amministrazione concedente da parte dell’Organo di Vigilanza con successiva sospensione del titolo abilitativo da parte dell’amministrazione.

In attesa di un cortese riscontro ai quesiti anzidetti, a beneficio di tutti i professionisti e gli operatori del settore, si porgono distinti saluti.
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