Testo
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Con la presente si richiede l’autorevole parere del Ministero Vigilante relativamente alla situazione in cui si verranno a trovare alcuni componenti dei Consigli di disciplina territoriali, in occasione delle ormai prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali.
Si tratta, come noto, delle prime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini successive all’insediamento e alla piena operatività dei nuovi organismi disciplinari, introdotti dall’art.3, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011 n.138, come convertito dalla legge n.148/2011, e dal DPR 7 agosto 2012 n.137.
Più precisamente, la lettera f) del comma 5 dell’art.3 DL n.138/2011 dispone che: “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”.
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La tematica si pone perché vi sono dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale operante presso l’Ordine territoriale degli Ingegneri che intendono avanzare la propria candidatura alla carica di Consigliere di quell’Ordine territoriale.
Alcuni Ordini territoriali si sono pertanto rivolti al Consiglio Nazionale, chiedendo chiarimenti in punto di diritto sulla fattispecie, che non pare compiutamente regolata.
Ad avviso dello scrivente Consiglio la vicenda solleva due distinte questioni, che necessitano di approfondimenti: I) quella relativa alla candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere dell’Ordine territoriale del componente del locale Consiglio di disciplina territoriale ; II) quella relativa ai termini entro cui effettuare l’opzione per una delle 2 cariche, in caso di elezione, e quindi della eventuale decadenza dalla carica.
Si è convinti che un chiarimento preventivo su tali aspetti sarebbe di grande utilità per l’attività ed il corretto funzionamento dei Consigli degli Ordini territoriali, evitando il sorgere di inutili contenziosi e realizzando i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza che devono sempre guidare l’azione della Pubblica Amministrazione.
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I) La questione della CANDIDABILITA’ ED ELEGGIBILITA’ a componente del locale Consiglio dell’Ordine territoriale
Il quadro normativo di riferimento risulta costituito, come accennato, dalla previsione di cui alla lettera f) del comma 5 dell’art.3 DL n.138/2011, come convertito, e dall’art.8 del DPR 7/08/2012 n.137 (intitolato “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”).
Per quanto interessa in questa sede, il comma 3 dell’art. 8 DPR 137 citato afferma che: “Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”.
Mentre il successivo comma 6 dell’art.8 cit. stabilisce che i Consigli di disciplina territoriali restano in carica “per il medesimo periodo” dei corrispondenti Consigli dell’Ordine territoriale.
Il principio della incompatibilità tra funzioni disciplinari e funzioni amministrative è poi ribadito (per le Professioni interessate) dal comma 8 dell’art.8 DPR 137/2012 (1).
Viene quindi in rilievo il “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012.
Ebbene, secondo l’art.3 del Regolamento citato (rubricato “Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica”) : “La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale”.
Vi è quindi una duplice situazione di incompatibilità per il componente del Consiglio di disciplina: a) con le cariche (ed incarichi direttivi) all’interno dell’Ordine territoriale ; b) con la carica di consigliere nazionale.
Ma la preclusione deve intendersi alla carica e non alla mera candidatura.
Costituisce infatti principio pacifico – e la previsione di regola nella legislazione di una disciplina della facoltà di opzione per una delle 2 cariche ne costituisce evidente conferma per tabulas – che il divieto di esercitare due cariche contemporaneamente (ovvero la incompatibilità tra le due) non si estende alla fase della candidatura di chi è già consigliere in un organismo.
Il diritto di elettorato passivo (oltre che attivo) non ammette limitazioni che non trovino una formale ed espressa base legale (2).
Nessuna previsione di legge preclude dunque al componente del Consiglio di disciplina territoriale di avanzare la propria candidatura a consigliere territoriale, piuttosto che nazionale, dovendo solamente (in caso di elezione) optare – entro un termine necessariamente breve – per una delle 2 cariche, pena la decadenza automatica.
La differenza è che per i componenti del Consiglio di disciplina territoriale vi è la candidatura (con dichiarazione da rendere a pena di inammissibilità) e la successiva nomina ad opera del Presidente del Tribunale, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.
Mentre nel caso dei componenti dell’Ordine territoriale (così come avviene per il Consiglio Nazionale) vi è una competizione elettorale, cui segue una vera e propria elezione alla carica di Consigliere.
Il nuovo regolamento contiene quindi una disciplina puntuale delle Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, dei Requisiti di onorabilità e professionalità, della procedura di nomina e di sostituzione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale.
Ad avviso del Consiglio Nazionale la prima questione va in conclusione risolta nel senso che è pienamente ammissibile e legittimo che il componente del Consiglio di disciplina territoriale – al sopraggiungere delle elezioni amministrative – presenti la propria candidatura a consigliere del locale Ordine territoriale (in sostanza, egli è eleggibile).
Si pone – in ogni caso – la questione all’attenzione del Ministero Vigilante, sollecitando la conferma delle conclusioni qui riportate.
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II) La questione del TERMINE entro cui effettuare l’opzione tra le 2 cariche e quindi la disciplina della DECADENZA dalla carica di consigliere del Consiglio di disciplina
Nel momento in cui la disciplina di settore non contiene una previsione ad hoc circa il termine entro cui effettuare la scelta tra una delle 2 cariche, per il soggetto che risulti sia nominato alla carica di consigliere del Consiglio di disciplina, sia eletto alla carica di consigliere del Consiglio dell’Ordine territoriale, si pone il problema di individuare una disciplina applicabile, per garantire le irrinunciabili esigenze di certezza del diritto e di garanzia del pieno esercizio del diritto di elettorato passivo.
A parere del Consiglio Nazionale la (apparente) lacuna legislativa può essere utilmente sanata facendo applicazione della regola della analogia legis (3), ovvero ricorrendo alla soluzione contenuta in altra regolamentazione dedicata agli Ordini professionali degli Ingegneri, cioè nel Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali (il DPR 8 luglio 2005 n.169).
Ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR 169 cit., infatti,: “Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.”
Applicando – per analogia – al caso in esame la soluzione regolamentare già individuata dal Governo per il caso di contemporanea elezione alla carica di consigliere dell’Ordine territoriale e di consigliere del Consiglio Nazionale, ad avviso del Consiglio Nazionale, si otterrebbero due vantaggi.
Da un lato la previsione di un termine certo e chiaro, entro il quale l’interessato deve esercitare l’opzione tra il Consiglio di disciplina e il Consiglio dell’Ordine territoriale (2 giorni dalla proclamazione (4)).
Dall’altro lato, una puntuale disposizione normativa cui fare riferimento, evitando l’incertezza applicativa che subentrerebbe lasciando le cose come stanno, prive del necessario ed auspicato chiarimento ministeriale.
Oltretutto, il termine così individuato – 2 giorni dalla proclamazione – appare corrispondere pienamente sia all’esigenza di una celere definizione della problematica, a beneficio del funzionamento degli organismi professionali e quindi del buon andamento della PA, sia al (ugualmente degno di tutela) diritto del professionista eletto alla carica di consigliere a vedersi riconosciuto un minimum di spazio temporale entro cui riflettere e decidersi per l’una o per l’altra carica.
La soluzione interpretativa qui caldeggiata avrebbe inoltre il pregio di contenere già una indicazione anche per quanto concerne il secondo aspetto in discussione, ovvero in quali termini ricostruire l’ipotesi della decadenza da una delle due cariche, in caso di mancata opzione nel termine stabilito.
Analogamente a quanto già avviene ai sensi dell’art.5 DPR 169/2005, ad avviso del Consiglio Nazionale, in caso di mancata opzione nelle 48 ore, il professionista dovrebbe essere considerato rimanere nella carica di consigliere dell’Ordine territoriale, ovvero dovrebbe essere dichiarato decaduto dalla carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale.
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In vista dell’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali, si richiede dunque sulle due problematiche sollevate in questa sede il qualificato parere del Ministero della Giustizia, trattandosi di questioni di carattere generale, di interesse ed estrema utilità per tutti gli Ordini provinciali degli Ingegneri, così come per i Consigli di disciplina territoriali, al fine di orientare correttamente e nel rispetto delle disposizioni di legge la propria azione futura.
In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
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NOTE
(1) Il quale afferma che “I consiglieri dei Consigli Nazionali dell’Ordine o Collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative”.
(2) Così, ad esempio, l’art.3, terzo comma, del DPR 8 luglio 2005 n.169 prevede l’esclusione del diritto di elettorato per i “sospesi dall’esercizio della professione”.
(3) Ai sensi del comma 2 dell’art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice civile.
(4) In questo caso – non essendovi, per quanto detto sopra, elezioni alla carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale – la proclamazione, ovviamente, è quella alla carica di consigliere dell’Ordine territoriale.
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