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Rif. DV13380
Documento 30/09/2020 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 615
Data 30/09/2020
Riferimento PROT. CNI N. 6201
Note
Allegati

DV13382

LG13381

Titolo DECRETO-LEGGE 16/07/2020 N.76, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120 – ART.37 – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEI RAPPORTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IMPRESE E PROFESSIONISTI - PRIME INDICAZIONI
Testo Con la presente si segnalano alcune importanti novità in materia di obbligo della PEC e domicilio digitale per gli iscritti all’albo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali.

Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (1) (cd “Decreto Semplificazioni”), infatti, sono divenute definitive le modifiche recate dal provvedimento d’urgenza al testo dell’art.16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in tema di domicilio digitale dei professionisti.

Il tutto al dichiarato fine di rendere effettivo il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art.3 del Codice dell’amministrazione digitale e con l’obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

In sintesi:

1) Al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un “domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82” (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);

2) Il cd domicilio digitale non è altro che un recapito digitale (2), legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;

3) Per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio.

4) Viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza;

5) In caso di mancato riscontro positivo alla diffida (3), l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale;

6) Viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell’art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia.

Si riporta di seguito, per completezza, il testo integrale della disposizione di cui all’art.37, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020:

“e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.


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Si tratta, come noto, di doveri già gravanti da alcuni anni sugli iscritti agli albi, ma ai quali non si accompagnava una chiara individuazione della sanzione applicabile, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Adesso, approfittando del veicolo normativo costituito dal “Decreto Semplificazioni”, il Governo ha precisato – all’art.37 citato – che alla mancata attivazione di un domicilio digitale da parte dei professionisti iscritti all’albo deve fare seguito, dopo l’inutile esperimento della procedura basata sull’inoltro di una formale (4) diffida ad adempiere, la misura della sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall’albo, sulla falsariga di quanto avviene nell’ipotesi prevista dall’art.2 della legge 3 agosto 1949 n.536 (mancato versamento della quota annuale di iscrizione).

E, allo stesso modo di quanto previsto nel caso di morosità contributiva, una volta che l’iscritto si è messo in regola (rectius: ha comunicato per iscritto all’Ordine l’avvenuta attivazione del proprio domicilio digitale), viene meno la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.

A questo proposito si segnala il recente parere rilasciato dal Ministero della Giustizia (prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell’obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza.

Di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell’Ordine, oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, l’Ufficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione, “rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”, con conseguente competenza all’irrogazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale (in allegato).

Secondo il parere del Ministero della Giustizia datato 9 settembre 2020 (ma con protocollo ufficiale del 17/09/2020), pertanto, la sanzione della sospensione dall’albo deve essere applicata dall’Ordine territoriale, cui spetterà anche – come al solito – operare le necessarie variazioni e annotazioni sull’albo professionale.

Il pronunciamento ministeriale si rivela allora molto utile, per la sua autorevolezza, per indirizzare la soluzione ad una questione che presentava notevoli margini di incertezza e rischiava di dare adito ad interpretazioni divergenti a livello locale ed a seconda della Categoria interessata.

Si ritiene che la risposta ministeriale fornita all’Ordine dei Giornalisti – ma con indubbia valenza e rilevanza per tutte le professioni ordinistiche – intenda farsi implicitamente carico anche delle pesanti conseguenze pratiche che avrebbe determinato la diversa soluzione, con riguardo all’operatività e al buon andamento degli Ordini territoriali.

Si rimanda comunque, sul punto, alla integrale lettura del parere ministeriale allegato.

Resta ferma – in ogni caso - l’ordinaria procedura di contestazione delle decisioni così adottate e il diritto di presentare ricorso al Consiglio Nazionale, in sede giurisdizionale.


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Va ricordato che anche il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in passato, aveva sollecitato gli Ordini a verificare il rispetto dell’art.16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185 (v. la circolare CNI 2/07/2010 n.348, rinvenibile sul sito www.cni.it).

Allo stesso modo, è opportuno rammentare che – a seguito di una convenzione con la società Aruba PEC – il Consiglio Nazionale, a suo tempo, aveva messo a disposizione degli Ordini un servizio gratuito di fornitura della PEC, senza costi per gli iscritti (v., ad esempio, le circolari CNI 21/10/2009 n.273 e 12/02/2010 n.306).

La previsione contenuta nel Decreto semplificazioni – oltre ad aggiornare le definizioni tecniche – pertanto, non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente nell’ordinamento: quello di attivare e comunicare all’Ordine/ Collegio di appartenenza il proprio domicilio digitale.

Di pari passo, l’art.37 del Decreto Semplificazioni allarga lo spettro dei casi in cui l’Ordine professionale si espone al rischio di scioglimento e commissariamento (5), includendovi la reiterata inadempienza al dovere di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali dei professionisti (6).

Vi è dunque – da un lato - il rafforzamento di un obbligo già vigente in capo agli iscritti agli Ordini professionali (7) e – dall’altro lato – la previsione di precisi e stringenti compiti in capo al Consiglio dell’Ordine territoriale (l’invio della formale diffida ad adempiere entro 30 giorni e l’applicazione della sospensione, in caso di mancata ottemperanza alla diffida nei 30 giorni).

Il tutto all’evidente fine di favorire e implementare l’utilizzo della posta elettronica certificata (8) nelle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e professionisti.


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Le nuove misure sono operative dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.76/2020 (il 17 luglio 2020) (9) e sono divenute stabili a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione (il 15 settembre 2020)(10).

Come noto, il Governo ha posto la questione di fiducia in sede di approvazione definitiva del Decreto semplificazioni e questo ha precluso la possibilità di migliorare il testo finale, che sconta una non perfetta tecnica legislativa e alcune incertezze interpretative di cui il CNI ha cercato di farsi carico in questa sede, a beneficio dell’attività degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale manifesta comunque sin d’ora la propria disponibilità ad affrontare gli ulteriori problemi applicativi che potranno scaturire dall’esperienza concreta, in funzione di collaborazione istituzionale.

Al momento, l’invito è quello di provvedere ad una attuazione tempestiva e integrale del dettato normativo, diffidando mediante raccomandata A/R tutti gli iscritti che non si fossero ancora dotati di un domicilio digitale, con la contestuale avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida dell’Ordine entro i successivi 30 giorni, si procederà senza indugio alla applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, che sarà efficace fino a che l’iscritto non comunicherà il proprio indirizzo digitale.

Si confida sulla pronta e fattiva collaborazione dei destinatari della presente, anche al fine di scongiurare il pericolo – in caso di inerzia - di una procedura di scioglimento e commissariamento dell’Ordine provinciale.


ALLEGATI:

1) Art.16 decreto-legge n.185/2008, come risultante a seguito delle modifiche operate dall’art.37 del decreto-legge n.76/2020;

2) Parere Ministero della Giustizia, m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U.

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NOTE

(1) Intitolato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

(2) Questa la formulazione dell’art.1, comma 1, lettera n-ter, del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (“Codice dell’amministrazione digitale”): “domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n.910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

(3) Si tratta, in sostanza, di un ammonimento formale rivolto all’iscritto, preannunciandogli conseguenze pregiudizievoli (la sospensione dall’albo), se non porrà in essere una determinata condotta entro il termine di trenta giorni (l’attivazione di un domicilio digitale).

(4) L’esigenza di certezza giuridica circa l’avvenuta ricezione della diffida ad adempiere all’iscritto fa ritenere necessario l’invio della medesima tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

(5) Con tutta evidenza, tale estrema misura – che ricalca i noti precedenti di cui all’art.8 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944 n.382 e all’art.8, comma 12, del DPR 137/2012 – sanziona, in questa circostanza, la mancata collaborazione dell’organismo professionale nell’attuazione degli obiettivi avuti di mira dalla legge.

(6) Con l’ulteriore precisazione (non contenuta nella precedente formulazione della disposizione di cui all’art.16 del decreto-legge n.185/2008) che tale scioglimento avverrà “ad opera del Ministero vigilante”.

(7) V., in proposito, già la circolare CNI 16/01/2009 n.186 e quelle successive.

(8) Una conferma della imprecisa tecnica legislativa utilizzata nell’occasione dal Legislatore si ha osservando come nella rubrica dell’art.37 del DL n.76/2020 è rimasto il riferimento alla “posta elettronica certificata” invece che, come nel testo dell’articolo, al “domicilio digitale”.

(9) Ai sensi dell’art.65 del decreto-legge 16/07/2020 n.76, “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale…”.

(10) Ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 11/09/2020 n.120.

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