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Rif. DV13479
Documento 26/01/2021 PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 26/01/2021
Riferimento PROT. CNI N. 653
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI – DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ISCRITTO ALLA SEZIONE B A SEGUITO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A DELL’ALBO – PASSAGGIO ANCHE DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE DELLA SEZIONE B ALLA SEZIONE A – NECESSITÀ DI RICOPRIRE IL RUOLO DI SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA – POSSIBILITÀ DI UNA PERMANENZA NEL RUOLO DI SEGRETARIO MA NON DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA - RICHIESTA PARERE
Testo Viene richiesto, da parte del Presidente del Consiglio di disciplina, parere circa la situazione che si è venuta a creare all’interno del Consiglio di disciplina dell’Ordine in indirizzo.

Riferisce il Presidente dell’organismo disciplinare che “il Segretario di Consigli di disciplina… nonché Segretario di uno dei tre collegi di Disciplina... ha ottenuto l’iscrizione nella sezione A, per gli effetti di legge. Si precisa che, nel caso di specie, il consigliere di cui in premessa risultava componente della sezione B del predetto Ordine quale componente effettivo”. Ma anche il consigliere supplente della sezione B, dal mese di febbraio, “ha ottenuto anch’egli l’iscrizione nella sezione A, per gli effetti di legge”.

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine territoriale in indirizzo si trova pertanto nelle condizioni, al momento, di non avere un consigliere appartenente alla sezione B dell’albo e nemmeno il consigliere con funzioni di segretario del Consiglio di disciplina (oltre che di segretario di uno dei tre Collegi di disciplina).

Si richiede dunque – nelle more dell’attuazione delle procedure previste dall’art.5, comma 8, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri – se il ruolo di Segretario dell’organismo disciplinare può provvisoriamente continuare ad essere ricoperto dall’attuale segretario, già componente della sezione B dell’albo, ora transitato nella sezione A.

Si precisa inoltre che, in tale ipotesi, il consigliere in questione “ricoprirebbe esclusivamente il ruolo di Segretario del Consiglio di disciplina, ma non semmai il ruolo di componente della sezione B di cui non è più iscritto” e che questa situazione durerebbe soltanto fino al termine della procedura di nomina dei nuovi Consiglieri da parte del Presidente del Tribunale.

Sulla peculiare questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, in via generale, è opportuno ribadire che il Consiglio Nazionale non può anticipatamente rendere pareri o esprimere giudizi in materia disciplinare, in virtù del suo ruolo di autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di disciplina territoriale, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà ed imparzialità.

E lo stesso principio vige per quanto riguarda la procedura disciplinare, in quanto anche gli eventuali vizi procedurali si prestano a costituire oggetto di altrettanti motivi di ricorso al CNI.


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Detto questo – e ferma restando l’autonomia del Consiglio di disciplina territoriale in materia disciplinare – è possibile svolgere alcune considerazioni di carattere generale, partendo dall’analisi del dato normativo.

Secondo l’art.8, comma 4, secondo periodo, del DPR 7 agosto 2012 n.137, le funzioni di segretario del Consiglio di disciplina “sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica”. Analogamente si esprime l’art.2, comma 2, quinto periodo, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali, per il segretario del Consiglio di disciplina territoriale.

Mentre per il segretario del Collegio di disciplina, il comma 3 dell’art.2 del citato Regolamento dispone che: “Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità di iscrizione all’Albo ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica”.

Il comma 8 dell’art.5 del Regolamento invece stabilisce (al secondo periodo) che “Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un componente supplente” e indica la procedura da seguire nel caso siano terminati i membri supplenti.

Come si vede, pertanto, il ruolo di segretario (sia del Consiglio di disciplina territoriale, che dei singoli Collegi di disciplina) è legato al criterio dell’anzianità di iscrizione all’albo (in sostanza: il più giovane per anzianità di iscrizione, salvo il caso in cui siano presenti membri esterni), e non all’appartenenza ad una determinata sezione dell’albo.

Che poi, di fatto, la maggioranza dei segretari (individuati tramite il criterio sopra richiamato) appartenga alla sezione B dell’albo (1) , non smentisce quanto sopra affermato e non muta le conclusioni previste per legge o regolamento.

Se quanto sopra è esatto, ne derivano le seguenti conseguenze.

1) Nel momento in cui sono terminati i componenti del Consiglio di disciplina va attivata la procedura prevista dall’art.5, comma 8, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali(2);
2) Alla cessazione del ruolo di “consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo” (per dimissioni o altra causa) consegue – per quella persona – la cessazione dall’incarico di componente del Consiglio di disciplina territoriale (e dunque anche di componente di un determinato Collegio di disciplina);
3) La cessazione dall’incarico di consigliere (della sezione B dell’albo) comporta necessariamente ed automaticamente la decadenza da ogni ruolo eventualmente ricoperto all’interno dell’organismo disciplinare (nell’esempio: di segretario);
4) Alla decadenza dal ruolo di consigliere e di segretario del Consiglio di disciplina seguirà la immediata nomina di un nuovo segretario, facendo applicazione dei criteri previsti dal citato Regolamento, allegato alla circolare CNI 5/12/2012 n.151, anche al fine di garantire la continuità dell’esercizio della funzione e l’operatività dell’organismo disciplinare;
5)Nel mo mento in cui giungerà la nomina dei nuovi componenti della sezione B dell’albo (effettivo e supplente) da parte del Presidente del Tribunale, si verificherà – applicando gli ordinari criteri – se il ruolo di segretario (sia del Consiglio di disciplina, che del Collegio) resterà confermato in capo al soggetto in carica, oppure andrà trasferito in capo ad altra persona.

E’ appena il caso di evidenziare, in aggiunta, che lo strumento della prorogatio invocato dal Presidente del Consiglio di disciplina trova applicazione negli ambiti in cui non è prevista una sollecita soluzione alternativa, mentre nella fattispecie, come si è visto, il sistema già prevede una pronta soluzione.

La soluzione proposta e qui avversata, inoltre, determinerebbe la presenza alle riunioni del Consiglio/ Collegio di disciplina di un estraneo (in quanto non più componente dell’organismo), evenienza palesemente inammissibile e contra legem (3).

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Confidando di avere fornito - nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Consiglio Nazionale e nel pieno rispetto dell’autonomia disciplinare del Consiglio di disciplina territoriale - il contributo interpretativo richiesto, inviamo cordiali saluti.

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NOTE

1)In ragione del più breve corso di studi previsto per la laurea di primo livello.

(2) Questo sul presupposto che, all’interno dell’albo, vi siano ancora professionisti iscritti alla sezione B.

(3) Che alle riunioni dei Consigli di disciplina non possano prendere parte soggetti esterni (escluse le Parti, debitamente convocate) si deduce indirettamente anche dalla previsione di cui al comma 5 dell’art.2 del Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri (“Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali”) .
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