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Rif. DV13535
Documento 28/04/2021 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 28/04/2021
Riferimento PROT. CNI N. 3646
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI – ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO – ART.23 DEL RD N.2537/1925 – ATTUALITÀ E PERDURANTE VIGENZA - RICHIESTA DI PARERE
Testo Con la presente si domanda l’autorevole pronunciamento del Ministero Vigilante su di una questione di rilevante interesse per l’attività dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

E’ stato infatti portato all’attenzione del Consiglio Nazionale il quesito circa la perdurante vigenza e attualità del disposto dell’art.23 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 (1) - nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati dei “provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo” - nel momento in cui è stato istituito l’albo unico nazionale (2) (in allegato).

A ciò il Consiglio dell’Ordine territoriale interessato aggiunge la domanda di chiarimenti – nel caso di trasferimento dell’iscritto ex art.24 (3) del RD n.2537 cit. – circa la documentazione da trasmettere all’Ordine di destinazione, ovvero se la stessa debba continuare ad essere inviata in originale, oppure se possa, al contrario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico, essere trasmessa a mezzo PEC.

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Per quanto concerne il primo quesito, da una prima analisi – pur avendo presente la forma di pubblicità realizzata per effetto della introduzione dell’albo unico nazionale, “tenuto dal Consiglio Nazionale competente”, in versione telematica – tale adempimento non appare coincidere totalmente con l’informativa regolata dall’ultima parte dell’art.23 della legge professionale (tutt’ora formalmente in vigore).

E questo non solo per ragioni procedurali (nel caso delle comunicazioni disciplinate dall’art.23 RD cit. gli Enti ed Uffici pubblici sono destinatari passivi della informativa), ma anche per ragioni sostanziali (l’albo unico riporta l’elenco dei soggetti attualmente iscritti e quindi non contempla l’informazione sulle avvenute cancellazioni).

D’altra parte – sul versante opposto – è innegabile che la comunicazione scritta agli Enti elencati dall’art.23 cit. risente dell’epoca (gli anni Venti) in cui la legge professionale è stata approvata.

Si renderebbe pertanto opportuno – ad avviso del Consiglio Nazionale - un restyling ed una complessiva revisione ed armonizzazione della legge professionale, anche sul versante delle procedure applicabili.

Si rileva come, a tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali in passato abbia affermato che: “Pertanto, tali fonti normative disciplinano espressamente le forme di pubblicità dell´albo prevedendone, altresì, l´invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati. Tale regime di pubblicità permette la conoscibilità pressoché indifferenziata di ciascun albo da parte di chiunque. Quindi, con riferimento all´art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonché alla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economici dei dati personali contenuti nell´albo.” (parere Garante per la protezione dei dati personali del 22 luglio 1997).

Si rende in ogni caso necessario stabilire se sia da ritenere ancora vigente ed attuale la previsione di cui alla parte finale dell’art.23 del RD n.2537/1925, oppure se la stessa possa dirsi superata per effetto della introduzione nell’ordinamento dell’albo unico nazionale, disciplinato dall’art.3 del DPR n.137/2012.

Più lineare appare la soluzione al secondo quesito formulato dall’Ordine provinciale, sulla quale si chiede comunque autorevole conferma all’Autorità in indirizzo.

Sembra infatti corretto rispondere nel senso che la documentazione di rito possa essere trasmessa dal Consiglio dell’Ordine territoriale di partenza al Consiglio dell’Ordine di destinazione dell’iscritto in formato elettronico, osservate le garanzie di sicurezza e tracciabilità della trasmissione (4).

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Allo scopo di chiarire ufficialmente la problematica evidenziata, si richiede dunque un autorevole e qualificato pronunciamento del Ministero della Giustizia sui quesiti sollevati dall’Ordine di Napoli, atto a risolvere definitivamente le incertezze in materia, a beneficio dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, dei cittadini e dei professionisti interessati.

In attesa del chiarimento interpretativo auspicato, si porgono i migliori saluti.

ALLEGATO: Richiesta parere Ordine degli Ingegneri di Napoli.

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NOTE

(1)“L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.”.

(2) Ex art.3 del DPR 7 agosto 2012 n.137.

(3) “Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.
Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.”

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