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Rif. LG10102
Documento 09/05/2003 DECRETO LEGGE 105/2003 COME MODIFICATO LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102
Fonte ALTRO
Tipo Documento DECRETO LEGGE 105/2003 COME MODIFICATO LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102
Numero 105
Data 09/05/2003
Riferimento
Note ART. 3
Allegati
Titolo 3. ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA E PER L'ACCESSO ALLA SEZIONE B DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI E ALTRE NORME IN MATERIA DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Testo ART. 3

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al D.M. 9 settembre 1957 del Ministro per la pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi (13).

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (14).

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (15).

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (16).
1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
1) partecipazione all'èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore (17).

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato (18).

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(12) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170.
(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 e poi così modificato dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 21-decies dell’art. 23, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170.
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