Testo
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Omissis
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso e i motivi aggiunti si esponeva che:
1.1 il Comune di Cutrofiano indiceva una gara a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di architettura, ingegneria e attività connesse nell’ambito del P.O. 2007/2013 - Asse VI - Linea d’intervento 6.2 relativo al finanziamento delle iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.
1.2 L’importo complessivo presunto veniva indicato in euro 90.000 e le attività oggetto dell’incarico concernevano: il supporto alla richiesta di finanziamento; la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; la direzione dei lavori; la contabilità e il coordinamento della sicurezza.
1.3 Il bando precisava, quindi, che le attività di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza sarebbero state affidate solo ove l’intervento fosse stato ammesso al finanziamento, e, inoltre, che il pagamento del compenso professionale era “subordinato al finanziamento dell’intervento, mentre il professionista s’impegna a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento non venga ammesso a finanziamento”.
1.4 L’Ordine degli ingegneri, cui il bando era stato trasmesso ai fini della pubblicità, contestava peraltro, con nota del 6.10.09, la legittimità della clausola indicata da ultimo.
1.5 La gara veniva in ogni caso espletata e, infine, aggiudicata alla Idea Engineering & Archicture s.r.l..
2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:
A) Violazione dell’art. 92 d.lgs. 163/06.
3.- Successivamente alla proposizione del ricorso originario, quindi, venivano formulati motivi aggiunti, con cui l’Ordine degli ingegneri contestava gli atti tramite i quali il Comune, a fronte di un bando che prevedeva lavori per 750.000 euro, approvava un programma triennale delle opere pubbliche che, quanto all’urbanizzazione dell’area PIP, contemplava un intervento per 3.400.000 euro e ne disponeva quindi l’affidamento.
3.1 Si muovevano, dunque, le seguenti censure:
B) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/06. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.
4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Cutrofiano chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.
5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le ragioni che di seguito si indicheranno.
6.- Il Tribunale ritiene in particolare fondato, e assorbente, il motivo di censura incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 92, comma 1, prima parte, d.lgs. 12.4.06, n. 163, a norma del quale <>: nel caso in esame, invece, come già scritto, il bando di gara prevedeva espressamente che il pagamento del compenso professionale fosse “subordinato al finanziamento dell’intervento” e che il professionista doveva impegnarsi “a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento” non fosse stato ammesso al finanziamento.
6.1 Il disposto legislativo, dunque, vietava clausole del tipo di quella appena richiamata, sicchè il bando e tutti gli atti di gara, ad esso conseguenti, sono illegittimi e debbono essere annullati.
7.- Le conclusioni ora esposte, peraltro, neppure possono essere superate dalle pur suggestive argomentazioni svolte dalla difesa del Comune, la quale, in maniera articolata, deduceva l’avvenuta abrogazione della norma in parola per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, d.l. 4.7.06, n. 223, convertito in legge 4.8.06, n. 248 (<
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti>>).
7.1 La tesi non può essere condivisa, posto che il cd. “decreto Bersani”, pur eliminando i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti, non contempla invece, espressamente, la diversa ipotesi in cui il compenso venga in toto subordinato al raggiungimento degli stessi: in una situazione di obiettiva incertezza del quadro normativo, dunque, diventa decisiva la circostanza che il legislatore, intervenendo, pur incisivamente, sull’art. 92 con il d.lgs. 11.9.08, n. 152 (il cd. terzo correttivo, successivo, si ricordi, al decreto Bersani), non abrogava né modificava la previsione del comma 1, prima parte.
Non può che dedursene, dunque, la volontà di confermare la sopravvivenza del divieto (in tal senso anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 33 del 2009) e,quindi,il convincimento del legislatore in ordine alla esclusione del finanziamento come obiettivo cui possa essere parametrato il compenso (situazione in astratto configurabile al pari del patto di quota lite per gli avvocati).
8.- A quanto fin qui esposto deve, infine, soltanto aggiungersi che:
- non può escludersi l’interesse al ricorso sul presupposto che il Comune non avrebbe le risorse per realizzare in via autonoma le opere: nulla vieta, difatti, che, assicurando il compenso al progettista, l’effettiva esecuzione dell’intervento sia subordinata al conseguimento del finanziamento europeo;
- va respinta la domanda ex art. 96, u.c., c.p.c. avanzata dall’Ordine ricorrente, non essendovi gli estremi, una volta annullato il bando, per una condanna di tipo risarcitorio del Comune resistente.
9.- Sussistono giusti motivi, per il carattere di novità delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1557/09 indicato in epigrafe.
Respinge la domanda ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. formulata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2009.
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