Testo
|
La legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante norme in materia di consumo energetico prevede in particolare agli articoli 25, 26 e 28 (Relazione tecnica) una serie di prestazioni tecniche.
Sebbene non esiste un espressa indicazione normativa in merito alla figura professionale relativamente competente, l'orientamento del Ministro dell'Industria e nel senso di ancorare tale competenza a quella progettuale (cfr. circ. n. 231 del 13. 12.93).
Il problema resta dunque legato alla individuazione dei soggetti abilitati alla progettazione degli impianti termici.
Tale attribuzione e' preclusa agli architetti, ai geometri, restando riservata agli ingegneri ed ai periti industriali.
Cio' si evince da diverse decisioni giurisdizionali: TAR Emilia Romagna 15.9.74 n. 271; TAR Valle d'Aosta 4.2.1981 n. 7; TAR Emilia Romagna 4.4.1981 n. 239.
Significativa seppure riferita alla legge 46/90 e' la sentenza 360/95 della Sez. III del TAR Lazio (trasmessa con circolare CNI n. 203/95).
|