Testo
|
Alcuni Ispettorati Regionali e Comandi Provinciali dei vigili del fuoco hanno risollevato la problematica in ordine al controllo che i Funzionari o Dirigenti del Corpo Nazionale VVF debbono effettuare sulla competenza alla firma apposta dai singoli professionisti su atti e documenti tecnici vari presentati a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.
A tale riguardo, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai suddetti organi periferici del Corpo, questo Ministero ribadisce le determinazioni già assunte e divulgate con la circolare 24 MI.SA. (89) 19 del 30.09.1989.
Scontato, assodato il fatto che ogni progetto od altro tipo di elaborato debba risultare debitamente firmato da un tecnico iscritto nel proprio Albo o Collegio professionale, si conferma che la competenza alla firma rimane una precisa responsabilità del professionista con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative.
E' vero comunque che, in quelle particolari fattispecie dove fosse evidente la necessità di un approfondimento, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sulla suddetta competenza di firma non sono da considerarsi atti illegittimi ma le relative verifiche vanno condotte presso i vari Ordini o Collegi provinciali a cui leggi e regolamenti demandano la vigilanza sull'attività dei propri iscritti sia dal punto di vista professionale che disciplinare e deontologico.
In alternativa, le stesse verifiche possono essere condotte anche presso il Ministero di Grazia e Giustizia dove risiedono i vari Consigli Nazionali e dove il Ministero stesso esercita direttamente o a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte d'appello l'altra vigilanza sugli Ordini e Collegi Professionali, ai fini dell'esatta osservazione delle norme legislative e regolamentari.
|