Testo
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Si trasmette l'allegata nota prot. UCA/6078/II.4.5.1.2. del 13 maggio 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'interpretazione dell'art. 24, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Secondo l'allegato parere, l'Ente pubblico soggetto a vigilanza è titolare del potere/dovere d'individuazione delle categorie di documenti da esso formati o comunque rientranti nella sua disponibilita' sottratti all'accesso per le seguenti esigenze (cfr. art. 24, primo capoverso, citata legge n. 241/'90):
1) sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali,
2) politica monetaria e valutaria;
3) ordine pubblico, prevenzione e repressione delle criminalità;
4) riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agl'interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Codesto Consiglio avrà cura di provvedere alla trasmissione dell'allegata nota a tutti i consigli periferici, nonchè all'invio a questa vigilante Amministrazione del regolamento che vorrà predisporre in adesione al parere per come sopra espresso, nonchè di quelli altresì predisposti dai consigli periferici.
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