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Rif. DV04332
Documento 18/02/1997 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL TESORO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 15
Data 18/02/1997
Riferimento
Note (G.U. 13-03-97 N. 60 S.O.)-SCHEDE DI INTERESSE PAGG.105-123
Allegati
Titolo PERSONALE DIPENDENTE - 'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (TITOLO V). IL CONTO ANNUALE E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 65). ESERCIZIO 1996.'
Testo Il conto annuale, insieme agli allegati al bilancio di previsione e alla relazione sui risultati gestionali, ha ormai consolidato la funzione di supporto necessario agli operatori delle singole amministrazioni per realizzare, anche attraverso l'informatizzazione degli atti amministrativi e l'integrazione dei sistemi informativi, una gestione del personale fondata su principi di economicità o di efficienza.

L'elaborazione del documento ha comportato per le amministrazioni l'adozione di adeguate misure organizzative per l'acquisizione di informazioni complete ed attendibili.

Occorre, tuttavia, intensificare gli sforzi per raggiungere una dimensione ottimale che consenta una maggiore tempestività nella presentazione del conto annuale.

L'obiettivo potrà essere raggiunto migliorando la qualità e la completezza del dato, con l'eliminazione delle incongruenze finora riscontrate, per una più rapida validazione da parte dello scrivente.

Nel confermare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio del Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, la struttura del conto annuale dei precedenti anni, salvo le modifiche connesse alle innovazioni contrattuali, si rende, quindi, necessaria l'individuazione di procedure più puntuali illustrate qui di seguito:

1 - Fermo restando il termine perentorio del 31 maggio, entro cui le amministrazioni interessate devono inoltrare il conto annuale e la relazione illustrativa, si procederà, per le amministrazioni statali, ad una chiusura anticipata al 20 giugno 1997 del sistema informativo, mentre, per il settore pubblico viene confermata la data del 31 luglio. Si rappresenta che per Ministeri, Aziende Sanitarie e Comuni è prevista, per la relazione al conto annuale, una modulistica e termini di scadenza diversificati.

2 - Dopo tali date sarà possibile introdurre eventuali modifiche ai dati trasmessi, nel periodo 30 giugno - 18 luglio, relativamente al settore statale, dal 1ø al 19 settembre per il settore pubblico.

3 - Si ricorda che, oltre alla sanzione già attivata nei precedenti anni per gli enti inadempienti, sussiste quella prevista dagli artt. 7 e 11 del D. L.vo 6.9.89, n. 322 nel caso in cui vengano fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili.

L'art. 7 menzionato dispone infatti: "coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".

4 - In applicazione della legge 7 agosto 90, n. 241, dovrà essere indicato nel "prospetto informativo" il responsabile del procedimento amministrativo.

Con l'all. 1 vengono puntualizzate le incongruenze evidenziate dal sistema informativo, su cui si richiama l'attenzione di codeste Amministrazioni e delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali che dovranno intensificare la verifica dei dati, anche ai fini degli adempimenti di seguito specificati. Si raccomanda, pertanto, di approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate.

Si ribadiscono inoltre gli indirizzi già illustrati con le precedenti circolari:

a. L'acquisizione delle informazioni, connesse, con il conto annuale e la relazione riguarda anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all'aspetto conoscitivo della rilevazione, senza alcuna lesione, quindi, dell'autonomia regionale, come ha evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza n.359 del 30 luglio 1993. Su tale aspetto si richiama l'attenzione della Regione Sicllia che finora non ha dato seguito a tale adempimento.

b. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali successive rettifiche, vanno sottoscritti, oltre che dal responsabile del procedimento, anche dal rappresentante del Tesoro in seno ai Collegio dei revisori, ove, esiste, prima dell'inoltro alla competente Ragioneria.

c. Il conto annuale e la relazione vanno inoltrati, agli uffici centrali e periferici della Ragioneria Generale dello Stato: Ragionerie centrali, regionali e provinciali a seconda delle rispettive competenze territoriali, così come specificate nell'allegato prospetto "Strutture della Ragioneria Generale dello Stato" (All. 2).

d. Come previsto dal D.L.vo n. 29/93, copia del conto annuale va "contestualmente" inoltrata alla Presidenza del Consiglio del Ministri Dipartimento per la Funzione pubblica e alla Corte del Conti, agii indirizzi in allegato riportati (All.3).

e. In tale contesto va immediatamente attivata la procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza subito dopo la scadenza del termine del 31 maggio e l'automatica applicazione delle procedure sanzionatorie. Infatti, appena scaduto il termine di preavviso fissato dalla dichiarazione di stato di inadempienza, il sistema informativo viene chiuso alle date specificate al punto 1 e non è più possibile l'acquisizione dei dati. Al fine di cadenzare puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura per l'acquisizione e la verifica del flusso di informazioni. Procedura in caso di inadempienza.").

f. Nel precisare che il conto annuale fa parte del flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e ribadendo l'importanza che esso assume per l'attività delle Amministrazioni, e, più in generale, del Governo (come già indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio del Ministri del 17.11.93, pubblicata nella G.U. n. 282 del 1ø dicembre 1993), si richiama la diretta responsabilità della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione stessa nel caso in cui, per inadempienza, vengano applicate le sanzioni di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5.8.78, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle previste dal richiamato art. 11 del D.L.vo n. 322 del 6.9.89.

Con la circolare n. 32 del 12.4.96, pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 121 del 25.5.96 è stata disposta anche per l'anno 1995 la relazione al conto annuale dei Ministeri. Tale rilevazione sarà confermata per i1 1996 con apposita circolare.

Con la circolare n. 33 del 18.4.96 (S.O. alla G.U. n. 121/96) la relazione al conto annuale è stata introdotta, a partire dal 1996, anche per i Comuni.

Con la circolare n. 34 del 18.4.96 (S.O. alla G.U. n. 121 del 24.5.96 tale relazione è stata confermata per le Aziende Sanitarie locali e per le Aziende Ospedaliere anche per l'esercizio 1996.

Le altre amministrazioni continueranno ad inviare, congiuntamente al conto annuale (e quindi, entro il 31 maggio 1997), la relazione illustrativa, a carattere descrittivo, sulla gestione del personale.

Le strutture centrali e periferiche della Ragioneria Generale dello Stato confermano il loro impegno per ogni possibile azione di supporto e di indirizzo in connessione con il rapporto funzionale esistente con le Amministrazioni interessate, e daranno il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Si attiveranno, inoltre, anche i revisori dei conti del Tesoro, ove ne è prevista la presenza, considerato che il conto annuale e la relativa relazione rappresentano un valido strumento per le funzioni di verifica e di monitoraggio del costo del personale e di analisi della relativa gestione.

I revisori stessi si asterranno dal sottoscrivere documenti contabili (come rendiconti trimestrali, bilanci di previsione e conti consuntivi), in caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti provvedendo, con urgenza, alle necessarie segnalazioni, al fine di poter consentire i conseguenti interventi, tenuto conto del rilievo contabile che il conto annuale assume.

Risulterà sempre determinante il ruolo del Commissari del Governo che operano ai sensi dell'art. 67 del D.L.vo n. 29, nonché del Prefetti, attivati dal Ministro dell'Interno. Si richiama la loro attenzione, oltre che sugli enti risultati inadempienti, anche su quelli per i quali le Ragionerie competenti comunicheranno l'inoltro di dati incompleti o non corretti.

Con il Ministero della Sanità e con gli Assessorati regionali alla Sanità si sta definendo la programmata attività di collaborazione al fine di unificare e omogeneizzare le rilevazioni.

Si confida, infine, anche nell'intervento della Corte dei Conti per realizzare, attraverso positive sinergie, ottimali e tempestivi risultati.

In definitiva, si precisa che le correzioni procedurali richieste trovano giustificazione e supporto nel livello organizzativo raggiunto da codeste amministrazioni che consente adesso di acquisire informazioni puntuali e univoche e di sviluppare parametri e indicatori adeguati per consentire una migliore gestione del personale.

Codeste amministrazioni vorranno, pertanto, provvedere tempestivamente, possibilmente prima della scadenza del 31 maggio 1997, alla trasmissione del conto annuale, con l'invito a verificare la correttezza e la coerenza dei dati. L'abbreviazione dei tempi di validazione da parte della scrivente, renderà possibile, nell'interesse generale, di provvedere alla pubblicazione entro l'anno 1997.


PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE E LA VERIFICA DEL FLUSSO DI INFORMAZIONE. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIENZA.

- Le Amministrazioni sono sollecitate ad inviare il conto annuale e la relativa relazione illustrativa, prima della fine del periodo utile (31 maggio), allo scopo di evitare la concentrazione del carico di lavoro in un unico periodo e accelerare cosi la definizione del documento. A tal proposito si presuppone che, dopo tre rilevazioni del conto annuale, sia possibile acquisire dati corretti e puntuali ed evitare le incongruenze e gli errori riscontrati finora. Iniziative verranno assunte per individuare i motivi di tali disfunzioni gestionali.

AMMINISTRAZIONI ADEMPIENTI

- Le Ragionerie centrali, regionali e provinciali, dopo aver verificato che il documento sia stato sottoscritto dal dirigente preposto alla gestione del personale, nonché dal revisore dei conti in rappresentanza del Tesoro, ove previsto, effettuano le verifiche del caso man mano che pervengono le schede di rilevazione, contattando immediatamente le amministrazioni interessate in caso di incongruenze e omissioni;

- le verifiche da effettuare sono quelle informatiche previste dal sistema e quelle logiche di correlazione derivanti dal confronto con le risultanze contabili e con quelle dei conti annuali degli anni precedenti;

- a tal fine va osservato che gli incrementi retributivi verificatisi nel 1996 sono quelli derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti, ai sensi dell'art.51 del D.L.vo n. 29/93, per i comparti di contrattazione collettiva nei limiti in cui hanno trovato applicazione nel corso dello stesso anno (mediamente 2,4% quale trascinamento del 1ø biennio e 2,9% relativa al 2ø biennio, per un totale stimabile nel 5,3%). A tal fine potranno risultare anche utili le circolari sul monitoraggio delle spese di personale in corso di emanazione, indirizzate, a secondo del comparto, alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali, nonché ai revisori dei conti del Tesoro.

Per le Forze Armate ed i Corpi di Polizia gli incrementi retributivi sono quelli derivati dai decreti legislativi del 12.5.95, nn. 195-201 (S.O. alla G.U. 27.5.95, n. 122), dai DD.P R. 31.7.95, n. 394 e n. 395 (S.O. alla G.U. 22.9.95, n. 222).

Al personale non contrattualizzato dirigenziale gli incrementi sono derivati dal D.P.R. del 5.7.95 (G.U. n.173 del 26.7.95) che ha previsto, in attuazione della legge 6.3.92, n.216, un incremento dell'1,3% degli stipendi, dall'1.1.95., sui trattamenti in vigore all'1.1.94.

Vanno altresì considerati gli incrementi retributivi derivati dalla progressione economica di anzianità per il personale che ancora ne usufruisce (medici, dirigenti).

Tale valutazione deve tenere anche conto delle modifiche intervenute nella consistenza del personale e nella sua distribuzione nei livelli.

Confronti vanno altresì effettuati, per Ie Amministrazioni statali, con i flussi derivanti dall'integrazione dei sistemi informativi (come nel caso dei Ministeri, della Scuola, del personale della Magistratura: integrazione SIRGS-DGSPT-SIPI);

- è evidente che le predette valutazioni vanno effettuate, a monte, dalla stessa Amministrazione che invia i dati e dagli organi di controllo interno;

- le Ragionerie centrali, regionali e provinciali segnaleranno tempestivamente e, comunque prima della chiusura della rilevazione, alle Amministrazioni interessate le incongruenze e gli errori riscontrati nella rilevazione. Qualora, dopo la chiusura del 31 maggio riscontrassero ancora incongruenze e incoerenze nei dati, contatteranno le Amministrazioni concedendo un tempo non superiore a 15 giorni per i necessari chiarimenti, integrazioni o rettifiche.

- il 20 giugno e il 31 luglio, rispettivamente per il settore statale e per il settore pubblico, e, quindi, dopo l'espletamento degli interventi sanzionatori, si procederà alla chiusura del sistema per cui non sarà più possibile l'acquisizione dei dati. Pertanto l'inoltro del conto annuale dopo tali date risulterà irrilevante e l'ente verrà considerato definitivamente inadempiente con i conseguenti effetti amministrativo - finanziari.

- per l'inserimento di eventuali modifiche o rettifiche ai dati trasmessi si procederà alla riapertura del sistema, limitatamente per il periodo 30 - 18 luglio per il settore statale e dal 1ø al 19 settembre per il settore pubblico.

Si raccomandano le Amministrazioni di effettuare, anche sulla base di tali informazioni, le opportune verifiche di congruità dei dati, che le strutture della Ragioneria Generale dello Stato avranno cura di riscontrare al momento dell'inserimento nel sistema informativo. Tra l'altro, le predette strutture valuteranno se considerare inadempienti anche quelle Amministrazioni che inviano i conti annuali incompleti o con errori che li rendano ingestibili. A tal proposito, come specificato nella lettera di trasmissione, si precisa che, accanto alle sanzioni, già attivate nei precedenti anni per gli enti inadempienti, sarà data applicazione agli artt. 7 e 11 del D.leg.vo 6.9.89 n. 332 anche nei casi vengano fornite informazioni incomplete e chiarimenti inattendibili, sanzione, questa, che colpisce direttamente il funzionario responsabile della comunicazione del dato e firmatario del documento.

AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI

- Dopo la scadenza del 31 maggio le Ragionerie regionali e provinciali compileranno immediatamente (al massimo entro tre giorni) un elenco delle Amministrazioni che non hanno inoltrato il conto annuale, nonché un elenco di quelle che vi abbiano provveduto ma che non è stato ancora possibile inserire nel sistema informativo.

Il primo elenco va inoltrato, via fax, ai Commissari del Governo, ai Prefetti (limitatamente ai Comuni, alle Comunità montane e altri enti), agli Assessorati regionali alla Sanità e all' "interfaccia Ragioneria Generale dello Stato" degli Assessorati regionali alla Sanità (limitatamente alle UU.SS.LL., agli istituti a carattere scientifico e agli istituti zooprofilattici) e, per conoscenza, alla Corte dei Conti.

Il secondo elenco va inviato alla Ragioneria Generale dello Stato IGOP - Divisione VI.

- I Commissari del Governo, che svolgono un'importante funzione di impulso e di coordinamento, attiveranno immediatamente, in virtù dei poteri conferiti dalla normativa (in particolare, dall'art. 67 D.L.vo 29/93), la procedura per le sanzioni di cui alla legge n. 468/78 secondo le modalità comunicate con la nota protocollo n.140571 del 31.5.94, di seguito specificate.

- analoga procedura sarà attivata dalla scrivente per le sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 322/89;

- le Ragionerie regionali e provinciali e i Commissari del Governo trasmetteranno, entro il 5 agosto, alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti l'elenco definitivo degli enti inadempienti alla data di chiusura del sistema;

- le Ragionerie centrali, tenendo conto del termine del 5 luglio, seguiranno direttamente la stessa procedura per le Amministrazioni ed enti di competenza.

OMISSIS



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