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Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale nø 214 del 12 settembre 1996 si è data attuazione al dettato dell'articolo 4, comma 3, della legge nø 437 del 27 ottobre 1995 (legge di conversione del decreto legge 28 agosto 1995, nø 361), il quale ha stabilito che ".... il Ministro dell'Interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 luglio 1982, nø 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'Interno".
Con detto provvedimento si è pertanto proceduto all'aggiornamento delle previgenti disposizioni di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso.
Le principali motivazioni che hanno determinato l'esigenza della sua emanazione possono sinteticamente riassumersi in:
a) - definire un testo organico e coordinato di norme applicabili nello specifico settore, tenuto conto che le numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare del Ministero dell'Interno nø 16 del 15 febbraio 1951, avevano reso la previgente normativa di prevenzione incendi di non immediata consultazione e spesso di non facile applicazione;
b) - adeguare le disposizioni di sicurezza antincendio alle nuove esigenze funzionali dei luoghi di spettacolo, anche in relazione alle necessità derivanti da un nuovo e diverso inserimento degli stessi nel contesto urbanistico.
Con il citato decreto non sono state, ovviamente, in alcun modo variate le specifiche competenze ed attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., né del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Premesso quanto sopra e sulla scorta dei quesiti pervenuti, in questa prima fase applicativa del decreto, da parte di Prefetture, Comandi Provinciali del Vigili del Fuoco ed Associazioni di categoria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti.
A)-NORMATIVA APPLICABILE IN RELAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
L'art. 1, comma 3, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso per:
a)-la realizzazione di nuovi locali;
b)-la completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti;
c)-gli interventi di modifica parziale e/o di ampliamento di impianti e parti costruttive effettuati in locali esistenti.
Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o di modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto.
Ne consegue che i progetti pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per il parere previsto dalle vigenti procedure, prima della data di entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.
B)-DISPOSIZIONI PER I LOCALI ESISTENTI
Le disposizioni di cui all'art.5 del decreto si applicano ai locali che alla data di entrata in vigore dello stesso avevano conseguito il parere favorevole di agibilità da parte della Commissione Provinciaie di Vigilanza.
Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento ed ampliamento sono pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per l'acquisizione del previsto parere, antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed il cui esame, espletato sulla base della previgente normativa, abbia avuto esito favorevole.
Ai suddetti locali si applica, pertanto, la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.
C)-ABROGAZIONE DI NORME
L'art. 7 del decreto stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1.
Pertanto tutte quelle disposizioni della circolare del Milinistero dell'Interno n.16 del 15 febbraio 1951, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilita delle strutture, misure antinfortunistiche, etc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità.
Al riguardo, richiamando quanto già comunicato con circolare MI.SA. nø 15 del 31 maggio 1996, occorre evidenziare che la valutazione dei carichi agenti sulle strutture dei locali di spettacolo e trattenimento va effettuata in base al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996.
D)-DISPOSIZIONI PER CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VlAGGIANTI
D1) - Requisiti dell'area di installazione
Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio.
Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18 marzo 1968, nø 337), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate.
Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, la Commissione Provinciale di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento.
D2) - Distanza di rispetto tra tendoni ed attrazioni limitrofe
Il punto 7.2 dell'allegato stabilisce, in generale, che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio ed in particolare prescrive che tra i tendoni e le attrazioni limitrofe la distanza non deve essere inferiore a 6 metri.
Tale distanza di metri deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p.e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari).
Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni.
D3) - Documentazione e verifiche tecniche
Le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato sono state previste, in linea con gli obiettivi del decreto, per garantire una corretta gestione della sicurezza dello spettacolo viaggiante e, nel contempo, per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità competenti.
Ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa l'impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7, al fine anche di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge nø 337 del 1968 e considerato quanto previsto dall'art. 5 del decreto per i locali esistenti, si chiarisce che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato devono essere attuate, per le attività esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, al pari di quanto previsto per il piano e per il registro della sicurezza antincendio di cui al Titolo XIX dell'allegato.
Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al punto 7.7 dell'allegato, le Commissioni Provinciali di Vigilanza, ai fini dell'emanazione del parere tecnico sull'agibilità degli insediamenti in argomento, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno avvalersi di certificazioni di professionisti iscritti agli albi professionali, nonché di dichiarazioni di installatori, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
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