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Rif. DV04376
Documento 21/03/1997 RICHIESTA AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - MINISTERO DEL LAVORO
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - MINISTERO DEL LAVORO
Numero
Data 21/03/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 2957 del 21/03/1997
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA CANTIERI - ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 494/96 - DIFFERIMENTO - NECESSITA'
Testo Gentile Sottosegretario,

il Consiglio Nazionale Ingegneri Le rinnova il più sentito ringraziamento per il colloquio accordato, unitamente al Consiglio Nazionale Architetti, per una riflessione sulla normativa introdotta nell'ordinamento con il D.Lgs. 494/1996, nella materia della sicurezza dei cantieri.

Con la nota nø 2890 del 14 marzo u.s. si è, successivamente intervenuti, presso l'On.le Ministro e, con lettera inviata a Lei per conoscenza, per formulare una proposta di differimento dell'entrata in vigore, prevista per il 24 marzo p.v., del D.Lgs. 494/1996, comportante molteplici obblighi e pesanti sanzioni per gli operatori del settore.

Tale proroga consentirebbe l'approvazione di tutte quelle modifiche al decreto che sono emerse, come sicuramente auspicabili, nel corso degli incontri avuti sull'argomento e dello stesso dibattito apertosi nella stampa specializzata.

In particolare, le proposte di modifica al decreto legislativo, da parte di questo CNI, si riferiscono, come già evidenziato nella nota CNI del 3.12.1996, nø 1992, che qui integralmente si richiama,

- alla possibilità che l'art. 19 del decreto, che individua i soggetti per i quali il corso di formazione possa avere la durata di 60 ore, sia applicato anche ai liberi professionisti che dimostrino di avere reso prestazioni relative alla esecuzione di opere per un periodo di quattro anni, nella qualità di direttore dei lavori o di collaudatore in corso d'opera;

- alla possibilità di concretizzare anche forme controllate di aggiornamento mediante video cassette e tele sussidi, secondo le modalità già attuate per i corsi universitari in televisione.

Poichè su tali questioni vi è stato un Suo esplico assenso durante l'incontro dello scorso gennaio, questo CNI, anche in considerazione dell'avvenuto inizio da parte di molti degli Ordini provinciali dei corsi di formazione, ritiene di poter inviare apposite istruzioni agli stessi Ordini, a meno che non pervegano diverse direttive da parte di codesto Ministero.

D'altronde, l'interpretazione di cui sopra sembra trovare fondamento nel punto 5 della Circolare Ministeriale nø 21215 del 18 Marzo, laddove si fa cenno di "attività qualificata in materia di sicurezza nel lavoro nelle costruzioni", attività qualificata che non può certo disconoscersi ai professionisti che hanno svolto prestazioni di direttore dei lavori o di collaudatore.

L'esplicito ed atteso accoglimento delle osservazioni riportate, del resto, non tende ad eludere l'obbligo e l'impegno degli ingegneri ad adeguare la propria formazione alle prioritarie esigenze di tutela della sicurezza bensì evidenziano la necessità di assicurare forme moderme di aggiornamento; ciò significa tempi ridotti e modalità funzionali in sintonia con i progressi tecnologici in campo di formazione.

Infine si segnala l'opportunità, già da Ella stessa evidenziata, che siano chiamati a far parte dei gruppi di lavoro in materia di sicurezza, da istituire presso il Ministero, anche membri delegati da questo Consiglio in rappresentanza di una delle componenti professionali fondamentali per il perseguimento dei fini previsti dalla legge e cioè gli ingegneri. A tal fine si indicano fin d'ora i nomi dei Consiglieri nazionali dott.ingg.:
Ferdinando Passerini, Giancarlo Giambelli, Pasquale Ricciardi, Sergio Polese, Alessandro Biddau e Alberto Dusman.

Si resta in attesa di urgenti disposizioni al riguardo e, nel confermare la propria disponibilità ad una proficua ed intensa collaborazione, si inviano i più distinti saluti.



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