Testo
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Art. 1
I soggetti in possesso di diploma di laurea e titolari di abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale e iscritti in Albi di Ordini Professionali, i quali espletino, in regime di subordinazione, in via esclusiva o prevalente, l'attività propria di una professione intellettuale, sono definiti "professionisti dipendenti".
Art. 2
I "professionisti dipendenti"sono assoggettati alle norme che disciplinano ogni singola professione ed ai poteri di vigilanza attribuiti agli Ordini Professionali, rispondendo ai rispettivi ordinamenti, anche in relazione al rispetto dei codici etici e deontologici.
Le norme in materia di lavoro subordinato si applicano al "professionista dipendente" in quanto compatibili con la disciplina specifica di ciascuna attività professionale.
Il "professionista dipendente" svolge la propria prestazione nell'ambito delle direttive di massima impartitegli dal datore di lavoro dai superiori in grado nell'ambito di ciascuna area professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge. In ogni caso le disposizioni del datore di lavoro ed i regolamenti dell'impresa non possono ledere l'autonomia intellettuale del "professionista dipendente" in ordine allo specifico incarico professionale affidatogli.
Art. 3
Il datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze i professionisti di cui all'art. 1, per l'attività pure ivi descritta, deve contestualmente specificare in forma scritta al professionista dipendente le funzioni affidategli, il relativo livello di inquadramento e l'eventuale rapporto di subordinazione funzionale.
Ferma l'unicità del rapporto di lavoro già eventualmente in essere, la specificazione scritta di cui al comma che precede deve essere fatta, dal datore di lavoro, anche ove adibisca all'attività prevista dall'art. 1 i professionisti dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione professionale ed ottenuto l'iscrizione agli Albi o Elenchi di cui alla stessa disposizione.
In entrambi i casi previsti dai commi che precedono il datore di lavoro è tenuto a notificare l'atto scritto, nei quindici giorni successivi, all'Ordine o Collegio ove è iscritto il prestatore d'opera assunto o successivamente adibito all'attività del professionista dipendente.
Art. 4
E' consentito al datore di lavoro l'assunzione di giovani con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 D.L. 30.10.1084 n. 726 conv. in Legge 18.12.1984 n. 863, da adibire, alle condizioni di cui appresso, alla pratica professionale o tirocinio per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 1.
L'assunzione è consentita solo ai datori di lavoro che possano far valere, nelle condizioni previste dal comma terzo dell'art. 2, il rapporto funzionale nei confronti dei giovani di cui al comma precedente.
L'attività' dei giovani di cui al primo comma deve essere svolta sotto il controllo e la responsabilità del datore di lavoro o dipendente ed è utile ai fini del computo per espletare pratica o tirocinio quale condizione prevista dagli ordinamenti professionali come condizione per l'accesso all'esame di abilitazione.
All'assunzione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3.
Art. 5
I professionisti dipendenti hanno in ogni caso diritto:
a) alla copertura assicurativa, stipulata dal datore di lavoro, per le responsabilità connesse con l'espletamento dell'attività professionale loro affidata, per massimale congruo al tipo ed all'entità stessa per durata legale delle responsabilità propria del tipo di professione;
b) all'aggiornamento professionale nelle materie che comunque possono interessare l'attività assegnata loro dal datore di lavoro;
c) all'attribuzione di un livello di inquadramento adeguato e rispettoso del decoro e della dignità della professione, che, ove desunto da inquadramenti unici della contrattazione collettiva, non potrà essere inferiore a quello attribuito alla categoria dei quadri intermedi;
d) all'attribuzione di un adeguata indennità di funzione, proporzionata al contenuto professionale ed al valore economico dell'attività professionale svolta.
I contratti ed accordi collettivi di cui appresso disciplineranno specificamente i contenuti, le entità e le modalità di esercizio dei diritti dalla presente disposizione.
Art. 6
Il datore di lavoro deve consentire alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei professionisti di cui all'art. 1, di svolgere, nell'ambito dell'azienda, attività di rappresentanza e tutela degli associati, con facoltà di partecipazione alla rappresentanza Sindacale Unitaria, ricorrendone i presupposti legali.
I contratti ed accordi collettivi di lavoro per la disciplina del rapporto dei professionisti dipendenti devono essere stipulati con i sindacati di cui al comma precedente, salva la facoltà degli altri sindacati dei lavoratori dell'azienda interessata ove questi siano iscritti o abbiano conferito espressa delega all'organizzazione sindacale.
Art. 7
Qualora nei confronti del professionista dipendente venga instaurato, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, procedimento giudiziario civile promosso da terzi per accertare la responsabilità diretta dello stesso professionista o procedimento penale per fatti connessi all'attività svolta per il datore di lavoro, questi è tenuto ad assumere a proprio carico tutte le spese legali e di procedura fino alla sentenza definitiva passata in giudicato.
E' facoltà del professionista dipendente scegliere e nominare il professionista (legale e ove del caso, tecnico di parte) che dovrà assisterlo ai sensi del comma precedente.
E' escluso dalla tutela di cui al primo comma il professionista dipendente che abbia agito con dolo o in conflitto di interessi con il datore di lavoro, fermo il diritto al rimborso di tutte le spese di difesa e giudizio ove lo stesso professionista sia assolto con sentenza passata in giudicato.
Il rinvio a giudizio del professionista dipendente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sè giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, salva la facoltà del datore di lavoro di procedere a sospensione cautelare del dipendente cui, peraltro, dovrà continuare a corrispondere il trattamento economico.
In caso di privazione della libertà personale a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per fatti connessi all'attività svolta per il datore di lavoro almeno fino alla sentenza definitiva passata in giudicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 8
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze i professionisti di cui all'art. 1, provvede a quanto previsto dagli art. 3 e 5, raggiungendo accordi, circa le determinazioni previste dall'art. 5, con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 6 o, in difetto, con i professionisti dipendenti.
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