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Rif. DV04632
Documento 19/04/1997 DOCUMENTO
Fonte CNI
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 19/04/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 3151 del 19/04/1997
Note
Allegati
Titolo ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 19 APRILE 1997 - DIRETTIVA SICUREZZA NEI CANTIERI - 'D.LGS 494 CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE, QUALE OTTAVA DIRETTIVA PARTICOLARE DELLA 89/391/CEE'
Testo Documento illustrativo del 4) punto all'O.d.G. della Assemblea dei Presidenti del 12 luglio 1997 ad oggetto:
D.Lgs. 494/1996: ruolo degli Ordini.
Tariffa per i coordinatori della sicurezza.

1. I precedenti e la situazione in atto
Il Consiglio Nazionale ha inviato agli Ordini le seguenti circolari:
- circolare C.N.I. n. 44 del 2.10.1996
- circolare C.N.I. n. 58 del 13.11.1996
- circolare C.N.I. n. 63 del 5.12.1996
- circolare C.N.I. n. 88 dell'1.04.1997
- circolare C.N.I. n. 97 del 22.04.1997
- circolare C.N.I. n. 111 del 4.06.1997

Il 23 novembre 1996 si è tenuta a Roma una specifica riunione con gli Ordini per esaminare i contenuti del D.Lgs. 494/1996 ed accogliere le prime osservazioni ufficializzate poi con note del 3 dicembre 1996, del 21.3.1997 e del 14.3.1997 al competente Ministero del Lavoro (riportate tra gli allegati alla circolare C.N.I. n. 88 dell'1.4.1997).
Il 19 aprile 1997 nella assemblea dei Presidenti è stato trattato al punto 4) dell'O.d.G. il D.Lgs 494/1996 sulla base di un documento inviato agli Ordini con l'O.d.G. della citata assemblea (vedere tra gli allegati alla circolare C.N.I. n. 94 del 10.4.1997).
Nel frattempo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sul D.Lgs. 494/96, ha emanato due circolari, la 41/97 del 18.3.1997 e la 73/97 del 30.5.1997, rispettivamente quale prime direttive per l'applicazione e quale ulteriori chiarimenti interpretativi. Il testo di queste circolari ministeriali sono state inviate agli Ordini con le note C.N.I. n. 88 dell'1.4.1997 e n. 111 del 4.6.1997, e pubblicato sulla G.U. n. 75 del 1.4.1997 e n. 147 del 26.6.1997.
Nel medesimo periodo il Senato ha discusso ed approvato il 3.6.1997 il Disegno di legge 1780: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1995-1997" trasmesso poi alla Camera il 9.6.1997 e da questa recepito con il n. 3838 (allegato al presente documento per la parte di interesse).

Il comma 6 dell'art. 1 del disegno di legge n. 3838C prevede che il Governo è delegato ad emanare entro un anno "disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 494/1996 di recepimento della direttiva del Consiglio 92/57/CEE nel rispetto dei principi e criteri direttivi...".
Ciò sta a significare che così come è stato scritto, l'articolato del D.Lgs. 494/1996 non ha compiutamente risposto alle aspettative. Ha creato difficoltà applicative oltre che interpretative della direttiva 92/57/CEE che qui si allega, avendo verificato che non tutti gli Ordini ne posseggono il testo.

Infatti la lettura dell'ottava direttiva (92/57/CEE) particolare della direttiva generale 89/391/CEE è sicuramente d'aiuto per la rivisitazione del D.Lgs. 494/96.
Si invitano pertanto gli Ordini a voler segnalare eventuali osservazioni e suggerimenti migliorativi dell'attuale testo del D.L.gs 494/96 oltre a quelle formulate nell'assemblea dei Presidenti del 19 aprile u.s.
Il Consiglio Nazionale parteciperà anche al gruppo di lavoro costituito da ITACA con la presenza delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e delle Organizzazioni sindacali nonchè dei Rappresentanti dei Ministeri dei LL.PP e del Lavoro per elaborare delle proposte di modifica al D.Lgs 494/96 da proporre al governo.

2. Gli aspetti del D.Lgs 494/1996 all'esame della Assemblea del 12 luglio 1997
Gli Ordini, tra le numerose novità introdotte con il D.Lgs. sono stati particolarmente interessati a due aspetti:
a) uno riguardante i requisiti professionali dei coordinatori (artt. 10 e 19) e la partecipazione degli iscritti agli albi ai previsti corsi e il ruolo degli Ordini;
b) l'altro riguardante i compensi professionali da corrispondere alle due nuove figure: quella di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase della progettazione dell'opera e quella di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.

2a) I requisiti professionali dei coordinatori per la sicurezza in applicabilità delle disposizioni transitorie ex art. 19 richiamate al punto 1 della circolare n. 73/97 del 30.5.1997.
La circolare 73/97 si limita a precisare che rientrano fra i beneficiari della disciplina transitoria prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 494/96 coloro che alla data del 24 marzo 1997 abbiano svolto per almeno quattro anni le funzioni di direttore dei lavori. Questi professionisti potranno quindi svolgere le funzioni di coordinatore, se lo ritengono, con l'impegno di seguire antro tre anni e cioè entro il 24 marzo 2000, un corso di formazione di sole 60 ore.

Gli interessati dovranno dimostrare attraverso una specifica dichiarazione di essere in possesso di tali requisiti, dichiarazione da presentare all'Organo di vigilanza rappresentato dalle USL locali e dagli Ispettorati del lavoro.

Resta così confermato quanto del resto ipotizzato e delineato da questo Consiglio Nazionale nella circolare n. 88 del 1.4.1997 e relativi allegati, che potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi di formazione ad orario ridotto gli ingegneri iscritti agli albi che possano dimostrare di avere svolto la funzione di direttori dei lavori per almeno un quadriennio. Tale periodo deve essere di effettiva attività escludentesi la validità di incarichi di durata complessiva inferiore a 4 anni.
Va segnalato inoltre che il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'organizzazione dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 494/1996 nella loro concezione sia didattica che organizzativa sia da attribuirsi in via esclusiva agli Enti cui la norma conferisce la potestà di organizzare i corsi medesimi e quindi nel caso di n.s. interesse, gli Ordini.
Risulta essere determinante il ruolo degli Ordini, per far partecipare i propri iscritti ai corsi di 60 ore acquisendo da parte degli interessati la idonea documentazione che dimostri i benefici della disciplina transitoria.
In questo quadro di norme transitorie può apparire di grande interesse per i professionisti che l'Ordine possa svolgere la funzione di garante nei riguardi dei propri iscritti sulla effettiva sussistenza dei requisiti di esperienza professionale da essi posseduta.
A tale fine l'Ordine richiederà al proprio iscritto la produzione di idonee attestazioni e/o documenti comprovanti il pregresso esercizio delle funzioni di direttori dei lavori, documentazione dovrà essere di assoluta trasparenza e certezza, che verrà presentata nell'ambito del rapporto intercorrente tra il professionista e il proprio Ordine ispirati a correttezza e lealtà.
Si sottolinea l'importanza di un tale compito, non nuovo per certi aspetti, che può svolgere l'Ordine nei confronti del proprio iscritto che attestando in questo caso i requisiti professionali dichiarati dallo stesso lo mette in un certo senso al "riparo".

2b) I compensi professionali da corrispondere alle due figure di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Il Consiglio Nazionale ha inviato agli Ordini con la circolare n. 97 del 22 aprile 1997 una prima direttiva di tariffa per le prestazioni professionali dei due coordinatori, presentata in somma sintesi nell'assemblea dei Presidenti del 19 aprile 1997, direttiva che doveva poi essere verificata dagli Ordini dopo una sperimentazione di almeno un mese attraverso osservazioni e proposte formulate dagli stessi a questo Consiglio e da valutarsi poi compiutamente nell'assemblea dei Presidenti del 12 luglio 1997.
Le osservazioni pervenute dagli Ordini hanno tutte rilevato l'esiguità dei compensi così come indicati nella direttiva di cui alla circolare n. 97 del 22.4.1997 e ciò in relazione alle "notevoli" responsabilità delle due nuove figure, responsabilità che sono emerse soprattutto in sede di frequentazione dei corsi ex art. 10 e in specifico riferite al coordinatore per la realizzazione dell'opera.
Nel contempo anche il Consiglio Nazionale Architetti ha inviato ai propri Ordini una proposta di tariffa. Ci risulta che anche i Consigli Nazionali dei Geometri e dei Periti Industriali stanno formulando una tariffa. Da contatti intercorsi esiste la disponibilità a coordinare una possibile tariffa che abbia elementi comuni.
Le osservazioni degli Ordini e la proposta del C.N.A. sono state portate all'attenzione della Commissione tariffa il 24 marzo 1997 che ha suggerito un adeguamento dei compensi previsti nella circolare C.N.I. n. 97 del 22.4.1997, concordando, così con le osservazioni espresse dagli Ordini, e due percentuali applicative: una minima e una massima.
L'ipotesi tariffaria che ne consegue tiene in conto le seguenti considerazioni per le prestazioni dei coordinatori:
- non esistono ancora consolidate esperienze da cui trarre validi elementi per stabilire precisi compensi;
- le medesime prestazioni di coordinatore possono essere fornite anche da soggetti diversi dagli ingegneri e quindi del tutto "aperte" al mercato;
- gli impegni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera sono notevoli per responsabilità e per tempo impegnato e che tali impegni diventano pressanti soprattutto per le opere di modesta entità realizzate da piccole e medie imprese e/o da ditte artigiane;
- va anche considerata l'opportunità di una assicurazione contro i rischi derivanti dalle prestazioni fornite;
- le prestazioni devono essere considerate aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se le stesse sono svolte dal medesimo professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori.
Con tali riflessioni la proposta che oggi viene posta all'attenzione dell'Assemblea dei Presidenti consiste:

1B. La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per la progettazione andrebbe così modificata:
Op = I. A. C. C1
Op = onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione;
I = importo dei lavori (art. 15 della tariffa);
A = aliquota percentuale della tabella A per la classe e categoria dell'opera;
C = aliquota c) corrispondente al progetto esecutivo desunto dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera;
C1 = percentuale variabile dal 20% al 60% applicata sulla voce c) della tabella B da motivare caso per caso in relazione a quanto indicato al punto 2, primo capoverso della circolare CNI nø 97 del 22.4.1997 che qui si ripete e si integra.
I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente C1, tenendo anche nel giusto conto delle considerazioni di ordine generale già esposte, potranno essere:
- relazione o no del piano di coordinamento e/o di quello generale di sicurezza (artt. 12 e 13);
- ripetitività dei contenuti degli elaborati curati dal coordinatore;
- tipo e novità o no delle lavorazioni impiegate;
- organizzazione del cantiere, sua ubicazione e difficoltà degli accessi;
- semplicità o complessità dei lavori previsti. e loro durata;
- presenza o no di lavori di manutenzione;
- numero delle imprese e loro consistenza, numero degli artigiani ipotizzato per eseguire i lavori.
L'importo minimo delle prestazioni viene indicato in L. 1.500.000.

2B. La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, andrebbe così modificata:
Oc = I. A. G. G1
Oc = onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera;
I = importo dei lavori;
A = aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera;
G = aliquota g) corrispondente alla direzione dei lavori desunta dalla tabella B della tariffa con riferimento alla classe e categoria dell'opera;
G1 = percentuale variabile dal 40% al 80% applicata alla voce g) della tabella, da motivare caso per caso secondo quanto già indicato al punto 2, primo capoverso della citata circolare CNI nø 97 che qui si esplicita e si integra.
I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente G1, oltre a tenere conto delle considerazioni di ordine generale già esposte, potranno essere:
- organizzazione del cantiere e presenza contemporanea in esso di più imprese e/o di artigiani;
- mezzi d'opera e consistenza delle imprese e/o artigiani impegnati nei lavori;
- durata dei lavori;
- impegni di presenze del coordinatore in cantiere;
- tipologia degli interventi;
- adeguamento dei piani della sicurezza e del fascicolo dell'opera.
La Commissione tariffe ha poi suggerito per cantieri impegnati da imprese di modesta e media capacità e da artigiani un compenso aggiuntivo commisurato alla durata effettiva dei lavori secondo il seguente schema:
- durata dei lavori fino a gg. 30 : L. 50.000 per ogni giorno lavorato;
- durata dei lavori fino a gg. 60 : L. 40.000 per giorno lavorato oltre i primi 30;
- durata dei lavori fino a gg. 120 : L. 30.000 per ogni giorno lavorato oltre i 60;
- durata dei lavori fino a gg. 180 : L. 25.000 per giorno lavorato oltre i primi 120;
- durata dei lavori oltre gg. 180 : L. 20.000 per giorno lavorato oltre i primi 180.
L'importo minimo della prestazione è indicata in lire 2.000.000.

3B. Sugli onorari così indicati ai punti 1A e 2A andranno applicate le spese in misura percentuale secondo l'art. 13 della tariffa.


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