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Rif. DV04633
Documento 19/04/1997 APPUNTO
Fonte CNI
Tipo Documento APPUNTO
Numero
Data 19/04/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 3151 del 19/04/1997
Note
Allegati
Titolo ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 19 APRILE 1997 - OPERE PUBBLICHE - 'LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI'
Testo Con Circolare n. 87 in data 24.3.97 è stato già trasmesso agli Ordini il testo dello schema di Disegno di Legge recentemente approvato dal Governo e trasmesso il 17 marzo u.s. al Senato per l'esame in Commissione Ambiente e LL.PP. Il documento passerà successivamente alla Camera per ricevere il parere della analoga Commissione.

Nella Circolare era stato segnalato che il D.L., per noi sostanzialmente positivo, doveva considerarsi anche come il frutto dell'azione da tempo portata avanti della Categoria prima e dopo il Congresso di Udine al quale era intervenuto anche il Sottosegretario Bargone.

Nell'occasione era stata evidenziata l'opportunità che gli Ordini formulassero in breve tempo osservazioni o proposte e provvedessero sia a sensibilizzare al riguardo i parlamentari locali, specialmente se membri delle suddette Commissioni, sia ad organizzare, oltre al CNI stesso, appositi Convegni e dibattiti per un approfondimento della specifica normativa.

In particolare nell'art. 2 del nuovo Disegno di Legge viene precisato che devono essere qualificati soltanto "i soggetti esecutori di lavori pubblici" e , quindi, non i singoli professionisti. Il concetto di qualità, infatti, si ritiene debba essere sancito e perseguito con riferimento alla prestazione espletata, ma non alla capacità o attitudine professionale del tecnico progettista.

All'art. 4 la programmazione triennale, per la quale sono necessari soltanto gli studi di fattibilità, viene ora resa più flessibile con la previsione di aggiornamenti annuali tramite un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Di grande interesse per la nostra Categoria l'intero art. 5 del nuovo Decreto, nel quale scompare l'"assoluta priorità" in precedenza assegnata agli uffici tecnici delle amministrazioni per la redazione dei progetti e viene eliminato il divieto imposto dalla Legge n. 1815/39, consentendo finalmente in tal modo la possibilità di costituire società tra professionisti.

Importante, ma con qualche riserva, è anche la prescrizione che le Società di Ingegneria "possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU".

Si sottolinea, inoltre, il fatto che alle università può essere affidata "la sola realizzazione di studi e di ricerche".

Positiva è anche la possibilità di affidamento secondo criteri fiduciari per incarichi di progettazione per importi inferiori ai 20.000 ECU, il che permetterà anche di andare incontro alle necessità di inserimento dei giovani Colleghi.

A differenza, poi, di quanto previsto nella Legge n. 216/95 viene nuovamente introdotto per i corrispettivi il riferimento alle tariffe professionali, che sostituiranno minimo inderogabile e dovranno essere aggiornate dal Ministero G.G. entro 90 giorni dalla data di approvazione del D.L., e ciò anche "in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi", incombenza quest'ultima alla quale il CNI, avendolo già effettuato in passato in occasione della prima legge Merloni, assolverà con sollecitudine al momento opportuno.

Positivo è anche che la vigilanza "sull'osservanza del piano di sicurezza" venga demandata al direttore di cantiere e non al direttore dei lavori.

Da apprezzare anche che nell'art. 8 sono stati ampliati i casi di ammissibilità di varianti in corso d'opera per eventi inerenti la natura e specificità dei beni o per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase di progettazione, nonché meglio precisato cosa debba intendersi per "errore o omissione di progettazione" e ciò al fine di evitare possibilità di controversie.

Come detto nella Circolare, però, detto D.L. può essere ancora migliorato, per cui sarà necessario quanto prima presentare le opportune proposte alle Commissioni Parlamentari.

Non si condivide, infatti, che nell'art. 5 si possa non ritenere obbligatoria l'iscrizione all'albo per i progettisti "in servizio presso amministrazioni aggiudicatrici da almeno cinque anni" e che "risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione", né che vi sia ancora disparità tra i professionisti dipendenti e quelli liberi in merito alle polizze assicurative poste a carico delle pubbliche amministrazioni soltanto nel caso di incarichi conferiti all'interno.

Va rilevato, inoltre, che la nuova normativa sempre all'art. 5, mentre consente opportunamente l'affidamento di incarichi di progettazione alle Società di Ingegneria soltanto nel caso di corrispettivi pari o superiori a 200.000 ECU, aggiunge "salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati".

Tale dizione, del tutto generica, non appare giustificata ed andrebbe perciò soppressa sia per la diversità di comportamenti ed il contenzioso a cui porterebbe, che per il fatto che potrebbe, comunque, costituire la scappatoia per qualsiasi tipo di decisione.

Sempre a proposito delle Società di Ingegneria non si condivide neanche il fatto che per esse non sia stata ripresa la disposizione della prima Merloni che stabiliva il divieto di esercitare le attività di produzione di beni e che ancora una volta sia stata rinviata al successivo regolamento la definizione dei loro "requisiti organizzativi e tecnici".

Si ritiene, infatti, che già in questa sede andrebbero fissate la definizione dell'oggetto sociale, l'obbligo di maggioranza azionaria e amministrativa ai professionisti, nonché l'equiparazione delle Società ai liberi professionisti in riferimento a tutti gli attuali oneri ed obblighi degli stessi dal punto di vista etico, deontologico, tariffario, previdenziale e di rispetto delle disposizioni di legge che comporta l'iscrizione all'Ordine.

Infine non è neanche accettabile che i direttori tecnici possano anche essere "laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalle società, in quanto non è concepibile che una Società di Ingegneria possa avere una attività prevalente di altro tipo, tanto più che i loro direttori tecnici sarebbero chiamati, in base allo stesso testo di legge, ad esercitare il "controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione", controfirmando perfino i relativi elaborati.

Non sempre giustificata appare anche la previsione di esperire, sia pure in casi particolari, ma in via prioritaria, concorsi di progettazione o di idee.

Sarebbe stato anche auspicabile che nel nuovo D.L. venissero precisati altri punti di interesse, in riferimento ai quali sarà necessario continuare ad essere estremamente vigili in fase di redazione del regolamento.

Ci si riferisce, tra gli altri, ad una più puntuale definizione delle caratteristiche delle società tra professionisti anche ai fini delle rispettive responsabilità, agli appalti integrati che andrebbero limitati a casi particolari e ben definiti, all'obbligo per le imprese di accettare o meno le previsioni progettuali nel periodo compreso tra la gara d'appalto e l'inizio dei lavori, ad una maggiore chiarezza in merito alla inderogabilità delle tariffe abrogando la legge n. 155/89, all'affidamento degli incarichi, alle garanzie professionali e ad una ulteriore semplificazione delle procedure per appalti di modesta entità.

In conclusione il CNI e gli Ordini tutti dovranno continuare a lavorare insieme per poter giungere in tempi brevi alla migliore e definitiva stesura della nuova legge quadro sui LL.PP. e del relativo regolamento.



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