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Rif. DV04680
Documento 26/11/1996 DOCUMENTO
Fonte REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 26/11/1996
Riferimento Protocollo Mittente n. 3586/U Protocollo CNI n. 4123 del 08/07/1997
Note INGEGNERE ITALIANO N. 285/97 PAG. 22
Allegati
Titolo GEOLOGI - PRESTAZIONI GEOTECNICHE - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA L. 64/74 E DAL D.M. 11.3.88
Testo Si richiama l'attenzione degli Enti Locali, degli operatori del settore e degli Organi di Controllo sugli obblighi derivanti dalla applicazione della L. n. 64/74 e del D.M. 11 marzo 1988 in relazione alla attività di pianificazione urbanistica, generale attuativa, e alla attività di controllo della attività edilizia.

La legge n. 64 del 02.02.1974, recante "Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", all'art. 1 prescrive che "in tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti. Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali sugli edifici in muratura;
b) carichi e sovraccarichi;
c) indagini sui terreni e sulle rocce;
d) criteri generali per le opere speciali;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

In esecuzione dell'art. 1 della Legge n. 64/74 sono stati emanati dal Ministero dei LL.PP. i decreti relativi ai diversi elementi costruttivi elencati in precedenza.

Il D.M. 11.03.1988, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 01.06.1988, ha per oggetto le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Il Decreto di cui sopra prescrive chiaramente al punto A.1 che "le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica" in accordo con quanto previsto dalla L. 64/74.

Occorre subito precisare a tale proposito che le opere cui si fa riferimento, e che formano esclusivo oggetto del Decreto in questione, sono le "opere di sostegno delle terre e le opere di fondazione".

All'interno di tale campo di applicazione il Decreto stabilisce alcune prescrizioni che di seguito vengono richiamate:
- (punto A.1) con le presenti norme si stabiliscono i principali criteri da seguire:
- per il progetto e per l'esecuzione di indagini sui terreni;
- per il progetto, per la costruzione e per il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti sotterranei;

- (punto A.2) le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. Nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno che ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione;

- (punto A.3) è obbligatorio esporre in una relazione geotecnica i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici.
Tale relazione geotecnica deve essere parte integrante degli atti progettuali;

- (punto B.5) unitamente alla relazione geotecnica è obbligatorio predisporre anche la relazione geologica solo perle aree dichiarate sismiche, per le aree soggette a vincoli particolari e per le opere che ricadono nelle seguenti fattispecie:
1. manufatti di materiali sciolti (sezione E);
2. gallerie e manufatti sotterranei (sezione F);
3. stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo (sezione G);
4. opere su grandi aree (sezione H);
5. discariche e colmate (sezione I);
6. emungimenti da falde idriche (sezione L);
7. consolidamenti dei terreni (sezione M);
8. ancoraggi (sezione O);
Anche tale relazione geologica deve essere parte integrante degli atti progettuali (punto A.3).

In tale sede occorre incentrare l'attenzione sulle fattispecie evidenziate dalla sezione H del D.M. 11/03/88 riguardante "la fattibilità geotecnica di opere su grandi aree".

La citata sezione H riguarda "i criteri di carattere geotecnico da adottare nell'elaborazione di piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo, quali:
- nuovi insediamenti urbani o civili o industriali
- reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoscervizi di qualsiasi tipo.

Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona possibile influenza degli interventi previsti.

La normativa vigente in materia prescrive pertanto che la elaborazione di piani urbanistici (e le varianti ad essi), intendendo sia i piani generali e sia i piani attuativi, venga effettuata coerentemente con la caratterizzazione del territorio dal punto di vista geotecnico e geologico.

Tale caratterizzazione del terreno sarà effettuata su livelli di definizione differenti a seconda dello strumento urbanistico che si intende elaborare. Ciò significa che in fase di studio di un piano attuativo (es. Piano di Lottizzazione) il livello di definizione per la caratterizzazione del terreno sarà senza dubbio più elevato rispetto alla definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche già evidenziate in fase di strumento urbanistico generale.

Nella fase, infine, di singolo intervento edificatorio, per il quale la normativa prevede la sola relazione geotecniche per il quale la fattibilità dell'opera è già stata accertata in sede di pianificazione generale e attuativa, la definizione delle caratteristiche del terreno fornirà i parametri geotecnici di dettaglio necessari per la redazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di sostegno delle terre.

L'Ente Locale potrà verificare, in fase di comunicazione di inizio lavori, che la relazione geotecnica prevista dal D.M. 11/3/88 per il singolo intervento edilizio sia allegata agli elaborati di progetto delle eventuali opere di fondazione e di sostegno delle terre.

La Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988 prescrive quali devono essere i contenuti e le metodologie da utilizzare per la redazione delle relazioni geotecnica e geologica.

Con successiva circolare n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996 il Ministero dei LL.PP. ha inoltre specificato le figure professionali competenti a redare le citate relazioni.

Si ribadisce in definitiva che l'elaborazione di piani urbanistici, generali e attuativi, deve essere condotta ricomprendendo tra gli elaborati progettuali la reazione geologica e la relazione geotecnica. Per la realizzazione del singolo intervento edilizio deve essere redatta la sola relazione geotecnica.


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