Testo
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Con riferimento alle considerazioni evidenziate da codesto Ordine in merito alla pubblicità degli albi professionali degli architetti e ad alcune modalità applicative della legge n. 675, si fa presente quanto segue.
E' opportuno premettere che in tema di pubblicità degli atti e dei documenti detenuti dai soggetti pubblici, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 675, per i registri, gli elenchi, gli atti o i documenti da considerare pienamente pubblici, in quanto conoscibili da chiunque per espressa disposizione di legge o di regolamento, e per quelli la cui conoscibilità sia circoscritta, devono essere osservate le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità degli atti (cfr. gli artt. 12, comma 1, lett. c; 20, comma 1, lett. b; 28, comma 4, lett. f; e 43, comma 2, della legge n. 675).
Va rilevato che nel caso di specie la legge 24 giugno 1923, n. 1395, (art. 5) e il r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (artt. 3 e 23) demandano al Consiglio dell'Ordine il compito di procedere alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni. L'albo è inviato alle Corti di appello, ai tribunali, alle preture, alle prefetture alle camere di commercio aventi sede nel distretto dell'Ordine e agli altri Consigli dell'Ordine; può essere trasmesso, inoltre, ad enti pubblici e a privati nei casi che il Consiglio reputi opportuno e, dietro pagamento, può essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Pertanto, tali fonti normative disciplinano espressamente le forme di pubblicità dell'albo prevedendone, altresì, l'invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati. Tale regime di pubblicità permette la conoscibilità pressochè indifferenziata di ciascun albo da parte di chiunque. Quindi, con riferimento all'art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonchè alla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economici dei dati personali contenuti nell'albo.
Si precisa peraltro che con i decreti delegati previsti dalla legge n. 676/96 sarà dettata una disciplina integrativa riferita alla utilizzazione di dati provenienti da archivi e registri tenuti da pubbliche amministrazioni.
In relazione al quesito posto nell'ultima parte della nota in esame occorre rilevare che il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 27, comma 1). Ad esempio, può ritenersi conforme alla suddetta disciplina legislativa il trattamento da parte dell'Ordine dei dati relativi all'eventuale disponibilità degli iscritti ad essere nominati in commissioni edilizie comunali o di collaudo, ove ciò sia riconducibile a specifiche normative di settore; lo stesso può dirsi per i dati riguardanti la posizione giuridica ed economica degli iscritti all'albo, ove tale trattamento sia necessario all'Ordine per lo svolgimento delle attività di controllo e di disciplina istituzionalmente previste.
In ogni altro caso in cui non si ravvisino le condizioni sopra citate, il trattamento dei dati sarebbe operato in violazione della legge n. 675/96.
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