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Rif. DV04722
Documento 30/06/1997 PARERE
Fonte GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 30/06/1997
Riferimento
Note INGEGNERE ITALIANO N. 286/97 PAG. 20
Allegati
Titolo MEDICI - CONSIGLI PROVINCIALI - ALBI PROFESSIONALI - PUBBLICITA' - DISCIPLINA EX LEGGE 675/96
Testo Nel corso dell'audizione del 23 u.s., sono stati formulati alcuni quesiti ai quali questa Autorità intende fornire un tempestivo riscontro.
I quesiti riguardano la pubblicità degli albi professionali dei medici dei medici e degli odontoiatri, e alcune modalità applicative della legge n. 675 in riferimento ai medici di medicina generale.


1 - PUBBLICITA' DEGLI ALBI DEI MEDICI CHIRURGHI

E' opportuno premettere che in tema di pubblicità degli atti e dei documenti detenuti dai soggetti pubblici, si possono distinguere, in termini generali, quattro situazioni:

a) registri, elenchi, atti o documenti da ritenere pienamente "pubblici" non tanto perchè sono formati da un soggetto pubblico, quanto perchè, per espressa disposizione di legge o di regolamento, conoscibili da chiunque. La legge n. 675 non ha inciso sulla portata di tali disposizioni, ma ha ribadito che occorre rispettare le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di taluni atti (cfr. gli artt. 12, comma 1, lett. c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, l. 675).
In altre parole, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 675 devono essere osservate le regole che in casi specifici subordinano la pubblictà degli atti al rispetto di determinati limiti temporali (ad es. con esclusione dei periodi in cui un elemento è in fase di aggiornamento), modalità (ad es. documentazione dell'identità del soggetto che intende consultare un registro) o finalità (es.: qualora sia previsto un divieto d'uso per scopi commerciali);

b) registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" la cui conoscibilità sia circoscritta nei confronti di determinate amministrazioni pubbliche o private o di talune categorie professionali. Per questi casi valgono, a maggior ragione, le considerazioni poc'anzi espresse riguardo alla legge n. 675;

c) documenti amministrativi accessibili ai portatori di un "interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).
Tale forma di accesso, che riguarda i "documenti" amministrativi anzichè i singoli dati personali, è riconosciuta anche alle "amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi" (art. 9 d.P.R. n. 352/1992), e non è pregiudicata dall'entrata in vigore della legge n. 675.
L'accesso si esplica mediante esame dei documenti ed eventuale estrazione di copia, nonchè attraverso altre modalità idonee ivi compresa, per i documenti accessibili, la "... pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241" (art. 2, comma 3, d.P.R. n. 352/1992).
Spetta alle singole amministrazioni individuare le eventuali modalità particolari di accesso e i documenti sottratti all'accesso, laddove ricorra l'esigenza di "... salvaguardare ... la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici" (art. 24 l. n. 241/1990).
Ciò non esclude che le singole amministrazioni programmino un aggiornamento delle valutazioni sinora effettuate riguardo alla ricorrenza di un'esigenza di riservatezza, tenendo conto del nuovo quadro di tutela introdotto dalla legge n. 675;

d) registri, elenchi, atti o documenti accessibili alla sola amministrazione che li detiene, e soggetti alla regola del segreto d'ufficio, in base alla quale il funzionario pubblico non deve trasmettere "a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative ... ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso" (art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, modif. dell'art. 28 l. n. 241/1990).

Tutto ciò premesso, va rilevato che il d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (art. 3) e il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (artt. 2 e 3) prevedendo che l'albo di ciascun ordine dei medici chirurghi sia stampato e pubblicato entro il mese di febbraio di ogni anno, con contestuale trasmissione di una copia ad alcune amministrazioni pubbliche anche ai fini della sua affissione nelle prefetture.
Tali fonti normative non disciplinano epsressamente nè le forme di consultazione dell'albo presso l'ordine, nè l'invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati.
Tuttavia, l'anzidetto regime di pubblicità permette la conoscibilità pressochè indifferenziata di ciascun albo da parte chiunque, e colloca l'albo stesso tra i documenti pubblici sopra menzionati sub lettera a).
Quindi, con riferimento all'art. 27, comma 2, della legge n. 675, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato alle aziende sanitarie locali, ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali.
Analogamente, codesta Federazione (sebbene sia semplicemente destinataria di una copia degli albi e non provveda alla loro pubblicazione) può fornire all'autorità giudiziaria le notizie incluse negli albi.
A prescindere dall'applicabilita' della legge n. 241/1990 sull'accesso ai documenti amministrativi, deve ritenersi anche che il d.lg. C.p.S. n. 233 e il d.P.R. n. 221 permettano agli ordini e alla Federazione di comunicare e di diffondere a privati e ad enti pubblici economici i dati personali contenuti negli albi (art. 3 d.P.R. n. 221; art. 27, comma 3, l. 675).
Ciascun ordine può autorizzare la visione dell'albo presso l'ordine stesso, poichè ai sensi della legge 675 la "comunicazione" e la "diffusione" possono essere realizzate anche attraverso la messa a disposizione o consultazione dei dati (art. 1, comma 1, lett. g) ed h).
Quanto alle richieste di nominativi di professionisti specializzati in talune discipline, spetta a ciascun ordine - nonchè a codesta Federazione nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento - il compito di valutarne la meritevolezza e la praticabilità.
Va peraltro osservato che le conclusioni alle quali si è pervenuti non rendono superflua una rivisitazione del citato d.lg. C.p.S. e del collegato d.P.R., che dovrebbero essere precisati in modo da eliminare ogni residua incertezza interpretativa.


2 - ATTIVITA' DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

E' stato richiesto a questa Autorità di precisare se il medico di medicina generale che sostituisca un proprio collega possa utilizzare il relativo schedario dei pazienti.
Al riguardo, non si ravvisano ostacoli di principio; tale utilizzo, tuttavia, deve essere consentito dal paziente. Nulla osta (come già precisato da questa Autorità nel provvedimento emesso il 28 maggio u.s.) a che in vista delle sostituzioni operate formalmente specie nei periodi feriali, il paziente esprima un consenso specifico autorizzando al trattamento dei dati che lo riguardano sia il medico di fiducia sia, all'occorrenza, i sostituti.
Nel caso di specie, i dati personali comprendono informazioni idonee a rivelare lo stato di salute: il consenso, pertanto, deve essere manifestato necessariamente per iscrittto.
Gli artt. 22, 23 e 41, comma 1, della legge n. 675 vanno interpretati nel senso che il consenso occorre (salvo che si persegua una finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività: art. 23, comma 1, l. 675) si aper i dati raccolti successivamente all'8 maggio 1997, sia - qualora siano comunicate o diffuse - per le informazioni acquisite anteriormente a tale data.
Un ulteriore quesito riguarda gli studi professionali.
A tale riguardo, va osservato che i professionisti che si associano per l'esercizio della professione medica possono regolare diversamente i propri rapporti per ciò che concerne il trattamento dei dati personali, configurando, a seconda dei casi:

a) una gestione individuale e separata dei dati detenuti da ciascun professionista (il quale assumerà singolarmente la qualità di "titolare" del trattamento);

b) una contitolarità da parte di tutti o di alcuni dei professionisti (i quali condivideranno a titolo personale le prerogative e le responsabilità del "titolare" del trattamento);

c) un'unica attività di elaborazione dei dati personali effettuata dagli associati nell'ambito di un'associazione o di un "organismo" (art. 1, comma 1, lett. d) l. 675), il quale assumerà di persè stesso la qualità di "titolare" del trattamento, a prescindere dai limiti che la legge 23 dicembre 1939, n. 1815 pone in materia di prestazione associata di assistenza e consulenza.

E' evidente che la scelta tra l'una e l'altra delle soluzioni, oltre a dover corrispondere ai rapporti realmente instaurati, comporta diverse conseguenze per ciò che riguarda i ruoli e le sfere di responsabilità, i rapporti con gli assistiti, le dichiarazioni di consenso, e le stesse deroghe che la legge riconosce in favore delle persone fisiche esercenti le professioni sanitarie 8anzichè delle associazioni o degli organismi da esse create: cfr. art. 23, comma 1, l. 675).

Quanto al quesito conclusivo, deve ritenersi che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari (come pure le cartelle cliniche) possano essere ritirate anche da persone diverse dagli interessati, sulla base di una delega scritta e con inclusione di tali documenti in una busta chiusa.
Si segnala infine che l'art. 23, comma 2, della legge n. 675, nel prevedere che i dati personali siano resi noti all'interssato solo per il tramite di un medico, permette di svolgere questa funzione di intermediazione in vario modo, attraverso, ad esempio:

a) la consegna dei dati al medico di fiducia designato dall'interessato, direttamente o per il tramite di quest'ultimo;

b) una spiegazione orale da parte di un medico designato dal titolare del trattamento, ovvero un giudizio scritto completato, all'occorrenza, dalla disponibilità del medico medesimo a fornire ulteriori indicazioni a richiesta dell'interessato.


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