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Rif. DV04875
Documento 21/11/1997 PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE
Fonte CNI
Tipo Documento PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE
Numero
Data 21/11/1997
Riferimento
Note
Allegati
Titolo ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - 'RACCOMANDAZIONE CONCERNENTE I POTERI DEONTOLOGICI E TARIFFARI DEGLI ORDINI PROVINCIALI'
Testo PROPOSTA

Art. 20 si aggiunge: "tale divieto sussiste anche se la dichiarazione di inaccettabilità delle condizioni del bando viene pronunciata dal CNI".

Conseguenzialmente nel regolamento del C.N.I. si aggiungerà un punto così formulato: "il CNI esprime parere di inaccettabilità delle condizioni di un bando sia di propria iniziativa, sia su segnalazione di un Ordine, previa, in questo caso valutazione delle motivazioni segnalate dall'Ordine. Il giudizio di inaccettabilità, che viene comunicato dal CNI a tutti gli Ordini, può essere pronunciato in caso di urgenza dal Presidente e sottoposto a presa d'atto nel successivo Consiglio. Per la valutazione il Presidente potrà avvalersi della collaborazione di tre ingegneri esperti nominati dal CNI con incarico annuale".

Art. 21 si aggiunge: "in caso di attività non compresa nella tariffa nazionale o di interpretazioni di norme relative a sconti stabiliti da disposizioni di legge, l'ingegnere è obbligato a rispettare le decisioni del proprio Ordine o quelle di miglior favore stabilite dall'Ordine in cui ha sede l'opera da eseguire".

Art. 5 si aggiunge: "i Consigli degli Ordini potranno stabilire i limiti di competenza dei tecnici diplomati".


Impegno assembleare

Gli Ordini si impegnano ad adottare le norme di etica emanate dal Consiglio Nazionale e approvate dall'Assemblea dei Presidenti e le proposte qui espresse ad integrazione dell'art. 20 e dell'art. 5, previa loro approvazione da parte dell'Assemblea. Gli Ordini, se lo riterranno, integreranno le norme di etica con loro norme specifiche non in contraddizione.


1 - 5 NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 5

Non è consentito all'ingegnere, in alcun caso, di prestare la propria firma a professionisti diplomati od abbinarla a quella di tecnici diplomati, se non per compiti chiaramente definiti e compresi nei limiti delle competenze fissate da leggi e regolamenti.

Art. 20

L'Ingegnere non deve partecipare a concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando del concorso siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 21

Non è ammessa la pattuizione di onorari in misura inferiore alla tariffa professionale poichè ciò costituisce atto di sleale concorrenza. Per le prestazioni professionali che hanno carattere semicontinuativo, è data facoltà all'ingegnere di pattuire retribuzioni inferiori a quelle di tariffa purchè le riduzioni stesse siano state preventivamente approvate dai rispettivi Consigli Provinciali e in tutti i casi non siano superiori al 25%.


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