Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV05131
Documento 28/02/1998 SCHEMA DI LEGGE DELEGA
Fonte COMMISSIONE MIRONE
Tipo Documento SCHEMA DI LEGGE DELEGA
Numero
Data 28/02/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 6165 del 05/03/1998
Note N.B.: TRASMESSO CON NOTA DEL 4.3.98 PROT. 7/08003003F8/762/U
Allegati
Titolo 'SCHEMA DI LEGGE DELEGA IN MATERIA DI LIBERE PROFESSIONI'
Testo ARTICOLO 1

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riordino delle professioni intellettuali, nell'osservanza delle direttive comunitarie e delle relative norme di attuazione, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

A) protezione degli interessi pubblici generali, collegati all'esercizio delle libere professioni intellettuali, in qualunque modo e forma esercitate, mediante controlli di affidabilità effettuati per il tramite di:

a) iscrizione ad appositi albi professionali;

b) verifica periodica, da parte degli ordini, degli albi stessi;

c) certificazioni - pure effettuate dagli ordini - attestanti la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle prestazioni;

d) negli altri modi previsti dalla presente legge e, in particolare, in quelli di cui ai punti E ed U.


B) disciplina dell'accesso alla professione, senza vincolo di predeterminazione numerica, salve le eccezioni poste dalla legge, secondo modalità che rispettino il principio di concorrenza e tengano conto - nell'articolare i criteri di selezione e le modalità di entrata nel mercato - del principio di libera circolazione così come previsto dalla normativa comunitaria, nonché dell'evolversi delle prestazioni professionali. Siffatta disciplina sarà commisurata all'oggettivo grado di difficoltà di valutazione, da parte dell'utenza, della qualità delle prestazioni professionali ed ai rischi connessi all'inadeguata erogazione delle prestazioni stesse.


C) disciplina del tirocinio professionale secondo modalità che osservino i seguenti principi:

aa) concreta possibilità, per tutti coloro che siano in possesso della formazione prescritta dalla legge, di accedere alle attività di tirocinio, con possibilità di svolgere detta attività anche contestualmente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, per un periodo non superiore alla prevista durata del tirocinio;

bb) previsione, ove necessario al fine di consentire la possibilità di cui sopra, di più forme alternative di tirocinio;

cc) approfondimenti teorici e studio della deontologia professionale.


D) protezione dell'interesse pubblico generale inteso a consentire la formazione di libere associazioni di prestatori di attività intellettuale, che non esercitino attività riservate ad iscritti in ordini professionali. La protezione di siffatto interesse:

aa) non deve comportare l'attribuzione di alcuna esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale o all'uso esclusivo del titolo, fatto salvo il divieto di pubblicità ingannevole per l'uso del titolo stesso;

bb) deve individuare, nella procedura di formazione dell'associazione, specifico ruolo del CNEL quanto alla ricezione, istruzione, valutazione - mediante la costituzione di apposita struttura tecnica - delle domande delle Associazioni richiedenti la costituzione nonché periodico monitoraggio delle Associazioni stesse.


E) distinzione delle professioni intellettuali dall'attività di impresa e disciplina delle stesse - ove strutturate in albi e Ordini - secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni professionali (personalità della prestazione e responsabilità rispetto all'esecuzione; natura creativa e non meramente esecutiva) e secondo requisiti soggettivi del prestatore (possesso del titolo di studio e dell'abilitazione e rispetto dei principi di deontologia).


F) strutturazione - di norma e fatte salve le eccezioni relative ad attività che, per la loro natura, debbano essere organizzate su diversa base territoriale - in Ordini provinciali, regionali e nazionali, delle professioni di cui al punto A), così come individuate dai decreti legislativi delegati, ove ciò sia richiesto dalla rilevanza pubblica dell'attività svolta e tenuto conto della complessiva normativa comunitaria esistente. Tenuto conto delle specifiche necessità di singole professioni, queste ultime potranno essere strutturate in soli Ordini provinciali e nazionali ovvero in Ordini regionali e nazionali.

G) attribuzione ai Consigli degli Ordini, provinciali e/o regionali o distrettuali, di funzioni - da esercitare in conformità alle generali direttive eventualmente impartite dai Consigli nazionali, sentiti i Ministeri competenti - nelle seguenti materie:

aa) formazione e aggiornamento periodico della professionalità ;

bb) ricerche circa le modificazioni del mercato delle prestazioni, con individuazione della problematica oggetto delle prestazioni professionali e delle attività divenute meramente esecutive;

cc) tenuta e aggiornamento degli albi;

dd) rappresentanza istituzionale degli iscritti a livello provinciale e regionale;

ee) rapporti con gli Enti locali, relativamente alle materie pertinenti le attività professionali;

ff) regolamentazione delle attività degli iscritti nelle materie di competenza degli ordini;

gg) controllo della deontologia, sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali;

hh) elaborazione e pubblicizzazione all'utenza dei contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche utilizzando e diffondendo le norme tecniche sulla gestione per la qualità e promuovendo la cultura della qualità;

ii) iniziative dirette a promuovere e organizzare il coordinamento, a livello locale, delle professioni intellettuali;

ll) ogni altra attività opportuna per lo sviluppo della professione in conformità delle esigenze di tutela degli interessi generali di cui al punto A).


H) attribuzione ai Consigli nazionali di poteri:

aa) di vigilanza sulle attività dei Consigli locali;

bb) di esame, in sede di gravame, dei provvedimenti degli Ordini locali, in materia disciplinare e di tenuta degli albi;

cc) di rappresentanza istituzionale esterna di tutti gli iscritti, con esclusione che siffatta rappresentanza - salvo quanto previsto dal precedente punto G), lett. dd) - venga assunta dai Consigli locali;

dd) di coordinamento dell'attività dei Consigli provinciali e regionali;

ee) di adozione delle misure idonee ad attenuare o eliminare le asimmetrie informative proprie delle prestazioni professionali, ivi compresa l'indicazione di tariffe, non vincolanti, minime e massime, con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione;

ff) di avocazione, con provvedimento motivato, di provvedimenti di competenza dei Consigli locali, quando ciò si renda necessario per l'inerzia di detti Consigli ovvero per la tutela della funzionalità degli Ordini o di altro rilevante interesse pubblico generale;

gg) iniziative dirette a promuovere e organizzare il coordinamento, a livello nazionale, delle professioni intellettuali.


I) previsione del potere del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato, di individuare livelli tariffari inderogabili quando la prestazione professionale sia obbligatoria.


L) previsione di organi regionali o distrettuali, non giurisdizionali, con potere disciplinare, composti con modalità idonee ad assicurare imparzialità ed indipendenza.


M) obbligo, per gli Ordini riconosciuti, di emanare precisi codici deontologici soggetti all'approvazione dei Ministeri vigilanti.


N) individuazione - nei casi di eccezionali gravità - di poteri che consentono ai Ministeri o alle altre Autorità competenti il controllo dell'effettiva tutela degli interessi di cui al punto A) mediante:

aa) procedure idonee a consentire ai predetti Ministeri, in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione disciplinare e la partecipazione al procedimento;

bb) individuazione, nel rispetto delle connesse garanzie, dei principi e dei meccanismi processuali idonei a consentire rapido ed efficace esercizio dell'azione disciplinare nonché celere conclusione del conseguente giudizio disciplinare;

cc) possibilità, per i Ministeri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli nazionali, i Consigli provinciali e regionali nonché - in casi di particolari ed eccezionali gravità - di proporre al Consiglio dei Ministri lo scioglimento dei Consigli nazionali .


O) formulazione di meccanismi elettorali intesi a garantire:

aa) partecipazione e trasparenza delle procedure elettorali;

bb) tutela delle minoranze;

cc) limiti alla rieleggibilità e disciplina delle incompatibilità:


P) individuazione di precise aree di competenza regolamentare, attribuite agli Ordini.


Q) disciplina delle società professionali, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, diretta a garantire la salvezza dei principi indicati nella presente legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come professionisti, mediante introduzione di apposita responsabilità della società e di adeguata strutturazione degli organi sociali nonché di limitazioni dell'oggetto sociale che escludano le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni. La disciplina delle società professionali dovrà in particolare assicurare:

aa) la tutela del diritto del cliente a scegliere il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico;

bb) la responsabilità solidale della società e dei soci professionisti per i danni subiti dai committenti o dai terzi derivanti dalle prestazioni professionali;

cc) il coordinamento delle norme sostanziali e procedurali che regolano la responsabilità della società e dei soci in caso di oggetto sociale multiprofessionale;

dd) la fissazione di limiti all'apporto di capitale - che non dovrà superare il 30 % - da parte dei soci non professionisti e l'esclusione della partecipazione nei confronti di soggetti portatori di interessi, o esercenti attività economiche, incompatibili con il corretto esercizio delle attività professionali;

ee) il divieto di contemporaneo esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione e dell'attività di esecuzione.


R) introduzione dell'assicurazione obbligatoria, per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento dei danni, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti.


S) salvaguardia di adeguati livelli di formazione professionale propedeutici all'iscrizione negli albi previsti dal punto A) - con previsione anche di opportune, progressive modifiche ai livelli formativi di accesso, in conformità con quanto disposto dalla direttiva CEE 89/48, nonché di forme di controllo del permanere dei requisiti che consentano detta iscrizione.


T) semplificazione degli iter normativi per il riconoscimento di nuovi Ordini ovvero per l'individuazione delle competenze attribuite alle singole professioni, mediante l'utilizzo dello schema normativo di cui all'articolo 17, comma 2, legge n.400 del 1988 e con ricorso a specifico ruolo del CNEL quanto alla ricezione, istruzione e valutazione delle domande di riconoscimento, presentate da Associazioni professionali, previa consultazione - necessaria e non vincolante dei Consigli nazionali - e fermi restando i poteri e le competenze di cui al punto M) della presente legge.


U) abolizione del divieto di pubblicità ed individuazione di principi idonei a garantire la correttezza dell'informazione pubblicitaria.


ARTICOLO 2

Il Governo è delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, le norme necessarie a modificare la legislazione degli Ordini professionali in conformità dei principi della legge delega e dei decreti legislativi. E' altresì delegato a coordinare le disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria volta alla rapida entrata in vigore dei nuovi ordinamenti professionali.


ARTICOLO 3

Entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1.



Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it