Testo
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BOZZA DI STATUTO
Art. 1)
A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri".
Art. 2)
La Fondazione ha sede legale presso il Consiglio Nazionale Ingegenri, attualmente in Roma, Via IV Novembre 114, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 3)
La Fondazione non ha fini di lucro.
La fondazione istruisce iniziative ed attività deliberate dal C.N.I., redige documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio nelle materie attinenti all'esecuzione delle funzioni di cui al successive articolo. Il CNI, inoltre, secondo quanto previsto in via generale dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 può stipulare a titolo oneroso con soggetti pubblici o privati convenzioni dirette a fornire prestazioni rientranti nella competenza della Fondazione.
Essa ha funzione consultiva di studio, di formazione permanente e proposte su:
- legislazione tecnica e normativa;
- bandi, avvisi e concorsi;
- inquinamento;
- sicurezza;
- rapporti con la giustizia;
- questioni previdenziali e fiscali, comunque riguardanti l'esercizio della professione (conferimento incarichi e posizione negoziale del professionista nei confronti del cliente committente; responsabilità professionale; esercizio in forma autonoma, dipendente, associata, individuale o societaria, competenze professionali, etc);
- l'attività degli altri Enti di governo della categoria (Ordini Provinciali, Federazioni). A tal fine segue l'attività parlamentare italiana ed europea redigendo quindicinalmente un'apposita rassegna corredata di schede contenenti proposte ed interventi ed osservazioni preliminari alla sicurezza di pareri agli organi legislativi su progetti normativi d'interesse della categoria;
- attività delle Amministrazioni pubbliche e del Parlamento Italiano ed Europeo sui temi che possano direttamente o indirettamente riguardare l'esercizio della professione;
- individua metodologie;
rende pareri, su ruchiesta del CNI, agli organi amminisrativi (statali e regionali) sull'adozione di strumenti normativi o provvedimenti amministrativi di interesse delle categorie professionali;
- attiva e gestisce un Centro di Documentazione elettronica destinata ad offrire agli ingegneri telematicamente il Srvizio Banca Dati e servizi accessori da definire dal Consiglio;
- cura la tenuta di una biblioteca allestita presso la sede del CNI, a carattere tecnico-scientifico, nonchè contenente i testi e gli atti dei convegni d'interesse per l'attività degli ordini;
- organizza convegni e congressi per la promozione della cultura e della deontologia professionale;
- elabora proposte da indirizzare agli Ordini provinciali ed alle Federazioni regionali, per corsi di orientamento professionale e corsi aggiornamento professionale;
- cura le pubblicazioni e la diffusione informativa dell'attività del Consiglo e la redazione degli atti di convegni organizzati;
- cura i rapporti di studio con le autorità accademiche;
- cura i rapporti di studio con le organizzazioni internazionali;
avvia studi su ogni altro argomento che il CNI richiederà.
Art. 4)
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'atto costitutivo; o dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici o Privati, nonchè da persone fisiche, sempre che i beni Immobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni delle o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
Art. 5)
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
Art. 6)
Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7)
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:
- Tre Consiglieri scelti tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale Ingegneri in carica;
- due Consiglieri, scelti dal CNI da un elenco di designati dall'Assemblea dei Presidenti;
- due esperti designati a coordinare le attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione rimane n carica, di regola, per un triennio o, se inferiore, per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio Nazionale Ingegneri e, quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza dei Consigli di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino all'elezione del nuovo Consiglio Nazionale Ingegneri. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Vice-Presidente, Segretario e il Tesoriere saranno fra i cinque Consiglieri di cui al punto precedente.
Art. 8)
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore.
Il Direttore, eventualmente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che stabilisce la durata dell'incarico e fissa il relativo compenso.
Egli ha funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, ha la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne cura la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
Al direttore possono essere attribuite procure ad "negotia" per gli adempimenti tributari e contributivi, per tale compito potrà avvalersi di esperti del settore.
Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione., controlla le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Art. 9)
Ogni carica è assolutamente gratuita, fatta eccezione per i componenti che non siano Consiglieri del C.N.I. in carica. I tal caso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che delibererà a maggioranza.
A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore;
b) approva il conto consuntivo , il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti se ve n'è stata la nomina, da parte del Direttore, e la relazione illustrativa pertinente la gestione dell'ente;
c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
d) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
f) stabilisce i programmi della Fondazione;
g) delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo art. 11 dl presente Statuto) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procedure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione sarà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
In assenza del Presidente, la sua funzione sarà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano (per età) fra i presenti.
Art. 11)
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del Giorno, spedito per posta almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.
Art. 12)
Il Consiglio di Amministarzione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'art. 10) del presente Statuto.
Art. 13)
Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e preside il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci dl Predinet in caso di sua assenza od impedimento.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario, ed in sua assenzadal Consigliere designato ai sensi dell'art. 9) del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno esposte nella sede del C.N.I. per un periodo non inferiore ai 15 giorni.
Art. 14)
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da un Dottore Commercialista Revisore dei Conti designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialistidi Roma, da un revisore dei conti designato dal Presidente del Tribunale di Roma e da un Revisore dei Conti designato dal C.N.I.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato nella persona indicata dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane per tre anni. Non è prevista prorogatio automatica nella carica. Il revisore nominato dal C.N.I. può essere confermato nella carica per non più di tre mandati triennali consecutivi.
Quando, durante il periodo di mandata, uno o più Revisiori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli organi chiamati per Statuto alla loro designazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.
Annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà, al C.N.I., sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'eventuale Comitato tecnico scientifico senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.
Le Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti fissate per queste prestazioni.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Art. 15)
La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico scientifico.
Il Comitato tecnico scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione della fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto. Il Comitato tecnico scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri. Il Comitato tecnico scientifico esplica funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione. I componenti del Comitato tecnico scientifico durano in carica fino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Art. 16)
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonchè di estinzione della Fondazione: per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio che saranno assegnate secondo la determinazione del C.N.I.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Nazionale Ingegneri nomina per tale scopo tre liquidatori.
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