Testo
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Questo Consiglio con forte disappunto ha appreso che il disegno di legge in oggetto all'art. 6 comma 2^ riguardante la redazione dei progetti da parte degli uffici pubblici ha stravolto il concetto di esercizio unico della professione introducendo di fatto una grave dualità tra soggetti dipendenti e liberi professionisti che esercitano la medesima attività.
L'esercizio della professione in Italia è unico. Infatti per altre professioni (esempio avvocati dipendenti), e per i docenti universitari esiste per la attività professionale un solo modo di farlo con l'iscrizione al relativo albo e con comportamenti di responsabilità, e di deontologia identici a quelli dei liberi professionisti.
Il testo del 2^ comma dell'art. 6, che ha stravolto il 3^ comma dell'art. 17 della legge 109/1994, va così a modificare di fatto l'ordinamento professionale.
Si fa poi presente che nell'ultimo rinnovo del contratto per i pubblici dipendenti è prevista una espressa funzione riservata ai soli professionisti dipendenti che, per essere tali debbono essere iscritti agli Albi.
Per queste motivazioni si ribadisce ancora una volta la necessità che venga introdotta una modifica al secondo comma dell'art. 6 nel senso sotto esposto e precisamente:
Nell'art. 6, comma 2^ del D.D.L. nø 4420 così come approvato dalla Camera dopo le parole "abilitati all'esercizio della professione" si aggiungano le parole "ed iscritti agli albi professionali"
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