Testo
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Art.1
Costituzione
E' costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, denominata "....................................................................
Art.2
Sede
L'associazione, ha sede in Roma e può operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo sentito il C.N.I.
Essa potrà istituire o sopprirnere, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, sedi secondarie e succursali in Italia e all'estero. L'associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò risulti utile ai fini associativi, con delibera da adottarsi a cura del citato Consiglio Direttivo, dopo aver acquisito il preventivo assenso del C.N.I.
Art.3
Scopo
L'associazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione della professione di ingegnere così come configurata dall'Ordinamento Professionale.
L'associazione:
1. da attuazione ad iniziative e ad attività deliberate dal C.N.I.;
2. redige documenti da sottoporre all'approvazione del C.N.I. nelle materie attinenti l'esecuzione delle funzioni per la gestione, il miglioramento e la conservazione del fondo di dotazione affidatogli dal C.N.I. meglio specificato nel successivo articolo 5;
3. ha funzione consultiva, di studio e formazione permanente, formulando anche proposte sulle seguenti materie:
3.1. legislazione tecnica e normativa;
3.2. bandi avvisi e concorsi;
3.3. inquinamento, ambiente e territorio;
3.4. sicurezza;
3.5. rapporti con la giustizia;
3.6. diritto tributario, assistenziale, previdenziale e comunque, in qualunque ambito connesso all'esercizio della professione, quale:
3.6.1. il conferimento di incarichi;
3.6.2. la posizione negoziale del professionista nei confronti del cliente committente;
3.6.3. la responsabilità professionale;
3.6.4. l'esercizio della professione in forma autonoma individuale, associata, dipendente, societaria;
3.6.5. quant'altro possa essere di interesse specifico della professione;
4. Segue l'attività degli Enti di governo della categoria (Ordini Provinciali, Federazioni);
5. Segue l'attività delle Amministrazioni pubbliche e del Parlamento Italiano ed Europeo su temi che possano direttamente o indirettamente riguardare l'esercizio della professione;
6. Redige periodicamente un'apposita rassegna, in particolare sui punti 4) e 5), corredata da schede che oltre a riassumere i contenuti delle diverse norme diano un'indicazione delle possibili proposte alternative, degli interventi da attuarsi sugli organi legislativi al fine di migliorarne i contenuti;
7. Su richiesta del C.N.I., rende pareri agli organi amministrativi (statali o regionali) sull'adozione di strumenti normativi o provvedimenti d'interesse della categoria;
8. Attiva e gestisce il Centro di Documentazione Elettronica destinato ad offrire agli ingegneri, per via telematica, sia il servizio di Banca Dati, sia gli altri servizi elettronici che il C.N.I. deciderà di fornire;
9. Cura la tenuta di una biblioteca di carattere tecnico scientifico e di una contenente tutti gli atti dei convegni d'interesse della categoria da allestire nei locali ove è ubicata la sede del C.N.I.;
10. Cura l'adozione di catalogo elettronico del punto 9) da porre a disposizione di tutti gli iscritti;
11. Organizza convegni e congressi per la promozione della cultura e della deontologia professionale;
12. Elabora proposte di indirizzo per gli Ordini e le Federazioni regionali per corsi di aggiornamento ed orientamento professionale;
13. Cura la redazione degli atti dei convegni organizzati dalla stessa;
14. Cura la diffusione e la pubblicazione dell'attività del C.N.I.;
15. Cura i rapporti e gli studi con le autorità accademiche nazionali ed internazionali;
16. Cura i rapporti e gli studi con le organizzazioni internazionali;
17.Cura gli studi di quant'altro il C.N.I. riterrà di richiedere e approfondire;
18. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria. Il tutto nel pieno rispetto e con l'osservanza delle leggi n.1966 del 1939, nn.1 e 197 del 1991, n.52 del 1992;
19. Infine, l'associazione potrà prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi ed impegni altrui; potrà inoltre chiedere affidamenti di c/c presso banche ed istituti finanziari.
Art. 4
Durata
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5
Dotazione ed entrate
L'associazione ha un patrimonio costituito dai beni che il C.N.I. vorrà conferire con propria delibera. L'associazione potrà accettare elargizioni, lasciti, donazioni e legati sia di beni mobili che immobili, che a qualsiasi tipo gli perverranno da persone fisiche o giuridiche, sia da enti pubblici o privati. Costituiscono entrate dell'associazione:
gli ulteriori contributi del C.N.I.;
i corrispettivi di qualunque attività di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale, di sponsorizzazioni, contribuzioni per manifestazioni culturali e scientifiche;
gli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo dell'associazione deciderà di destinare alla dotazione;
i proventi di attività di formazione esercitata.
Art. 6
Soci
I Soci dell'associazione sono:
il C.N.I.;
il Presidente pro-tempore del C.N.I.;
il Vicepresidente pro-tempore del C.N.I.;
il Consigliere Segretario pro-tempore del C.N.I.,
Art. 7
Organi
Sono organi dell'associazione:
1) il Consiglio Direttivo;
2) il Presidente del Consiglio Direttivo;
3) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
4) il Direttore;
5) Il Collegio dei Revisori;
Art. 8
Consiglio Direttivo
L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri scelti dal C.N.I. così composti:
tre componenti scelti dal C.N.I tra i propri Consiglieri, al momento in carica;
due componenti da un elenco di persone designate dall'Assemblea dei Presidenti;
o due componenti tra gli esperti nelle diverse attività che il CN.I. intenderà svolgere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rielegibile.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno, mediante avviso scritto inviato con raccomandata A.R almeno 15 giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, tramite fax da inviarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Le adunanze obbligatorie devono avere quale argomento all'ordine del giorno:
la prima per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Tale adunanza dovrà svolgersi entro il mese di novembre precedente a quello solare di riferimento;
la seconda dovrà svolgersi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello solare di riferimento, per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno;
Il Consiglio Direttivo è altresì convocato ogniqualvolta il Presidente dell'associazione lo ritenga opportuno.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice-Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) fissare le direttive di massima per l'attività dell'associazione;
b) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo ed il suo vice;
c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
d) nominare il Direttore;
e) discutere e deliberare limitatamente ad ogni altro argomento ad esso demandato per statuto;
f) predisporre ed approvare un regolamento di amministrazione, finanza, contabilità e del personale.
g) approvare proposte di attività avanzate direttamente dal Presidente;
h) deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza e sono fatte risultare da appositi verbali filmati dal Presidente e da un segretario nella persona del Direttore. In caso di assenza o legittimo impedimento alla funzione di segretario viene chiamato uno dei consiglieri presenti.
Art.9
Il Presidente
Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può, in ogni momento, essere revocato dal Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Il Presidente provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini sociali, secondo le direttive indicate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
In particolare il Presidente:
a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è tassativamente riservato al Consiglio Direttivo;
b) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni, lo studio di determinate questioni, progetti, proposte, nonché il compimento di quei lavori che il Consiglio Direttivo decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;
c) può convocare il Consiglio direttivo dell'associazione;
d) predispone il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo, entrambi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
e) Può presentare progetti di attività didattica e culturale o scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.10
Il Vice Presidente
Il Vicepresidente ricopre un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito in caso di assenza o legittimo impedimento. Viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
Il Direttore
Il Consiglio Direttivo dell'associazione può deliberare di avvalersi dell'opera di un Direttore, nel qual caso dovrà stabilire la durata dell'incarico, il compenso, e le funzioni di coordinamento che intenderà affidargli tra quelle espressamente delegate al Consiglio Direttivo.
Ove il direttore sia stato nominato allo stesso spettano:
a. le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo;
b. possono essergli attribuite procure ad "negotia" soprattutto per gli adempimenti tributari e contributivi anche se esperiti con l'ausilio di esperti delle singole materie;
c. il coordinamento e la direzione degli uffici dell'associazione;
d. il controllo e coordinamento di tutti i comitati, e di tutti gli altri organismi che il Consiglio intenderà istituire;
e. il controllo e coordinamento degli studiosi, dei ricercatori e di tutti i ricercatori esterni che l'associazione intenderà far partecipare alle iniziative programmate;
f. quant'altro il Consiglio Direttivo vorrà demandargli.
Art. 12
Il Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. I membri effettivi designano il Presidente nel loro ambito. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'associazione.
I Revisori dei Conti effettivi assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 13
Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio sarà devoluto allo stesso C.N.I. o ad altro ente dallo stesso nominato.
Art. 14
Rinvio all'ordinamento generale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni contenute negli artt. 36 e seguenti del codice Civile e nelle Leggi speciali.
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