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Rif. DV05946
Documento 14/07/1999 DOCUMENTO
Fonte COMITATO UNITARIO PERMANENTE
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 14/07/1999
Riferimento del 14/07/1999 Protocollo CNI n. 1 del 14/07/1999
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - RIFORMA DEL SISTEMA ORDINISTICO - 'PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA EMANANDA LEGGE QUADRO SULLE PROFESSIONI'
Testo L'Assemblea plenaria del CUP, riunita il 14 luglio 1999, ha approvato all'unanimità i seguenti

PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA EMANANDA LEGGE-QUADRO SULLE PROFESSIONI

Le disposizioni della legge-quadro, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato, anche per il rispetto degli obblighi internazionali liberamente assunti, devono ispirarsi ai seguenti principi:

1. Distinzione, nel quadro della normativa dell'Unione europea, delle professioni intellettuali dall'attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni professionali intellettuali.

2. Previsione, ai sensi della normativa dell'Unione europea, del libero accesso alla professione, senza vincoli di predeterminazione numerica numerica se non per l'esercizio di funzioni pubbliche e fatto slavo il prescritto esame di Stato per l'abilitazione professionale.

3. Coinvolgimento degli Ordini professionali nei processi formativi, con obbligo di promuovere e verificare la formazione permanente dei propri iscritti.

4. Possibilità di svolgere parte del tirocinio professionale contemporaneamente al corso di studi anche in forme alternative, ivi compresa la frequenza a corsi specialistici.

5. Strutturazione e articolazione territoriale degli Ordini professionali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni e fermo restando che gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici esclusi dall'applicazione della legge 21 marzo 1958 n. 259, dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nonchè della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

6. Obbligo per ciascun Ordine di emanare un codice deontologico, in base al quale esercitare il potere disciplinare sui propri iscritti, attraverso il giudizio di commissioni aventi competenza territoriale - ove possibile - diversa da quella dell'Ordine periferico e composte da appartenenti alla categoria diversi dai membri del corrispondente ordine territoriale.

7. Ristrutturazione del sistema tariffario, con determinazione di tariffe massime a tutela della clientela e sostituzione delle tariffe minime con la rilevazione dei costi minimi di ciascuna prestazione oltrechè, ex post, dei corrispettivi medi applicati nelle diverse aree territoriali. Ciò al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale e di mancato rispetto delle regole deontologiche, nonchè a fini indicativi per il caso di controversie giudiziarie. Previsione del potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e previo parere favorevole del Consiglio nazionale dell'Ordine interessato, di individuare livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni professionali imposte dalla legge al professionista o al cittadino.

8. Disciplina delle società tra professionisti anche in deroga alle disposizioni del codice civile, con divieto di partecipazione di soci non professionisti apportatori di solo capitale. Ciò al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza della prestazione professionale nel costante rispetto delle regole deontologiche.

9. Introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente danni causati nell'esercizio dell'attività professionale.

10. Previsione di forme di previdenza obbligatoria ed autonoma, in continuità rispetto a quelle attualmente esistenti per ciascuna categoria professionale.

11. Previsione di regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, ai quali demandare la normativa di attuazione della legge-quadro ed il coordinamento della normativa stessa con la legislazione vigente per i singoli Ordini.

12. Riconoscimento della qualifica di Ordine, ai sensi delle emanande disposizioni. delle professioni regolamentate alla data di entrata in vigore della legge-quadro.

13. Iscrizione, per le attività professionali regolamentate, in appositi albi professionali, anche ai fini dell'iscrizione dei professionisti agli enti di previdenza di categoria; verifica periodica dei mdesimi albi da parte degli Ordini; certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina dell'unione europea.

14. Vigilanza governativa sugli Ordini e Collegi professionali demandata al solo Ministero di Grazia e Giustizia.

15. Possibilità di costituire libere associazioni di prestatori di attività professionali non esercitate dalle professioni regolamentate, che agiscano nel rispetto del pricipio della libera concorrenza, istituendo presso il Ministero competente un registro di tali libere associazioni e attribuendo al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro funzioni consultive per quanto concerne le domande di riconoscimento ed il loro periodico monitoraggio.

16. Abolizione del divieto di pubblicità, purchè questa abbia carattere esclusivamente informativo, nel rispetto dei codici deontologici.


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