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Sono pervenute all'Istituto alcune istanze da parte del Consiglio Nazionale e dagli Ordini Professionali degli Architetti in indirizzo, in merito al riconoscimento da parte dell'Istituto delle competenze professionali degli architetti in materia di impianti di cui alla legge 46/90.
Con tali istanze, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato Sez. VI n. 1876/97, che ha annullato il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell`Artigianato del 22 aprile 1992 nella parte in cui individua in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento dell'attività di verifica degli impianti su incarico delle Autorità di vigilanza, viene espresso l'avviso che "gli architetti rientrano a pieno titolo tra i professionisti competenti alle verifiche in oggetto".
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il Consiglio di Stato con la decisione n. 1876/97, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III ter, del 14 febbraio 1995 n. 360 annullando in parte qua il sopra richiamato D.M. 22 aprile 1992, ha specificato che la questione della competenza debba desumersi dai singoli Ordinamenti professionali.
Invero la Legge 46/90 ha demandato al successivo Regolamento emanato il 6 dicembre 1991, n. 447, esclusivamente il compito di fissare modalità di collaborazione di liberi professionisti con le Autorità di vigilanza senza peraltro modificare le rispettive competenze che vanno, quindi, desunte dai rispettivi Ordinamenti Professionali.
Il Consiglio di Stato, con la decisione sopra richiamata, ha rimosso un'ingiustificata limitazione per le attività di alcuni professionisti senza peraltro entrare nel merito, in subiecta materia, delle competenze degli architetti; di conseguenza per la delimitazione tra le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti si deve far rinvio ai rispettivi Ordinamenti professionali.
In conformità di tale decisione, l'ISPESL accetta i progetti in base alle competenze stabilite dai rispettivi Ordini Professionali e non secondo gli elenchi di cui al D.M. richiamato.
In particolare, ai fini della delimitazione delle competenze professionali in ordine alla realizzazione di impianti elettrici, si ritiene che gli stessi si configurino quali impianti tecnologici, anche se relativi ad edifici per uso civile, riconducibili ad impianti industriali, di pertinenza degli ingegneri.
Peraltro, alla luce della decisione n. 92/1990 del Consiglio di Stato Sezione IV potrebbe ritenersi che, nella fattispecie in cui gli impianti di che trattasi siano strettamente connessi con singoli fabbricati, i relativi progetti rientrerebbero anche nelle competenze degli architetti.
Il Consiglio di Stato decidendo sui ricorsi avverso sentenze del TAR Latina del 13 febbraio 1984 n. 39 e 14/3/1984 n. 116, riuniti per connessione, ha concluso per la non competenza degli architetti quando la progettazione e direzione lavori, opere varie ed igieniche non risultano strettamente connesse con singoli fabbricati.
A tale principio della connessione viene assimilata la fattispecie di opere, da considerarsi di rilievo modesto.
Non viene riconosciuta quindi dal Consiglio di Stato un'estensione delle competenze degli architetti, da parte dell'art. 54 che si caratterizza per la dichiarata eccezionalità.
Invero l'art. 51 del R.D. 23/10/1925, n. 2357 individua la competenza esclusiva degli ingegneri mentre l'art. 52 individua le opere di spettanza comune, quali le opere di edilizia civile riservando peraltro alla competenza esclusiva dell'architetto la fattispecie del rilevante carattere artistico e storico-artistico.
Il successivo articolo 54, nell'ampliare le competenze dell'architetto, esclude peraltro alcune opere e lavori, ivi comprese le applicazioni industriali.
In relazione a tali disposizioni si esprime l'avviso, confortato dalle decisioni sopra richiamate, che gli impianti e gli apparecchi soggetti al controllo omologativo dell'Istituto si configurino quali impianti di carattere industriale e similari, che non rientrano nel concetto di opere di edilizia civile, di spettanza comune a ingegneri e architetti.
Tale carattere è stato riconosciuto per le opere idrauliche dal TAR Campania con sentenza n. 2751 del 14 agosto 1998, che ha escluso la competenza degli architetti.
Aggiungasi che gli impianti di terra, non possono comunque annoverarsi tra le opere di rilievo modesto, assimilabili ad opere strettamente connesse con un singolo fabbricato, che possono essere progettati dall'architetto che ha progettato l'opera nel suo complesso.
Invero l'articolo 4 del D.P.R. 447/91, recante il regolamento di attuazione della legge 46/90 prevede l'obbligo del progetto per gli impianti ivi individuati che rivestono caratteri di pericolosità e potenzialità.
La decisione n. 1876/97 richiamata da codesti Ordini professionali a sostegno della competenza degli architetti per gli impianti sottoposti al controllo di questo Istituto, non comporta invece modificazioni alle procedure concernenti gli apparecchi ed impianti rientranti nelle attività istituzionali, atteso che questo Istituto ha sempre emanato disposizioni con riguardo alle competenze professionali individuate negli specifici Ordinamenti e Regolamenti Professionali, anche se in alcune fattispecie è sorto un contenzioso peraltro non definito.
In particolare si fa presente che già a suo tempo l'Ordine degli architetti era intervenuto presso la disciolta ANCC in ordine all'esclusione della competenza degli architetti alla firma di progetti di impianti termici, di cui al D.M. 1/12/1975, il mancato riconoscimento di tale competenza da parte di questa Amministrazione è stato oggetto di impugnativa, da parte di un interessato, con ricorso tuttora pendente dinanzi il TAR Regione Lombardia.
Aggiungasi che questo Istituto aveva sottoposto all'Avvocatura dello Stato la questione anche per quanto concerne gli adempimenti di cui al D.M. 587/87 in rispetto alla legge 5/11/71, n. 1086 e delle relative norme tecniche emanate con D.M. 14/2/1992.
La posizione dell'Istituto era stata portata a conoscenza dell'Ordine degli Architetti di Milano con nota np. 11337 dell' 11/11/1991, con cui si motivava l'esclusione del riconoscimento degli architetti quali "tecnici abilitati" alla firma di progetti di impianti termici per la considerazione che tali impianti non rientrano fra le opere di edilizia civile, ma consistono in impianti industriali.
Parimenti, con la citata nota, era stata portata a conoscenza del predetto Ordine, la circolare n. 35/88 np. 5940 del 6/6/1988, che escludeva la competenza degli architetti alla firma della documentazione tecnica da presentare a corredo della domanda di autorizzazione preventiva all'installazione di ascensori.
Invero il D.M. 587/87 espressamente prevede che la documentazione tecnica da presentare per l'esame preventivo dell'ISPESL sia corredata di una "dichiarazione di un ingegnere iscritto all'albo incaricato dal proprietario dello stabile, nel quale si attesti, con riferimento specifico all'ascensore da installare, l'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare le sollecitazioni trasmesse dall'impianto" (art. 7 del D.M. 9/12/198, n. 587 in relazione al disposto di cui al paragrafo C 4 - certificati - dell'appendice C dell'Allegato 1 punto 16 - di detto Decreto Ministeriale).
L'ISPESL, dunque, si attiene aLla letterale previsione normativa espressa nel richiamato punto C4, laddove è prevista esclusivamente la dichiarazione di un ingegnere iscritto all'albo e soltanto una modifica alla norma in argomento o un'estensione della stessa da parte dei Ministeri interessati nel senso voluto dall'Ordine degli architetti consentirebbe all'Istituto di accettare dichiarazioni a firma di architetti in tale materia.
Si precisa infine che l'Ordine degli Architetti di Catania con ricorso proposto dinanzi il TAR Sicilia, notificato il 2 luglio 1999, ha richiesto 1'annullamento previa sospensiva, del Decreto Ministeriale 587 del 9/12/1987, nella parte in cui tra i certificati da presentare per l'autorizzazione preventiva all'installazione di un ascensore richiede una "dichiarazione di un ingegnere iscritto all'Albo" escludendo gli architetti dalla competenza a predisporre tale dichiarazione; della nota deLl'ISPESL di Catania prot. 5471 del 14/4/1999; della nota tecnica K 98 deLl'ISPESL del 21/9/1994 prot. 11466; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
La richiesta di sospensione non è stata peraltro accolta.
Alla luce di quanto sopra si esprime l'avviso che questa Amministrazione correttamente operi nel rispetto della normativa vigente ed in conformità della richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 1876/97; la stessa sentenza n. 8348/93 della Corte di Cassazione prevede che "..sussistono attribuzioni riservate all'uno od all'altra professione quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge..".
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