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Rif. DV06556
Documento 05/10/2000 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 05/10/2000
Riferimento Protocollo Mittente n. 7/3923 Protocollo CNI n. 4025 del 05/10/2000
Note
Allegati

dv06557

Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - CITTADINI EXTRACOMUNITARI - TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI IN ITALIA - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DOPO IL 27 MARZO 1999 - DISTINZIONE A SECONDA DEL TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Testo In riferimento all'oggetto, e ad integrazione delle note già inviate da questo Ufficio in ordine ai quesiti posti da codesto Consiglio nazionale, si fa presente quanto segue.
In data 7 agosto 2000 è pervenuto a questo Ufficio il parere richiesto al Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente al problema delle quote, che si allega in copia, e che conferma quanto già sostenuto da questo Ufficio, come segue.
In ordine alla questione dei cittadini extracomunitari in possesso di titoli di laurea italiani (o riconosciuti equipollenti in Italia) e di abilitazione professionale conseguita in Italia, rilevano gli art. 37 co. 1 del D.Lgs. 286/1998 e 35 co. 1 della Legge n. 40 del 6 marzo 1998, per cui "agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli propfessionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga ... al requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali ..."; co. 3: "Gli stranieri di cui al co. 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini... nell'ambito delle quote...".
Ne consegue che i cittadini extracomunitari in possesso di titoli abilitanti conseguiti in Italia, che non abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo professionale entro il limite temporale stabilito - 27 marzo 1999 - devono richiedere all'Ufficio Provinciale del Lavoro la dichiarazione che attesti il rientro nella quota, ex art. 39 co. 7 del D.P.R. 394/1999.
Pertanto, se la domanda di iscrizione viene presentata dopo il 27 marzo 1999, la quota deve essere verficata, anche se l'abilitazione è stata conseguita precedentemente.
Ad integrazione di quanto sopra, una più attenta lettura della normativa in questione pone in evidenza un'importante eccezione alla necessità dell'attestato relativo alle quote.
In particolare, rileva l'art. 6 del D.Lgs. 286/1998, per cui "il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito ... in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite .... secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione".
E' evidente la distinzione effettuata dalla norma, che richiede la conversione del permesso di soggiorno nell'ambito delle quote soltanto a chi si trovi in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione, e non a chi abbia invece un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari.
L'art. 14 del D.P.R. 394/1999 individua le "attività consentite" di cui sopra: "il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo ...; b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato...; c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo...".
Alla luce degli articoli di legge esaminati, è ora opportuno tornare al disposto dell'art. 39 co.7 del D.P.R. 394/1999, per cui "oltre a quanto disposto dall'art. 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura... la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine ... deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo...".
In definitiva, a parere di questo Ufficio, i cittadini extracomunitari in possesso di titoli abilitanti conseguiti in Italia, che non abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo professionale entro il limite temporale del 27 marzo 1999 devono richiedere all'Ufficio Provinciale del Lavoro la dichiarazione che attesti il rientro nella quota, ex art. 39 co. 7 del D.P.R. 394/1999, fatta eccezione per gli stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
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