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Rif. DV07176
Documento 29/03/2001 RICHIESTA PARERE AL MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE AL MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA
Numero
Data 29/03/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 995 del 29/03/2001
Note
Allegati

dv02136

Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - INGEGNERI ISCRITTI ALL'AIRE - EQUIPARAZIONE RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE EX ART. 16 L. 526/99 - RICHIESTA PARERE AL MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA
Testo Come noto, in passato, requisito indefettibile per l'iscrizione all'Albo degli Ordini provinciali degli ingegneri era - per l'interessato - quello della residenza (v. art. 3 R.D. 23/10/1925 n. 2537).

In relazione ad istanze di iscrizione all'Albo da parte di soggetti iscritti alla anagrafe istituita ex l. 470/1988 (cd AIRE), e quindi non aventi la residenza in Italia, gli Ordini - sulla scorta del conforme parere del Ministero dell'Interno (v. allegati) - negavano l'accesso, in base alla mancata equipollenza tra il requisito della residenza e quello della iscrizione all'AIRE.

La recente introduzione di atti normativi in materia di residenza e di cittadinanza solleva dubbi interpretativi sul permanere della soluzione suesposta.

Da un lato la legge 21/12/1999 n. 526 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999") ha, con l'art. 16, - "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri" - espressamente equiparato alla residenza il DOMICILIO PROFESSIONALE.

Dall'altro lato, per i cittadini extracomunitari, sono intervenuti il D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 (cd T.U. sull'immigrazione) e il relativo regolamento di attuazione, il DPR 31/8/1999 n. 394.

Alla luce di quanto sopra, si pone la questione se tali disposizioni abbiano in qualche modo influenzato e inciso sulla previgente disciplina relativa all'A.I.R.E. per i cittadini italiani.

Con la presente si chiede quindi al Ministero in indirizzo conferma della attuale mancanza di equiparazione tra iscrizione all'A.I.R.E. e requisito della residenza.

Ciò in quanto, ove nulla fosse normativamente mutato, i singoli Ordini provinciali, in sede di domanda di iscrizione all'Albo, dovrebbero procedere alla denegata iscrizione (o alla cancellazione) dell'interessato, cittadino italiano, residente o soggiornante in un Paese extracomunitario.

Si confida in una autorevole e tempestiva risposta, in quanto necessaria per assolvere correttamente i fini istituzionali del Consiglio Nazionale (v. allegato n. 2).


Allegati:

1) Parere Ministero Interno del 1990 (DV02136)

2) Richiesta al C.N.I. dell'Ordine di Treviso (Omissis)
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