Testo
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In riferimento alla Vs nota del 5 aprile 2001, e a seguito di quanto verificato (in via interpretativa) presso l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si fa presente quanto segue.
L'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n.526 (legge comunitaria), equipara espressamente il domicilio professionale e residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte dì cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
Pertanto, la norma in esame consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano, come ovvio, anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia, a fronte di uno spostamento della residenza in uno Stato membro della Comunità Europea ovvero in uno Stato extra-comunitario.
Da quanto sopra consegue che gli ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di ingegneri italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti ingegneri documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia.
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