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Rif. DV07358
Documento 21/09/2001 DOCUMENTO D'IMPEGNO DELLA CATEGORIA
Fonte ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI RAGUSA
Tipo Documento DOCUMENTO D'IMPEGNO DELLA CATEGORIA
Numero
Data 21/09/2001
Riferimento del 21/09/2001 Protocollo CNI n. 3441 del 17/10/2001
Note
Allegati
Titolo XLVI CONGRESSO NAZIONALE A RAGUSA - DOCUMENTO FINALE - OSSERVAZIONE AL D.P.R. 328/01 - TRASMISSIONE
Testo Il DPR 328/01, approvato il 5 giugno 2001 e pubblicato in G.U. il 17 agosto 2001, è il risultato del lavoro di una Commissione che, dichiaratamente, ha operato senza un preventivo organico e tempestivo confronto con le categorie professionali interessate.

Tale decreto rappresenta la fase attuativa di una profonda modifica dai percorsi formativi universitari, voluta dalle università e da altre realtà estranee al mondo delle professioni, che gli Ordini professionali non hanno mai condiviso e che introduce nuove professionalità senza prevederne la regolamentazione.

Gli Ordini degli Ingegneri d'Italia, nella ferma convinzione che si debba provvedere con urgenza alla riforma delle professioni, ritengono che il DPR 328/01, intervenendo con superficialità ed incompetenza in settori particolarmente delicati per lo sviluppo del Paese, non affronti i veri problemi della riforma, accresca le contraddizioni e faccia emergere ulteriori difficoltà aggiungendo elementi di confusione e dequalificazione nell'ambito delle competenze professionali.

Inoltre il testo del decreto, modificando le competenze relative ai diversi ambiti professionali, è in contraddizione le sue stesse premesse, posto che il 2. comma dell'articolo 1 prevede espressamente che le norme contenute nel regolamento non modifichino l'ambito della normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

E' necessario, quindi, che il decreto in questione venga abrogato o, in alternativa, venga radicalmente modificato sulla base del presupposto che ci sia correlazione tra percorsi formativi e competenze che vengono definite dall'appartenenza a specifici Albi professionali.

Nell'attuale stesura le competenze indicate dal DPR non soltanto non corrispondono a quelle proprie dei singoli Ordini e Collegi professionale, ma non corrispondono neppure a quelle indicate dalle leggi vigenti, quali il D.M. 509/99 e la L. 127/97 sui decreti d'area (che contengono precise indicazioni in relazione alle attività professionali collegate a ciascuna area).

Ed infatti, a titolo di esempio, per quanto riguarda in particolare la professione di ingegnere possono essere evidenziate le seguenti discrasie e contraddizioni:

1. La possibilità per i laureati triennali di iscriversi, a scelta, ad un Ordine o ad un Collegio comporta la possibilità di coesistenza all'interno di uno stesso organismo di professionisti con le stesse competenze, ma con percorsi formativi diversi.

Ci sono infatti 6 lauree triennali, di cui alcune non "tecniche" (metodologie fisiche, analisi chimico-biologiche, chimica, informatica, scienze e tecniche cartarie, tecnologie alimentari), che permettono l'iscrizione al Collegio dei periti industriali - acquisendo in pratica pressoché tutte le competenze tecniche dell'ingegnere industriale - ma non permettono l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

Ci sono due lauree triennali (edilizia, ingegneria delle infrastrutture) che portano, a scelta dell'interessato, all'iscrizione all'Ordine degli ingegneri o al Collegio dei geometri, e 12 lauree triennali che portano, a scelta dell'interessato, all'iscrizione all'Ordine degli ingegneri o al Collegio dei periti industriali.

Tale situazione, oltre a creare un'enorme confusione, è in contrasto con le premesse del decreto che afferma che gli ambiti professionali devono essere correlati "al diverso grado di capacità e competenze acquisite mediante il precorso formativo".

2. Gli ingegneri provenienti dalla categoria 4/S (architettura ed ingegneria edile) si possono iscrivere all'albo dei dottori Agronomi e Forestali acquisendo così competenze che non derivano dal loro percorso formativo.

3. a) Gli ingegneri edili, pur avendo seguito un solo determinato percorso formativo, possono acquisire competenze differenti a seconda che si iscrivano all'albo degli architetti (urbanistica, beni vincolati, ecc.) o degli ingegneri (infrastrutture, geotecnica, idraulica, ecc.).

b) Viceversa l'architetto che non segue un percorso formativo adeguato all'ingegneria civile si può iscrivere all'albo degli ingegneri nel settore civile e ambientale acquisendo competenze che non gli sono proprie.

4. La laurea in Informatica, che si consegue in una facoltà scientifica e non tecnica da cui sono escluse le discipline di carattere tecnico-progettuale, può attribuirsi le competenze dell'intero settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri quali progettazione e direzione lavori nel campo dell'elettronica, delle telecomunicazioni, ecc.

5. Ai laureati specialistici geologi viene attribuita competenza nel campo delle relazioni geotecniche senza alcuna preparazione che derivi dal loro percorso formativo. Inoltre è contemplata la competenza nel campo della "progettazione" degli interventi geologici, non prevista dalla normativa attuale. Infine, sono contemplate discipline per le quali manca un adeguato supporto formativo, quali i "rilievi topografici", la direzione "di tutte le attività a cielo aperto, in sotterraneo e in mare", la direzione di laboratori geotecnici, ecc.

6. Viene attribuita competenza nel campo della progettazione (anche edilizia) a categorie professionali prive di qualsiasi base formativa adeguata, come i Dottori Agronomi e Forestali (in campo rurale) e i Chimici (per la progettazione di laboratori e impianti).

7. Nel campo dei beni vincolati gli architetti sono considerati competenti per la parte tecnica (in particolare impiantistica), senza una preparazione che derivi dal loro percorso formativo.

L'importanza della riforma e delle sue conseguenze sui cittadini e sui professionisti richiede che, pur nell'urgenza che l'attuale situazione impone, non si prescinda, per quanto riguarda in particolare la professione dell'ingegnere, da un costruttivo confronto con la categoria.
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