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Rif. DV07476
Documento 31/01/2002 DISEGNO DI LEGGE
Fonte CUP
Tipo Documento DISEGNO DI LEGGE
Numero
Data 31/01/2002
Riferimento del 31/01/2002 Protocollo CNI n. 4674 del 31/01/2002
Note
Allegati
Titolo 'RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI'
Testo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Scopi)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, anche in riferimento agli articoli 4, 9, 21, 24, 31, 32, 38, 41 e 47 della Costituzione.
2. La presente legge garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, al fine di tutelare gli interessi pubblici, anche in ragione di pubbliche funzioni alle medesime attribuite, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta.
3. L 'attività professionale è distinta dall'attività d' impresa, in considerazione della natura della prestazione professionale, che è obbligazione di mezzi e non di risultato. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell' indipendenza e della responsabilità diretta e individuale del professionista.
4. La presente legge individua i criteri per garantire la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e possono essere derogate o modificate solo espressamente.
CAPO II
PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Articolo 3
(Ordini professionali)
1. Ciascun, Ordine Professionale Nazionale è costituito dal Consiglio Nazionale e dai Consigli locali dell' Ordine. , !
2. I Consigli locali dell'Ordine della stessa regione costituiscono la Federazione Regionale.
3. Dell'Ordine Nazionale fanno parte di diritto tutti gli iscritti.
4. Gli Ordini professionali sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dall'articolo 1. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo " 1958, n. 259, e successive modificazione, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
5. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, di formazione e di aggiornamento professionale, di accreditamento dei percorsi formativi, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, di informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche ed esprimono pareri alle pubbliche amministrazioni.
6. La presente legge indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli ordini professionali sono soggetti ad approvazione del Ministro competente che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità.
7. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell'Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 241/90.
Articolo 4
(CUP)
1. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali, i Consigli locali dell'Ordine, possono costituire comitati unitari permanenti degli ordini e collegi professionali (CUP) e possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 241/90.
I
Articolo 5
(Attività riservate)
1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti, di cui all'allegato elenco A, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.
2, I regolamenti di cui all'art. 34 disciplinano per ciascuna professione le attività riserva e in esclusiva agli iscritti agli albi e i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.
Articolo 6
(Accesso alla professione)
1.L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per quelle cui sono demandate pubbliche funzioni - fatto salvo il superamento, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
2. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
3. I regolamenti di cui all'articolo 34 disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che il presidente e almeno la metà dei commissari siano designati dai Consigli Nazionali.

Articolo 7
(Tirocinio)
1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve - rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative di durata omogenea. Il tirocinio svolto, di norma, presso un professionista iscritto all'albo da almeno tre anni potrà essere svolto anche:
a)in parte nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, secondo linee guida dettate dai Consigli Nazionali;
b) in parte all'estero presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai Consigli Nazionali;
c) tramite la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato riconosciuti dai Consigli Nazionali.
2. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire I'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
3. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività professionale. I compensi corrisposti al tirocinante non sono soggetti ad imposte e contributi.
Articolo 8
(Formazione continua obbligatoria)
1. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.
2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.
3. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini Professionali promuovono la stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni pubbliche.
Articolo 9
(Codici deontologici)
1. Ciascun Consiglio nazionale è tenuto ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 34, il codice deontologico al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle norme che regolano ciascun ordinamento professionale.


Il
il Articolo 10
(Tariffe)
1.Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili di cui al comma 3. Patti contrari sono inefficaci. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.
2. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.
3. I decreti di cui al comma 2 individuano gli onorari minimi che devono essere rispettati . dalle parti per le prestazioni professionali, in modo tale che i predetti compensi siano rapportati al costo della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del. professionista. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.
Articolo 11
(Pubblicità informativa)
1. E' consentito al professionista di fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
2. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione.
Articolo 12
(Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria)
1. Il professionista, ovvero la società fra professionisti, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
2. Il risarcimento del danno connesso alla responsabilità professionale è limitato ad un multiplo del compenso percepito dal professionista, definito dai regolamenti di cui all'art. 34.
Articolo 13
(Agevolazioni ed incentivi)
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione professionale e l'aggiornamento, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale e gli Ordini professionali.
Articolo 14
(Consigli Nazionali)
1. I Consigli Nazionali dell'Ordine:
a) garantiscono il rispetto dei principi della presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza istituzionale degli iscritti;
b) giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari locali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
c) esercitano funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento dei Consigli locali dell'Ordine e adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;
d) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione; di tenuta e aggiornamento periodico degli albi; di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di procedimento disciplinare, di attestazione della qualificazione professionale;
e) adottano il codice deontologico;
f) promuovono la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono all'accreditamento dei percorsi formativi;
g) promuovono i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
h) designano i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
i) formulano pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
l) partecipano ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
m) compilano e propongono, per l'approvazione di legge, le tariffe professionali che dovranno essere aggiornate ogni due anni;
n) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'Ordine per la copertura delle spese relativo all'esercizio delle suddette funzioni.
Articolo 15
(Federazioni Regionali)
1. Le Federazioni Regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell'Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell'Ordine e dei Consigli Nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell'Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento.
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
Articolo 16
(Consigli locali dell'Ordine)
1. Ai consigli locali dell'ordine sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l' iscrizione;
b) la formulazione di proposte o pareri nei confronti del Consiglio Nazionale dell'Ordine e della Federazione Regionale;
c) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e promuovono l'azione disciplinare;
e) ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali;
f) la determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento
g) la promozione della formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori;
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali.
2. I Consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui al comma 1, lettera a).
Articolo 17
(Sistemi elettorali).
1. Le procedure elettorali sono definite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 34 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela della minoranza e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Articolo 18
(Commissioni disciplinari).
1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità ed indipendenza.
2. I componenti delle commissioni disciplinari locali" sono designati dai Consigli locali dell'Ordine. Le commissioni hanno sede presso il"Consiglio locale dell'Ordine che provvede ai mezzi ed al personale necessario per il funzionamento.
3. Le norme in materia di composizione e durata delle commissioni disciplinari ed il procedimento disciplinare sono definite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 34 e garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio e prevedono l'impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni disciplinari locali innanzi ai Consigli Nazionali.
Articolo 19
(Scioglimento dei Consigli Nazionali)
1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, quando compia atti di grave e persistente violazione della legge.
2. Con il decreto di cui al comma I è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Articolo 20
(Scioglimento delle Federazioni Regionali)
1. Le Federazioni Regionali possono essere sciolte con decreto del Ministro competente, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Articolo 21
(Scioglimento dei Consigli locali dell'Ordine)
1. I Consigli locali dell'Ordine possono essere sciolti con decreto del Ministro competente, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
CAPO III
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Articolo 22
(Libere associazioni)
1. Possono essere riconosciute libere associazioni di esercenti professioni intellettuali, fondate su base volontaria e che agiscono nel rispetto della libera concorrenza. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività r professionale, ne di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali di riferimento e di cui al comma 2.
2. Le associazioni di prestatori di attività professionali non regolamentate sono registrate presso il Ministero competente con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e i Consigli Nazionali degli Ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività. L'iscrizione è subordinata al possesso di statuti e clausole associative che garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, nonche una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
CAPO IV
SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI
Articolo 23
(Società fra professionisti) ;
1. Nel rispetto dei principi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad Ordini professionali diversi, non che fra professionisti :cittadini degli Stati della comunità europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.
2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.
3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.
4. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
5. La presente legge non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale, salvo quanto disposto dall'art. 28.
6. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
7. La società professionale è sottratta alla disciplina del fallimento.
Articolo 24
(Costituzione della società e oggetto sociale)
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.
2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 34 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni e per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. Gli atti compiuti in violazione dei presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.
Articolo 25
(Denominazione sociale)
1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta.
2. Non è consentita l'indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso l'utilizzazione del nome è consentita con l'indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purche non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
Articolo 26
(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria)
1. Ogni professionista non può partecipare che ad una sola società professionale, ma può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.
2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino ali' iscrizione della stessa secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 27
(Esclusione dalla società)
1. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
2. L I esclusione dei socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci.
Articolo 28
(Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale )
1. L I incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l' incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l'incarico è eseguito nell'ambito della società professionale.
2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza.
3. Ciascun professionista è personalmente responsabile dell'attività da lui svolta nei limiti di cui all'articolo 12, comma 2.
4. La società è solidalmente responsabile dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale, nei limiti di cui all'articolo 12, comma 2.
5. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società sono, nei limiti di cui all'articolo 12, comma 2, responsabili solidalmente tutti i soci.
6. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
7. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
Articolo 29
(Responsabilità disciplinare)
1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione.
2. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.
3. La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.
4. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.
5. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benchè iscritto presso altro Consiglio dell'Ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.
Articolo 30
(Organi della società)
1. L'amministrazione della società fra professionisti spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2. I soci determinano nell'atto costitutivo o nello statuto le modalità di amministrazione della società.
Articolo 31
(Modifiche statutarie)
1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
2. In caso di cessione delle partecipazioni della società professionale ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la facoltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo socio.
3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti è riconosciuto il diritto di riscatto.
Articolo 32
(Compensi, norme previdenziali e fiscali).
1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L 'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'art. 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
Articolo 33
(Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 34 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III dei titolo V dei libro quinto dei codice civile.
Articolo 34
(Regolamenti di attuazione).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti specifici per ciascuna professione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo I'acquisizione del parere dei Consiglio di Stato e previo parere dei Consigli Nazionali, alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto dei parere delle Commissioni parlamentari.
Articolo 35
(Collegi professionali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai "collegi professionali".
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