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Rif. dv07734
Documento 01/01/2002 MOZIONE
Fonte CONGRESSO NAZIONALE ORDINI
Tipo Documento MOZIONE
Numero
Data 01/01/2002
Riferimento
Note
Allegati
Titolo MOZIONE UNICA APPROVATA A IMPERIA - 47ø CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI
Testo 47. Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri
Mozione finale


I rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia riuniti a Sanremo, in occasione del 47. Congresso Nazionale della Categoria

Premesso che la sicurezza e l'affidabilità delle opere, infrastrutture, impianti e prodotti sono di pubblico interesse e che una società basata sulla conoscenza deve fondarsi sull'uso intelligente delle risorse nella certezza che l'innovazione tecnologica sia applicata con modalità altamente consapevoli ed etiche;

Atteso che gli ingegneri costituiscono l'elemento di cerniera fra il sapere ed il fare e che devono pertanto, nell'interesse del cittadino, possedere una qualificazione trasparente ed una formazione certa, fondata su criteri qualitativi e quantitativi adeguati e rispettosi dell'etica della responsabilità;

Ritenuto che, per tutti gli ingegneri e in tutte le forme in cui viene esercitata la professione, debbano valere le stesse norme applicate ad altri professionisti che operano in settori di pubblico interesse, quali, ad esempio, medici e architetti;

Udite le articolate relazioni ufficiali e tenuto conto degli interventi e contributi forniti in sede di dibattito;

Preso atto dell'imminenza di consultazioni e successive elaborazioni di provvedimenti in sede comunitaria per la messa a punto di normative in materia di riconoscimento delle qualificazioni professionali ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento e della prestazione occasionale di servizi;

Considerate
- l'attuale vigenza di varie direttive di settore che solo indirettamente comprendono la professione degli ingegneri;
- la peculiarità della professione che, per caratteristiche culturali e formative, è incentrata sui principi della sicurezza e dell'etica della responsabilità ;

Atteso che
- la formazione ed i titoli formativi e professionali corrispondenti presentano notevoli disomogeneità tra i vari stati membri e che solamente l'inquadramento al massimo dei livelli formativi previsti dalle normative nazionali, può garantire il reciproco riconoscimento;
- solamente gli Ordini o strutture equivalenti possono farsi garanti del tirocinio e dell'esame di stato, della qualità dell'aggiornamento professionale necessario e del rispetto delle norme deontologiche nonché della qualità della prestazione attraverso l'osservanza di minimi tariffari inderogabili ed il divieto di subappalto delle prestazioni intellettuali ;
- solo la separazione certa fra il progettare e l'eseguire potrà, in futuro come in passato, assicurare un risultato di qualità, sicurezza e contenimento dei costi dell'opera;

Preso atto altresì che i rappresentanti del Governo hanno confermato la rilevanza di pubblico interesse della professione di ingegnere da tutelarsi attraverso la conferma del patto sociale che è alla radice della Costituzione e dell'esistenza stessa degli Ordini professionali ;

Preso atto inoltre che una chiara definizione dell'attività professionale, come prestazione intellettuale distinta dall'attività di impresa, deve essere necessariamente inserita nella nuova Costituzione europea che discenderà dai lavori della Convenzione.

Riscontrata infine la dichiarata disponibilità dei rappresentanti di Governo di fare salva la dialettica consultiva con le rappresentanze delle professioni regolamentate nella formulazione di normative in area nazionale e comunitaria;


Deliberano e danno mandato al CNI per l'attuazione,


di provvedere, in raccordo con Governo, Parlamento nazionale, Istituzioni comunitarie, ad intraprendere con urgenza, compiutezza di argomentazioni ed indicazioni, ogni iniziativa di rito e di merito, per concorrere alla formazione di strumenti normativi sui seguenti punti centrali per la Categoria.

A. In chiave nazionale, è preliminarmente necessario che il governo italiano presenti e si faccia promotore, nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, di un nuovo disegno di legge che modifichi in senso migliorativo alcune disposizioni normative vigenti:
1. sostituendo all'attuale schema formativo un percorso in parallelo che consenta di disporre a fianco della laurea triennale, anche di una laurea quinquennale ed in tal senso fin dall'inizio orientata come da sempre sostenuto dalla categoria ed ora anche da più voci del mondo accademico;
2. sospendendo immediatamente e successivamente abrogando il DPR 328/2001 onde eliminare tutti i vizi già impugnati dalla categoria davanti al tribunale amministrativo
3. definendo in maniera puntuale ed inequivocabile l'attribuzione delle competenze professionali.

B. di adoperarsi, in chiave europea, per dei provvedimenti comunitari tesi ad ottenere

- (a) una direttiva specifica di settore che, riconoscendo la peculiarità della professione, fissi in modo inequivocabile le caratteristiche culturali, professionali e deontologiche nonché uguali diritti e doveri ovunque sotto il controllo degli Ordini professionali o organismi equivalenti;
e, in via subordinata
(b) l'inquadramento in una direttiva generale, al massimo dei livelli di qualificazione e sempre sotto il controllo degli Ordini che dia certezze di libera circolazione e di massimo livello delle prestazioni;

- l'inserimento di una chiara definizione di professione intellettuale nella futura Costituzione europea.





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