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Rif. dv07809
Documento 01/01/2002 DOCUMENTO
Fonte CNI
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 01/01/2002
Riferimento
Note
Allegati
Titolo 'MOTIVAZIONI PER LA RICHIESTA DI UNA SEZIONE SPECIFICA PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE NELLA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA QUADRO SULLA MOBILITA' (DOC:2002/0061 (COD)'
Testo Motivazioni per la richiesta di una sezione specifica per la professione di ingegnere nella nuova proposta di direttiva quadro sulla mobilità (doc: 2002/0061 (COD)

La tecnologia è da sempre il risultato dell'intelligenza umana per assicurare un futuro alla specie. Unitamente allo sviluppo essa costituisce al contempo un mezzo e un fine. Non vi è sviluppo senza tecnologia e viceversa. Ciò è vero dai tempi in cui i primi ominidi compresero l'utilità di alimentare costantemente un focolare generato da un fulmine.

Alla luce di questa elementare considerazione, gli scienziati e in misura ancora maggiore gli ingegneri si trovano di fronte ad una doppia responsabilità: creare le tecnologie adatte ed applicarle correttamente, favorendo nel contempo una presa di coscienza dei rischi e dei rimedi nei poli decisionali e nella pubblica opinione: gli ingegneri più che gli scienziati poiché la ricerca pura non è soggetta a nessun tipo di condizionamento etico in quanto pura conoscenza. Laddove invece essa è utilizzata per esplorare applicazioni pratiche, l'etica e il senso di responsabilità degli attori del processo diviene un fattore primario per uno sviluppo sostenibile.

Rappresenta dunque una visione prospettica assai miope il fatto che la Commissione Europea, in nome e per conto del libero mercato, presenti una proposta di direttiva "calderone" che concerne artigiani, commercianti e professionisti senza peraltro correggere i difetti delle preesistenti direttive ma aggiungendo ulteriori elementi di confusione e di dequalificazione delle libere professioni. Ancora una volta, l'"Ingegneria", ossia il più alto livello della concezione tecnica e della ricerca applicata, è stata stimata indegna di un regime "ad hoc" che stabilisca in modo in equivoco e trasparente, i requisiti di formazione accademica e competenza professionale indispensabili per professionisti che operano in campi strettamente legati alla sicurezza della collettività ed all'uso intelligente del territorio e delle risorse.

Per i tecnocrati della Commissione e del Consiglio d'Europa, l'architetto, in quanto custode della "bellezza e qualità delle costruzioni e dei paesaggi naturali e urbani", il farmacista in quanto "specialista nel ramo dei medicinali", il veterinario e il medico in quanto si prendono cura dei relativi pazienti, svolgono la loro professione in ambiti di "pubblico interesse" e sono pertanto degni di formazioni accademiche "tradizionali" e ben identificate per la salvaguardia della collettività che si avvale dei loro servizi. Ciò non vale paradossalmente per l'Ingegnere qualificato che, vittima della genericità associata nella lingua inglese al termine "engineer", resta una specie di ibrido con licenza di operare ad ogni livello di responsabilità in tutto il territorio dell'Unione, purché possegga una non meglio precisata formazione superiore in ingegneria della durata minima di tre anni variamente conseguita in un qualsiasi Paese dell'Unione e nel sacrosanto rispetto delle diversità nazionali!

Lasciando da parte l'architettura perché sarebbe troppo facile essere accusati di partigianeria, è tutt'altro che assurdo sostenere che così come il medico esiste per l'uomo, l'ingegnere esiste per l'ambiente e l'habitat in cui l'uomo opera e vive. Tuttavia la Commissione comprende il ruolo sociale dell'uno ed immola l'altro al mito della libera concorrenza. Tanto sono le regole del mercato che faranno la differenza!.

Meglio sarebbe stato che prima di riproporre le medesime norme di libertà di stabilimento e porre mano ad un problema delicato come la prestazione occasionale di servizi fra cui anche quelli d'ingegneria, i funzionari di Bruxelles avessero profuso parte delle loro energie per analizzare se esiste davvero una professione onnicomprensiva di ingegnere o se essa non debba essere in qualche modo differenziata secondo la formazione, la competenza, il modo di praticare e conseguentemente il livello di responsabilità richiesto. Il che non significa applicare il criterio riduttivo della mera specializzazione iniziale. In una logica di predominio della relazione fra causa ed effetto l'ingegnere civile costruisce dighe e ponti mentre l'ingegnere aeronautico progetta velivoli: se un ponte crolla, o se una struttura alare mal calcolata può rendere non sicuro un prototipo di aliante, la responsabilità dell'effetto spetterà inequivocabilmente o all'uno o all'altro dei due professionisti. E' dunque importante provvedere a che la formazione di un ingegnere civile sia "diversa" di quelle di un ingegnere aeronautico. Oggi tuttavia questa diviene condizione necessaria ma non più sufficiente. Poiché la tecnologia evolve e gli ingegneri informatici sviluppano software di simulazione sulle condizione di stress applicabili ai vari tipi di ponti, gli ingegneri civili progettano i ponti basandosi su tali modelli. Se un ponte crolla, non e' più così facile appellarsi al principio della causa e dell'effetto, determinando qual è il buono o il cattivo professionista. La responsabilità dell'ingegnere informatico e' in questo caso assimilabile o quantomeno correlata a quella dell'ingegnere civile e la professionalità dell'uno non e' disgiunta dalla professionalità e capacità dell'altro. Le relazioni fra i due tipi di ingegneri (che non si sono mai incontrati) sono relazioni che investono aree proprie dell'essere umano (fiducia), aree proprie della società (economia, valore aggiunto, utilità), ed aree proprie del prodotto finale del pensiero, identificabile con l'infrastruttura (manutenzione, materiali, condizioni naturali). L'esempio che precede può essere facilmente estrapolato ad una varietà di applicazioni e conseguentemente ad una varietà di specializzazioni di ingegneria oltre che a professioni diverse. Stabilita la correlazione stretta che esiste fra professionalità, esperienza e formazione, ne discende che la distinzione più importante che deve essere fatta non riguarda tanto le specializzazioni degli ingegneri quanto i livelli di responsabilità associati all'attività che essi svolgono.

Questa distinzione non è considerata nella proposta di direttiva e il concetto di professione regolamentata conserva tutte le sue ambiguità pretendendo applicarsi alla stessa maniera sia ad un neolaureato al primo impiego in un'industria manifatturiera purché in possesso di titolo accademico definito "professionalizzante" da una norma o consuetudine nazionale e notificato come tale alla Commissione UE, sia allo strutturista inglese che ha sgobbato otto anni per essere eletto membro della prestigiosa Istituzione degli Ingegneri Civili, sia ad un libero professionista dotato di un solido curriculum che ha progettato per anni opere di milioni di euro sia, infine,al tecnico straniero che senza muoversi da casa, ha fatto riconoscere il proprio curriculum nazionale in un Paese dell'UE, avente una regolamentazione professionale meno rigida, e si avvale di questo riconoscimento in patria per ottenere competenze professionali superiori a quelle che gli competerebbero legittimamente, in barba al considerando 10 della direttiva 89/48/CE.

Né vale il principio che una direttiva di mobilità, ai sensi del trattato, stabilisce unicamente le condizioni minime per il riconoscimento, consentendo allo Stato ospite di supplire alle carenze formative del richiedente con misure compensative. Di fatto la valutazione da parte dell'Amministrazione competente spesso rappresenta quasi un terno al lotto in quanto deve effettuarsi solo su una base documentale parte prodotta dall'interessato che ne può pure autocertificare alcune parti fra cui il possesso del diploma e il curriculum studiorum seguito.

Un altro paradosso del nuovo testo legislativo è contemplato all'articolo 4, terzo comma della proposta: "Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello stato ospitante ha una gamma di attività più ampia e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione..., con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo può accedere nello stato membro ospitante solo a tale attività". Di primo acchito il ragionamento potrebbe anche avere una sua logica, salvo che non è definito da nessuna parte a chi è demandato il controllo di questa attività parziale. Può ragionevolmente prendersene cura il burocrate che segue la pratica di riconoscimento o magari, trattandosi di prestazione occasionale di servizi, l'ente di sicurezza sociale di diritto pubblico (al limite anche successivamente alla prestazione effettuata se sussistono motivi di urgenza!) cui ai sensi dell'articolo 6 il professionista non è tenuto ad iscriversi ma solo a notificare la prestazione?

Se la Commissione ha ragione nel ritenere che una procedura siffatta sia idonea a rassicurare il potenziale cliente sulle qualifiche del suo progettista di fiducia, forse già viviamo nella Città del Sole senza neppure essercene accorti!

Gli unici soggetti che potrebbero fornire i controlli qualitativi e deontologici adeguati sarebbero, infatti, gli Ordini o le Istituzioni nazionali di categoria ma il legislatore comunitario non ha ritenuto di sfruttare questo potenziale.

Tornando al concetto di responsabilità sociale prima enunciato, non è un attentato all'eccellenza desiderare formazioni e qualificazioni differenziate a seconda dei livelli di responsabilità associati al livello e tipologia di professione scelta. Un'analogia si impone. La salute dell'uomo (condizione prioritaria sulla quale nessuno può e vuole discutere) impone regole, formazione e qualificazioni differenziate ad esempio fra un chirurgo ed un massaggiatore. Regole differenziate non sono necessarie per un chirurgo e per un cancerologo giacché entrambi hanno lo stesso livello di responsabilità nei confronti dei loro pazienti. Viene a proposito la recente sentenza della Corte di Giustizia della Comunità che deliberando su due questioni pregiudiziali relative alla corretta applicazione degli articoli 52 e 59 del Trattato ha stabilito per l'ennesima volta che non vi è incompatibilità del diritto comunitario quando uno Stato membro esige dei requisiti più rigorosi di altri Stati per l'esercizio di una determinata professione purché le maggiori esigenze siano motivate da ragioni di pubblico interesse quali, nel caso in specie, la salvaguardia della salute.1

Estrapolando la pregiudiziale dal suo rigido contesto (la professione di "Heilpraktiker" in Germania ed in Austria) non si comprende, ancora una volta perché quanto vale per la salute del singolo non dovrebbe valere anche per la salute delle infrastrutture e dell'ambiente in cui il singolo vive e lavora e perché gli ingegneri non abbiano diritto di pretendere anch'essi una direttiva specifica che tenga conto dei vari livelli di responsabilità associati ad una professione che comprende attività certamente di pubblico interesse.

Ciò non significa affatto esprimere considerazioni di merito sulla qualità dei vari livelli di formazione. Un ingegnere applicativo non è aprioristicamente meno bravo di un ingegnere preparato ad attività più complesse. Nel proprio ambito lavorativo, ogni professionista può essere individualmente mediocre, buono o eccellente.

Ancora una volta quindi, non può considerarsi discriminante o contrario alla realizzazione del mercato unico esigere che qualificazioni professionali costituite da formazioni ed esperienze di diverso livello siano richieste per svolgere attività e servizi che pur afferendo nominalmente alla medesima professione di ingegnere, implicano diversi livelli di responsabilità e di conseguenza diversi livelli di impatto sulla sicurezza della collettività e dell'ambiente.

Gli articoli 11 e 13 della proposta di direttiva si limitano invece ad istituire un'alchimia contabile fra la durata delle formazioni assumendo che i livelli di qualificazione professionale siano determinate tout court dalla durata e non dai contenuti di un'istruzione universitaria (o riconosciuta equivalente) definita di tipo "breve, medio o superiore" con possibilità di riconoscimento per il livello immediatamente successivo a quello posseduto.

Per questa ragione si ritiene che solo una direttiva specifica, o nella nuova accezione una "sezione" particolare, potrebbe regolare efficacemente la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi degli ingegneri in Europa, stabilendo regole certe per la trasparenza e il livello di qualificazione del professionista delegando eventualmente alle Associazioni/Ordini professionali nazionali la definizione di una qualificazione europea, o quantomeno le procedure per la sua attribuzione (paese d'origine) e il suo controllo (paese ospite) consentendosi una revisione periodica degli elementi che compongono la Qualificazione onde adeguarla alla mutazione dei vari contesti formativi e professionali che caratterizzano una professione dinamica qual è quella dell'ingegnere.

Conseguentemente, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiede i seguenti emendamenti al testo della Commissione:doc: 2002/0061 (COM)


Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

omissis

...............
(21) bis (nuovo) La sicurezza e l'affidabilità delle infrastrutture, degli impianti e dei prodotti, sono di pubblico interesse. Una società basata sulla conoscenza deve anche basarsi su un uso intelligente delle risorse affinché sia possibile produrre di più consumando di meno, deve essere certa che l'innovazione tecnologica sia creata ed applicata in modo realmente innovativo, consapevole ed etico. Ciò richiede che la libera circolazione degli ingegneri, così come quella di altre professioni tecniche, debba essere regolata tramite il riconoscimento di professionalità in possesso di formazioni certe e trasparenti basate su criteri sia qualitativi che quantitativi adeguati nonché dell'iscrizione all'Ordine o Associazione di categoria istituzionalmente preposta a vegliare sulla deontologia dei singoli professionisti. Solo tali requisiti, infatti, possono dare garanzia alla collettività che le opere e prodotti, derivanti da una progettazione competente e responsabile, rispettano la sicurezza e il benessere dei destinatari finali avendo nel contempo il minor impatto possibile sull'ambiente ed il massimo rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

(21) ter (nuovo) Le norme nazionali nel settore dell'ingegneria per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'ingegnere, hanno una diversa portata. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'ingegneria sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che si fregiano del titolo di ingegnere, solo o insieme con un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Non ovunque, in Europa, ad esempio, esiste la professione di ingegnere agronomo, svolta in alcuni paesi da altre figure professionali. In quasi tutti i paesi, le competenze e responsabilità degli ingegneri più propriamente applicativi differiscono notevolmente da quelli di formazione accademica, più teorica e volta alla ricerca dell'innovazione.

Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di "ingegnere" per delimitare il campo d'applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli formativi, prescindendo dalle particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività, agli ingegneri di formazione universitaria almeno quadriennale.

omissis

Articolo 20

Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di farmacista di architetto e di ingegnere, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 e 5.7.2, e 5.8.2 conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 40, 42 e 45 bis, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e il loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5 1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4, 5.7.2, 5.8.2.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 21, 25, 31, 34, 45, 45 quater.

omissis

Sezione 9

Ingegnere (nuova)

Articolo 45 bis

Formazione di ingegnere

1. La formazione comprende almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 7 anni, di cui almeno 3 a tempo pieno, in un'università o un istituto d'insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'ingegneria, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici dell'innovazione tecnologica e garantirà l'acquisizione delle conoscenze e competenze di cui all'allegato V.8, punto 5.8.1.

Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V.8, punto 5.8.1, possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Articolo 45 ter

Deroghe alle condizioni della formazione di ingegnere

1. In deroga all'articolo 45 bis, è riconosciuta soddisfare l'articolo 20 anche la formazione impartita in 3 anni delle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che risponde ai requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 40 bis in tale Stato membro con il titolo professionale di ingegnere, purché la formazione sia completata da un periodo d'esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine/associazione professionale cui è iscritto l'ingegnere che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine/associazione professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'ingegnere sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'allegato V.8, punto 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

Articolo 45 quater

Diritti acquisiti, specifici agli ingegneri.

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione d'ingegnere, di cui all'allegato VI punto 6.4 (nuovo), rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non rispondono ai requisiti minimi di cui all'articolo 42, attribuendo loro lo stesso effetto sul suo territorio che hanno i titoli di formazione d'ingegnere che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale d'ingegnere.

2. Fatto salvo il § 1, ogni Stato membro riconosce, e attribuisce loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di ingegnere, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di una normativa per accedere ed esercitare all'attività di ingegnere, alle seguenti date:

a) alla data dell'1 gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia

b) alla data del 5 agosto 1987 per gli altri stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a portare il titolo professionale di ingegnere entro tale data e, nell'ambito di tale normativa, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

Nel caso in cui la professione d'ingegnere non è regolamentata in uno stato membro, il riconoscimento avviene in base ad un titolo di formazione di cui all'allegato VI punto 6.4 e della documentazione di un'esperienza professionale di quattro anni certificata dall'autorità competente dello stato membro d'origine.

Articolo 45 quinques

Esercizio dell'attività professionale di ingegnere

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di ingegnere sono quelle solitamente esercitate con il titolo professionale di ingegnere.

2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di ingegnere, con il titolo professionale di ingegnere, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a portare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi con la qualità delle loro realizzazioni in campo ingegneristico. La qualità d'ingegnere degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.


Allegato V. 8 : Ingegnere (nuovo)

5.8.1. Conoscenze e competenze

La formazione dell'ingegnere garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

1. Conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;

2. Conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente al proprio campo di specializzazione nel quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;

3. Essere in grado di operare nell'innovazione e nello sviluppo della produzione, nonché nella progettazione avanzata, pianificazione programmazione e gestione di sistemi complessi, ognuno nell'ambito della propria specializzazione;

4. Avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;

5. Capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'ingegnere nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

6. In particolare la capacità di creare progetti civili e industriali che garantiscano la sicurezza individuale, il risparmio energetico e, ove legati al progetto, la protezione dell'ambiente, del territorio e delle risorse dimostrando un'elevata cognizione dei fattori di rischio poiché elementi basilari per una concezione ingegneristica responsabile e di qualità;

7. Conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto nonché dei problemi di concezione strutturale e di utilizzo di materiali innovativi connessi con la progettazione d'infrastrutture e impianti complessi;

8. Conoscenza tecnica adeguata a progettare opere e servizi che rispondano alle esigenze degli utenti finali nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di sicurezza e conservazione dell'ambiente e delle risorse.


5.8.2. Titoli di formazione di ingegnere riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 (nuovo)


Da redigersi utilizzando uno degli elenchi di formazioni ingegneristiche europee verificate, già concordati fra le Associazioni nazionali di Ingegneri, quali ad esempio l'INDEX FEANI


1 Causa C-294/00 - Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contro Kurt Gräbner
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