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Rif. DV08090
Documento 20/02/2003 NOTA
Fonte CNI
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 20/02/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 9012 del 20/02/2003
Note
Allegati
Titolo TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI COMPENSI CORRISPOSTI A CONSULENTI, PERITI, INTERPRETI E CUSTODI PER INCARICHI CONFERITI DAL PUBBLICO MINISTERO E/O DAL GIUDICE IN SEDE PENALE
Testo Risulta a questo Consiglio che la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con propria nota Prot. n.2001/36443 del 07.03.01 emanata in risposta ad una richiesta di chiarimenti proposta dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle libere professioni del Ministero della Giustizia, abbia preso la seguente posizione:
"la corresponsione ad opera dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, costituisce elemento caratterizzante l'inquadramento dei predetti emolumenti fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".

E' evidente che l'Agenzia delle Entrate trae le sue convinzioni da un'interpretazione letterale dell'art. 47 comma 1 lett. f del TUIR, senza approfondire la fattispecie sotto un profilo più ampio, inquadrante tutto il sistema giuridico da applicarsi a dei liberi professionisti.

Questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene che la norma citata debba essere letta ed interpretata alla luce di tutte le altre norme di pari dignità e grado, che regolano l'aspetto fiscale e previdenziale della libera professione di ingegnere, ed in particolare dell'art. 49 dello stesso TUIR e dell'art. 5 del DPR 633/1972; in detti articoli è chiaramente messo in evidenza che si classificano "redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni".

L'individuazione delle attività che fanno parte della professione di ingegnere è oggetto anch'essa di specifica normativa e precisamente della legge 24.6.1923 n. 1395, (tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti), e del suo regolamento, previsto all'art.7 di tale legge, Reggio Decreto 23.10.1925 n.2537 (Regolamento della professione di Ingegneri e di Architetti).

In entrambi i provvedimenti legislativi è chiaramente espresso il concetto che "le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di Ingegneri e di Architetti sono dall'Autorità Giudiziaria conferiti agli iscritti all'Albo" fatte salve alcune eccezioni.

Da quanto sopra si evince che una perizia, una CTU, sia civile che penale rientrano fra le materie professionali, vedi art. 4 legge 1395/23 e art. 56 R.D. 2537/25, ed anzi esiste quasi un obbligo per l'Autorità Giudiziaria di affidare, fatte salve alcune eccezioni, tali attività ad iscritti all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti.

E' evidente che le pratiche affidate ad un libero professionista in quanto iscritto ad un albo sono prestazioni di libera professione, sia che esse ineriscano il campo civilistico che quello penale; sostenere il contrario creerebbe una sperequazione macroscopica a sfavore di tutti quegli Ingegneri professionisti che indirizzano la propria professione nel campo delle CTU.

Si verificherebbe, infatti, che gli stessi per tutto quanto afferisce le CTU penali sarebbero privi di copertura assicurativa previdenziale, poiché la detta interpretazione dell'Agenzia li escluderebbe sia da una contribuzione all'Inarcassa, poiché tale reddito non sarebbe professionale, sia da una contribuzione alla gestione separata dell'INPS, poiché tale reddito di lavoro dipendente assimilato non rientrerebbe tra quelli previsti dalla legge 335/95, che disciplina i versamenti contributivi previdenziali, unicamente per alcune categorie reddituali prive di apposito ente mutualistico, senza comprendere fra le stesse i redditi di lavoro dipendente assimilato.

Pertanto, a parere di questo Consiglio, l'art. 47 comma 1 lettera f del DPR 917 disciplina unicamente le prestazioni effettuate dalle persone fisiche prive di quella organizzazione che comporti una professionalità e, quindi, la produzione di reddito di lavoro autonomo, e perciò in sintesi prive di partita IVA.

Questo Consiglio fiducioso di un benevolo esame della presente richiesta e sicuro che Codesta Agenzia voglia rivedere il proprio precedente orientamento dichiarando redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di attività di perito e consulente tecnico del Giudice penale, ringrazia ed ossequia.
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