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Rif. DV08172
Documento 31/03/2003 PARERE
Fonte PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 31/03/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 9696 del 15/04/2003
Note
Allegati
Titolo CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - DOTAZIONE ORGANICA DEGLI ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI
Testo Con nota prot. n. 8679/U-MC/03 del 22 gennaio 2003, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto di conoscere se le disposizioni recate dal DPR 25 luglio 1997 n. 404 possano considerarsi tuttora efficaci in vigenza dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Più specificatamente, in ordine alle delibere di approvazione delle dotazioni organiche degli ordini professionali, viene formulato il quesito se le disposizioni dettate dal citato DPR 404/1997 debbano o meno essere ritenute implicitamente abrogate da quelle recate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (in particolare, dal comma 4) e conseguentemente se debba escludersi o meno qualsiasi intervento sulle deliberazioni medesime da parte degli Organi Vigilanti.

Nel merito della richiesta lo scrivente è del parere che gli ordini e collegi professionali continuano ad applicarsi, ai fini della rideterminazione della dotazione organica, le richiamate disposizioni di cui al citato DPR 404/1997 ( in particolare, l'art. 1 comma 4), ritenuta norma speciale e, quindi, derogatoria di quelle di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, l'art. 6 del D.Lgs. 165/01 non ha abrogato la norma sopra citata, semmai è in linea, quanto ad approvazione delle delibere degli Ordini e Collegi, con la previsione di cui al DPR 404/1997, poiché entrambe le norme indicano la necessità che le operazioni di revisione delle dotazioni organiche vengano approvate dagli Organi di vertice delle singole amministrazioni, ovviamente, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Stante quanto sopra si ritiene che debba rimanere pienamente valida la potestà dei Consigli e Federazioni Nazionali di approvare in via definitiva le delibere dei Consigli direttivi degli ordini e collegi professionali salvi le osservazioni ed i rilievi del Ministero vigilante.
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