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Rif. DV08244
Documento 22/05/2003 RISPOSTA RICHIESTA
Fonte INARCASSA
Tipo Documento RISPOSTA RICHIESTA
Numero
Data 22/05/2003
Riferimento Protocollo Mittente n. 231/PRES/2003
Note
Allegati
Titolo EFFETTI PREVIDENZIALI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. C) PUNTO 8 DELLA LEGGE Nø 80/2003 RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Testo In risposta alla Vostra richiesta, vi confermiamo che la norma in oggetto supera il disposto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 2001 ed innova la normativa in materia di imponibile ai fini IRPEF. In particolare, ai sensi del predetto articolo, tutti i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono qualificati, in linea generale, a tutti gli effetti come redditi da lavoro autonomo.

Tali redditi, individuati come "da lavoro autonomo" per la generalità dei contribuenti, secondo la nuova norma saranno attratti nei redditi a tutti gli effetti "professionali" se prodotti da professionisti.

Con riguardo ai rapporti previdenziali con Inarcassa, ciò comporta un duplice ordine di conseguenze:
a) in primo luogo, che tutti i professionisti che siano iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e siano in possesso di partita IVA saranno tenuti all'iscrizione obbligatoria ed esclusiva ad Inarcassa anche nel caso in cui svolgano attività professionali nella forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa;
b) in secondo luogo, che - una volta iscritto- il professionista dovrà versare a questa Cassa i contributi su tutte le attività di lavoro autonomo svolte, nel presupposto che le stesse dando luogo alla produzione di redditi da qualificarsi come professionali saranno soggetti - ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di Inarcassa - a contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso lo scrivente.
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