Testo
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In risposta alla Vostra richiesta, vi confermiamo che la norma in oggetto supera il disposto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 2001 ed innova la normativa in materia di imponibile ai fini IRPEF. In particolare, ai sensi del predetto articolo, tutti i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono qualificati, in linea generale, a tutti gli effetti come redditi da lavoro autonomo.
Tali redditi, individuati come "da lavoro autonomo" per la generalità dei contribuenti, secondo la nuova norma saranno attratti nei redditi a tutti gli effetti "professionali" se prodotti da professionisti.
Con riguardo ai rapporti previdenziali con Inarcassa, ciò comporta un duplice ordine di conseguenze:
a) in primo luogo, che tutti i professionisti che siano iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e siano in possesso di partita IVA saranno tenuti all'iscrizione obbligatoria ed esclusiva ad Inarcassa anche nel caso in cui svolgano attività professionali nella forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa;
b) in secondo luogo, che - una volta iscritto- il professionista dovrà versare a questa Cassa i contributi su tutte le attività di lavoro autonomo svolte, nel presupposto che le stesse dando luogo alla produzione di redditi da qualificarsi come professionali saranno soggetti - ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di Inarcassa - a contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso lo scrivente.
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