Testo
|
Con riferimento a quanto in oggetto si rammenta che l’art. 16, comma 2-bis, della legge 1 agosto 2003, n. 200, recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”, pubblicata nella G.U. – serie generale – n. 178 del 2.8.2003, dispone che: “Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173”.
Si prega di informare pertanto i rispettivi Consigli locali del fatto che s devono ritenere validi i rinnovi degli organi le cui operazioni di voto erano già in corso il giorno 12.6.200, data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 173.
Di conseguenza sono, a maggior ragione, da considerarsi validi i rinnovi degli organi degli Ordini i cui procedimenti per le elezioni erano già conclusi con la proclamazione degli eletti, senza che si fossero insediati alla predetta data di entrata in vigore del citato decreto-legge 107/2002.
|