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Rif. DV08388
Documento 15/09/2003 ACCORDO
Fonte PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CNI
Tipo Documento ACCORDO
Numero
Data 15/09/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 11342 del 16/09/2003
Note
Allegati
Titolo ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Testo ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra la

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

e il

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

II Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano 11, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentata dal Vice Capo del Dipartimento, Dott. Vincenzo SPAZIANTE, ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con sede in Roma, via IV novembre 114, di seguito indicato come Consiglio, rappresentato dal Presidente, Dott. ing. Sergio POLESE,

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante l'istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la legge 9 novembre 2001, n.401, riguardante il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001, concernente l'organizzazione del Dipartimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.295 del 20 dicembre 2001;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003; n.3274, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.105 dell'8 maggio 2003;

CONSIDERATO che al Dipartimento è demandato, tra l'altro, il compito di promuovere le attività di formazione in materia di protezione civile attraverso (o sviluppo di progetti formativi mirati; di predisporre materiale divulgativo in materia di protezione civile; di proporre azioni volte alla prevenzione ivi compresa la formulazione di indirizzi in ordine alla classificazione sismica ed alla normativa in zona sismica;

CONSIDERATO che il Consiglio, al fine di poter contribuire responsabilmente al perseguimento della migliore risposta professionale per l'applicazione dei contenuti di cui alla già citata ordinanza n.3274 del 20 marzo 2003, ha espresso l'intendimento di instaurare un rapporto organico di collaborazione con il Dipartimento stesso per l'organizzazione di idonei programmi formativi;

RITENUTO di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso attraverso un accordo finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva per un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio dei contenuti della già citata ordinanza n.3274 del 20 marzo 2003;

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

Finalità

II presente accordo è finalizzato al raggiungimento, nelle materie richiamate in premessa, degli obiettivi di seguito indicati:
1. sviluppo di un gruppo base di tecnici, da utilizzare per le successive attività di formazione nell'ambito di appositi corsi rivolti prevalentemente ad iscritti dei diversi ordini provinciali degli ingegneri;
2. diffusione delle conoscenze specifiche in materia di costruzioni in zona sismica, alla luce delle normative contenute nella ripetuta ordinanza, attraverso la definizione di programmi formativi standardizzati da utilizzare nei predetti corsi, ai fini di un'efficace ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui all'ordinanza stessa.

Articolo 2

Attività

1. Il perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1 dell'articolo 1 prevede l'organizzazione di sette incontri di studio, da intendersi come momenti di confronto e dibattito sulla nuova normativa sismica, finalizzati ad un'omogenea interpretazione dei contenuti della stessa e ad una conseguente standardizzazione dei metodi di diffusione delle conoscenze.
Gli incontri di studio si terranno a Milano, Udine, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo.
Per ciascun incontro di studio è prevista una durata di due giorni, per un totale di dodici ore di attività, con approfondimenti della normativa relativamente alle seguenti tematiche:
- aspetti generali azioni
- strutture in cemento armato strutture in muratura strutture esistenti terreni/fondazioni
Ciascun incontro di studio prevede la partecipazione di 35-40 persone, individuate dal Consiglio, che dovrà previamente verificare il possesso del preferenziale titolo di un'adeguata esperienza didattica.
A titolo indicativo gli incontri di studio avranno luogo a partire dalla seconda metà di ottobre 2003.
2. Il perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 2 dell'articolo 1 prevede la definizione di un modello standard di corsi, alla cui organizzazione provvederanno i singoli ordini provinciali, con la finalità di diffondere sul territorio la conoscenza della nuova normativa sismica.
Il programma di base dei corsi sarà articolato sulle seguenti tematiche:
- aspetti generali azioni
strutture in cemento armato strutture in muratura strutture esistenti terreni/fondazioni
Potranno essere attivati moduli specialistici, in aggiunta alle tematiche trattate nel modulo base.
A titolo indicativo i corsi avranno luogo a partire dalia seconda metà di novembre 2003.

Articolo 3

Caratteristiche dei corsi I corsi di cui al punto 2 dell'articolo 2 avranno le seguenti caratteristiche:

- l'attività di docenza sarà espletata dai tecnici di cui al punto 1 dell'articolo 1 ;
- il programma formativo sarà coerente con lo standard di contenuti indicato per un numero orientativo di 60 ore di lezione;
- sarà utilizzato il materiale didattico fornito dal Dipartimento.

Articolo 4

Impegni del Dipartimento

In relazione all'organizzazione degli incontri di studio di cui al punto 1 dell'articolo 2, il Dipartimento si impegna:
- ad individuare il personale docente ed a sostenere le spese relative all'espletamento delle
attività didattiche (gettoni di presenza e spese di trasferta);
- a fornire il materiale didattico necessario, con oneri a carico dei partecipanti.
In relazione all'organizzazione dei corsi di cui al punto 2 dell'articolo 2, il Dipartimento si impegna a fornire al Consiglio il supporto tecnico-scientifico per la definizione dettagliata dei programmi, nonché i relativi materiali didattici, con oneri a carico dei partecipanti.

Articolo 5

Impegni del Consiglio

In relazione all'organizzazione degli incontri di studio di cui al punto 1 dell'articolo 2, il Consiglio si impegna:
- a curare la pianificazione, organizzazione e logistica degli incontri;
- ad effettuare un'accurata selezione dei partecipanti, privilegiando il requisito di un'adeguata esperienza didattica;
- ad accogliere eventualmente tra i partecipanti personale segnalato dalle Regioni, che verrà individuato sulla base dei medesimi criteri preferenziali di cui al punto precedente.
In relazione ai corsi di cui al punto 2 dell'articolo 2 il Consiglio si impegna altresì ad indicare i propri referenti per l'organizzazione dei corsi degli ordini provinciali e ad istituire un punto di riferimento per ogni notizia ed informazione in ordine alle richieste di partecipazione.

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